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lunedì 19 maggio 2014

Sito bonifica Pitelli. Le bugie hanno le gambe corte: vedi Mirabello!

Leggo sulla stampa locale nuove riflessioni e dichiarazioni provenienti da fonti varie sulla questione della cancellazione del sito di bonifica di Pitelli  dall’elenco  di quelli di interesse nazionale cioè quelli per i quali la competenza ad autorizzare la eventuale bonifica e/o messa in sicurezza spetta al Ministero dell’Ambiente sia pure attraverso una procedura che prevede il coinvolgimento di Regione ed enti locali territorialmente interessati (Conferenza dei Servizi).

Intanto rilevo la confusione che continua a prevalere in tutte o quasi le dichiarazioni. Si mettono insieme il sito di Pitelli, le mancate indagini epidemiologiche, lo studio Sentieri sull’impatto sanitario dell’inquinamento potenzialmente prodotto dai siti di bonifica di interesse nazionale. Il tutto sembra fatto volutamente per rimuovere il dato veramente significativo a mio avviso: la mancata bonifica delle zone più inquinate del nostro Golfo ed in generale di tutto il perimetro del sito di Pitelli. 

Ma occorre aggiungere che la confusione comunicativa, anche di parte ambientalista purtroppo,  in questa città è niente in confronto alle falsità sistematiche che gli amministratori spezzini continuano a produrre a cominciare dal Sindaco Federici.  Il Sindaco sulla cancellazione del sito di Pitelli dai siti di interesse nazionale continua ad affermare (vedi Secolo XIX di oggi):” «una notizia di straordinaria importanza, che ha liberato la città dalla prigionia di procedure burocratiche farraginose e in concludenti che per un decennio l’avevano penalizzata….il Sin era una gabbia che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, grazie alla determinazione dell’assessore Raffaella Paita.” 

Il Sindaco Federici è un BUGIARDO, come dimostrerò di seguito e,  se è vero quello che sostiene dell’assessore Paita,  questo significa che la  signora  ha prodotto un grave danno al nostro Golfo e al nostro territorio.  
Infatti come è noto il sito di Pitelli è nato per l’inquinamento prodotto dalle discariche abusive delle colline di Pitelli,  inquinamento derivato in primo luogo dalla incuria amministrativa della stessa parte politica a cui appartiene e all’interno della quale ha fatto carriera questa signora. Non solo ma  la istituzione dei siti di interesse nazionale era stata deliberata proprio per impegnare il governo nazionale ad investire nella bonifica di aree con inquinamento diffuso e proveniente da più fonti come appunto il sito di Pitelli.

Dunque quanto affermato da Federici e sostenuto dalla signora Paita si fonda su due assunti totalmente falsi:
1. il sito di Pitelli non è stato bonificato perché è stato inserito nei siti interesse nazionale
2. con la declassificazione del sito di Pitelli da nazionale a regionale si applicherà una procedura per le autorizzazioni di bonifica semplificata.

Affermazioni totalmente false e di seguito spiegherò  perché……..




IL SITO DI BONIFICA DI PITELLI NON È STATO BONIFICATO PERCHÉ I GOVERNI, SOPRATTUTTO DI CENTRO SINISTRA, HANNO TAGLIATO I FONDI ALLE BONIFICHE
 Con Decreto Ministeriale 18/9/2001 n. 468 è stato  previsto il Programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti inquinati con particolare riferimento ai siti di bonifica nazionali. Con Decreto Ministeriale 14/10/2003  venne prevista la costituzione nel bilancio dello stato di apposito fondo di rotazione per finanziare la bonifica dei siti di interesse nazionale.  Con Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308 si è modificato il Decreto del 2001 stabilendo nuovi finanziamenti e nuovi criteri per l’assegnazione degli stessi al fine della bonifica dei siti di interesse nazionale.
Con Deliberazione CIPE 2/4/2008  è stato approvato con prescrizioni il Programma straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati

Rispetto a questa impostazione programmatico - finanziaria, gli stanziamenti concreti sono diminuiti progressivamente come confermano gli atti parlamentari sui dibattiti in aula per varie mozioni presentate nel 2011: “«Con riferimento agli ultimi provvedimenti legislativi di natura finanziaria per il 2011, lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2011 ammonta a 513,9 milioni di euro. Rispetto al dato assestato si registra, quindi, una diminuzione di ben 232,7 milioni di euro (con una riduzione pari al 31,2 per cento). La missione a cui sono assegnate la gran parte delle risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è la missione 18 (391,2 milioni per sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) che, però, registra una diminuzione di 212,9 milioni di euro (pari al 35,2 per cento). In particolare, la dotazione di competenza del programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche) risulta pari a 164,3 milioni di euro, con una riduzione di 81,1 milioni di euro (pari al 33 per cento)” (vediQUI).

Conclude il
 documento della CGIL nazionale sullo stato delle bonifiche nei siti di interessa nazionale come quello di Pitelli: ” Sul bilancio fallimentare delle bonifiche, ha concorso “il condono tombale” introdotto dalla  legge 13 del 2009, che, con l’art.2 sulla complessa gestione degli interventi di bonifica e sulla pianificazione del futuro delle aree interessate. In aggiunta, si sono ridimensionate le risorse pubbliche destinate agli interventi, permanendo un quadro normativo,  che  anche  a  seguito  dell'ultima  modifica  introdotta  con  il  Decreto Semplificazioni, sembra voler continuare a favorire l’inazione e il mancato risanamento ambientale che alimento i problemi per la salute umana e i costi sanitari.” ((per il testo completo vedi QUI).

A questo occorre aggiungere lo scandalo dei fondi scomparsi per la bonifica delle are militari: la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) aveva ridotto di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 la dotazione del fondo per tali bonifiche, fondo poi sparito del tutto negli anni successivi. In quel periodo voglio ricordare che il sig. Forcieri era sottosegretario alla Difesa.



LE PROCEDURE PER AUTORIZZARE LE BONIFICHE RESTANO LE STESSE SIA PER I SITI DI INTERESSE NAZIONALE CHE PER QUELLI DI INTERESSE REGIONALE
Davvero cancellando il sito nazionale si cancellano le procedure di legge in materia di bonifiche? No per il semplice motivo che la procedura autorizzatoria in materia di bonifiche è la stessa sia per i siti dichiarati di interesse nazionale che per quelli dichiarati di interesse locale/regionale.  Si legga Federici il comma 4 articolo 252 del DLgs 152/2006. 

Quanto sopra salvo che il sig. Federici non dimostri che solo perché è scomparso il sito nazionale è altrettanto scomparso l’inquinamento. Ovviamente come dimostrano tutti gli atti ufficiali a cominciare da quello più importante, la caratterizzazione dell’inquinamento nel golfo di Spezia, ciò non corrisponde alla verità. 

Allora il Sig. Federici dovrebbe leggersi la definizione di sito inquinato (a prescindere da nazionale o locale) affermato dalla normativa in materia: “e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;” (lettera e) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).  Ora, ma è solo un esempio il sig. Federici si vada a leggere la pagina 105 del Progetto preliminare di bonifica per l’area a mare del sito di Pitelli elaborato per conto del Ministero dell’Ambiente dall’Istituto centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ora assorbita da ISPRA), ma soprattutto si legga il passaggio conclusivo del suddetto Progetto: “Conclude lo studio di ICRAM: "Da una visione complessiva si identificano alcune aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del Seno della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di Panigaglia. In alcune di queste aree concentrazioni molto elevate di metalli e contaminanti organici si spingono anche alle profondità maggiori". 

Allora sig. Federici l’inquinamento resta sia che il sito lo si chiami nazionale o regionale,  e quindi resta la procedura di cui all’articolo 242 del DLgs 152/2006 compresi i passaggi documentali previsti nel caso si decida di intervenire nelle aree inquinate e quindi di bonificarle: caratterizzazione, analisi del rischio, progetto di bonifica o messa in sicurezza a seconda del livello di inquinamento.


LE PROCEDURE DI BONIFICA PER I SITI INQUINATI, NAZIONALI O MENO, SONO STATE DA TEMPO SEMPLIFICATE…..
Federici sostiene che la cancellazione del sito di bonifica nazionale è positiva anche perché le procedure erano troppo burocratiche. Non è così in questi anni sono state introdotte varie modifiche che hanno fortemente semplificato le procedure di approvazione dei progetti di bonifica anche per i siti nazionali come quello di Pitelli, vediamole:

1. Dal 2005 è in vigore una norma contenuta nel comma 434 della legge finanziaria 2006  che prevede, al fine di consentire nei  siti di bonifica di interesse nazionale (vedi Pitelli) la  realizzazione degli  interventi di messa in sicurezza d'emergenza - caratterizzazione - bonifica e  ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, siano sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e  di  riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa. 
2. Per non parlare della legge finanziaria 2007 che al comma 996 articolo 1  che ha 
permesso di effettuare il dragaggio e la bonifica, contemporaneamente, aggirando la necessità di bonificare le aree più inquinate e la verifica del collegamento tra le diverse aree inquinate del sistema golfo. 
3. sotto il profilo penale il Decreto legislativo n.22/1997 – c.d. “Decreto Ronchi” – all’art. 51bis definiva il reato di “omessa bonifica”. Questo reato è stato abrogato e riformulato dall’art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 in modo «più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2 comma 4 cod. pen.(…)». La nuova formulazione e strutturazione del reato è talmente complessa da rendere, concretamente, quasi impossibile la sua punizione come ha confermato il Procuratore della Repubblica di Mantova, Antonino Condorelli, alla Commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti: «Dal nostro punto di vista abbiamo subito dal Parlamento – chiedo scusa ma è così – un totale disarcionamento, nel senso che quando è stata modificata la norma sul reato di omessa bonifica – la Cassazione è tassativa sul punto e ci sono molte sentenze – è stato eliminato il reato di non partecipazione al procedimento di bonifica. Senza un progetto approvato, quindi, il responsabile che si rifiuti di attuarlo non può essere sanzionato penalmente. Mentre prima al primo atto di procedimento rifiutato si ravvisava la responsabilità penale e quindi ci era possibile intervenire, oggi non è più così»
4. Articolo 252 bis al DLgs 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure di bonifica ordinarie, prevede la individuazione di siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, praticamente tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006 è una data piuttosto vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo10 della attuale LR  10/2009  che ha sostituito la LR 18/1999 sopra citata. In particolare la norma regionale del 2009 prevede che insieme con il progetto di bonifica sia già definita la destinazione urbanistica dell’area.
5. Legge 13/2009 che, all’articolo 2  prevede una procedura alternativa a quella definita dalla legislazione vigente in materia di copertura di oneri di bonifica e risarcimento danno ambientale nei siti di bonifica di interesse nazionale. Questa norma mette in discussione un principio fondamentale come quello della riduzione in pristino (cioè del riportare l'area da bonificare allo stato precedente all’inquinamento) in palese contrasto con la Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del dannoambientale
6.  Decreto legge c.d. Salva Italia (comma5 articolo 40 Decreto Legge 201/2011  ). La norma prevede la possibilità di effettuare la bonifica di siti inquinati di livello regionale (quindi ora anche per il sito di Pitelli declassato a livello locale) in modo che il progetto di bonifica possa essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Inoltre sempre al comma 9 dell’articolo 242 del DLgs 152/2006 viene aggiunta la possibilità di autorizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti  tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli  interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di  prevenzione  dei rischi.Concetto  ulteriormente rafforzato con la legge 27/2012 per il dragaggio nei siti di bonifica nazionale proprio come quello di Pitelli: norma finalizzata chiaramente a favorire e semplificare le procedura di autorizzazione dei dragaggi per i porti commerciali, per un commento di questa ultima norma vedi QUI
7. l’articolo 57 del Decreto Legge semplificazioni (convertito con Legge 35/2012) al comma 9 ha previsto che: “9. Nel caso di  attività  di reindustrializzazione  dei  siti  di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità  di  procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di  eventuali successivi interventi di bonifica”, quindi non c’è bisogno di bonifica se l’obiettivo è quello della reindustrializzazione del sito inquinato  limitandosi solo a chiedere di garantire un non peggioramento dell’inquinamento.  
8. articolo 4 legge 9/2014accordi di programma delle istituzioni pubbliche con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo economico in siti di interesse  nazionale promuovere il riutilizzo di tali  siti  in  condizioni  di  sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare  le  matrici  ambientali  non contaminate.  L’accordo di programma prevederà, tra l’altro, anche l’entità dei contributi pubblici alla bonifica dei siti interessati.
L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale[1]  per  tutti  i fatti antecedenti all'accordo medesimo.  La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato responsabile della contaminazione, al rilascio  della  certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza  dei  siti  inquinati  ai sensi  dell'articolo  248.   Nel   caso   di   soggetto   interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le  misure non potranno riguardare le  attivià   di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto  di beni strumentali  alla  riconversione  industriale  e  allo  sviluppo economico dell'area. 

Quindi come si vede al di là del giudizio che si possa  dare su tutte queste norme di semplificazione  non si può dire che la legge sia troppo burocratica anzi semmai possiamo dire il contrario!
Non a caso la stessa CGIL (non certo un “covo” di ambientalisti estremisti) ha intitolato un suo Report dell’aprile 2012: “La  bonifica  dei  siti  d’interesse  nazionale  (SIN):  più  che semplificare,  occorre  un  rilancio  urgente  degli  interventi  di completamento e realizzazione dei progetti di bonifica” (per il testo vedi QUI). 



IL GOLFO DI SPEZIA NON  È STATO BONIFICATO SE NON PER LE PARTI MENO SIGNIFICATIVE  SOTTO IL PROFILO DELL’INQUINAMENTO
Tutto questo polverone sulla declassificazione del sito di Pitelli da nazionale a regionale serve per rimuovere un dato invece fondamentale. Le bonifiche, nella parte a mare del sito di Pitelli, fino ad ora sono state fatte in zone non rilevanti sotto il profilo dell’inquinamento, ma rilevanti sotto il profilo degli interessi economici  che muovevano.  Facendo esattamente il contrario  di quello che prevede il Progetto preliminare di bonifica dell’ICRAM, secondo il quale: “In considerazione del fatto che gli interventi di bonifica relativi alle diverse aree potrebbero essere attuati in tempi diversi, dovrà essere data priorità a quelle aree in cui livelli elevati di contaminazione dei sedimenti potrebbero determinare situazioni di rischio sanitario-ambientale”.  
Quanto sopra dimostra anche la non adeguata attendibilità,  sotto il profilo della valutazione del rischio potenziale dell’inquinamento presente nel nostro golfo, delle affermazioni contenute nel Rapporto Arpal sui monitoraggi dei dragaggi svolti fino ad ora.  Se non ci sono state  dispersioni significative di inquinanti è anche perché sono state dragate/bonificate solo aree con livello di inquinamento non significativo. Infatti  come confermato dal suddetto Rapporto Arpal sui monitoraggi, svolti fino ad ora nelle 30 stazioni presenti nel golfo,  questi, cito testualmente, sono stati effettuati: “con frequenza variabile in relazione alle attività di escavo  presenti nel golfo (minimo stagionale in assenza di dragaggio) e continua a tutt’oggi.” Per il testo completo del Rapporto Arpal sui monitoraggi vedi  QUI.

Voglio ricordare che, rimanendo al solo dragaggio/bonifica legato ad interventi previsti anche per le aree inquinate, a tutt’oggi sono ancora potenzialmente possibili ulteriori dragaggi:  per l’ampliamento del rigassificatore, per l’ampliamento del porto, per interventi nelle aree prospicienti alla marina militare, per il progetto di balneazione della diga (per un approfondimento vedi QUI).  

Quello che si continua a  nascondere  è che lo studio ICRAM  non è solo una mappa (caratterizzazione) della diffusione dell’inquinamento del golfo ma un vero e proprio Progetto Preliminare di Bonifica che nella dizione della allora vigente normativa significa:
1. individuazione delle aree prioritarie su cui intervenire per il disinquinamento e/o messa in sicurezza
2. parametri per definire le aree da bonificare
3. aree su cu effettuare ulteriori approfondimenti di indagine
4. diverse modalità e tecniche di bonifica
In particolare: 
relativamente al  punto 3 non risulta agli atti, fino ad ora pubblicati,  alcun approfondimento, come invece richiesto dal Progetto ICRAM, dove a  pagina 106  si legge: “sono evidenziate delle aree che potrebbero essere definite “aree di incertezza”, poiché in esse, essendo molto vicine alla costa e in prossimità di banchine, vi è un accumulo maggiore di sedimenti, e questo comporta che l’estensione delle elaborazioni relative alle aree limitrofe non risulti del tutto adeguata. Su tali aree, quindi, non si può escludere la necessità di una bonifica, e di conseguenza, prima di procedere a qualsiasi tipo di intervento, sarà necessario eseguire un ulteriore approfondimento di indagine. In considerazione delle caratteristiche delle aree specifiche, tale approfondimento potrebbe essere spinto anche oltre le profondità di indagine previste dal piano ICRAM.“.
Relativamente al punto 4 non risulta alcuna documentazione presentata, questo nonostante la normativa, vigente all’epoca dei primi interventi e poi integrata dal 2006 con l’allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006, richiedesse una valutazione delle alternative presentate dal Progetto ICRAM, sulla base dei criteri indicati da detto allegato,  per la scelta della migliore tecnica di bonifica.

I monitoraggi svolti da Arpal hanno riguardato solo le attività di dragaggio e le zone interessate dal dragaggio.
Lo afferma la stessa relazione di Arpal (vedi  QUI):  “Ai fini di minimizzare l’impatto delle attività di bonifica/dragaggio dei fondali sull’ambiente  marino del golfo e di contenere la dispersione dei sedimenti risospesi è stata prevista la  conterminazione delle aree interessate dall’attività di escavo utilizzando panne galleggianti  munite di “gonne” ancorate sul fondale marino.”  (pag. 4)

Sulla situazione a terra  non c’è miglior dimostrazione di quanto affermato in questo verbale di conferenza dei servizi svolta nel luglio 2013 , vedi QUI.
Quindi anche a terra non siamo messi benissimo dal punto di vista delle bonifiche, però se non altro (ma non è molto consolante) almeno per questa parte il sito dell’Arpal contiene qualche informazione in più vedi QUI




CONCLUSIONI: LE VERE RAGIONI DELLA DECLASSIFICAZIONE DEL SITO
Considerato che:
1. il sito è tutt’ora inquinato in modo diffuso;
2. i costi delle bonifiche se non sono stati coperti dallo Stato tanto meno saranno coperti da Regione ed Enti Locali;
3. la procedura di bonifica nel caso sia necessario attivarla resta sostanzialmente la stessa;
4. la procedura è stata più volte semplificata, anche in maniera eccessiva;
5. i soggetti  non inquinatori ma proprietari di aree interessate non sono obbligati a fare la bonifica quindi non  siamo di fronte a  nessuna imposizione indebita possibile da parte dei poteri pubblici
6. il sito è ad oggi coerente con i parametri normativi che giustificano la sua classificazione  come nazionale…..

Considerato tutto ciò come ho dimostrato sopra, l’unica giustificazione che ha il Sig. Federici per sostenere la tesi della declassificazione del sito è che con questo atto:
A. le prossime bonifiche verranno decise dal Comune. 
B.  si perderà la unitarietà del sito di bonifica nazionale come ho spiegatoQUI  (nell'apposito paragrafo)

Le conseguenze saranno che si avvieranno solo bonifiche parziali che interesseranno i soliti noti a prescindere da priorità di tipo ambientale, in particolare ci riferiamo:
1. al sito di Saturnia per la riapertura della discarica c.d. di servizio vedi QUI ; 
2. al dragaggio del golfo per le nuove banchine del porto commerciale e per l’eventuale ampliamento del rigassificatore;
3.  ad eventuali interventi per la nautica da diporto;
4.  alle bonifiche di siti inquinati in aree militari, che verranno effettuati in coordinamento tra autorità civili comunali e militari. In tal modo si aggirerà il DM 22/10/2009  per il quale invece se il sito è nazionale la procedura resta di competenza del Ministero dell’Ambiente con la partecipazione alle conferenze dei servizi di rappresentanti del Ministero della Difesa.

Il resto cioè il grosso dell’inquinamento sia nel golfo che a terra non è un problema per il Sig. Federici per lui l’importante è che l’inquinamento sia cancellato per decreto.  


LA VICENDA DELLA BONIFICA DEL MOLO MIRABELLO: CONFERMA I PERICOLI DI UNA GESTIONE SOLO LOCALE DELLA BONIFICA DEL NOSTRO GOLFO  
Come risulta dal decreto direttoriale del 9/7/2012 (vedi QUI) della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche: il molo Mirabello è stato autorizzato , realizzato e concessionato nonostante che una parte dell’area interessata non fosse ancora stata bonificata.  La Direzione aveva intimato la bonifica  ma a tutt’oggi non è dato sapere se queste siano o meno state bonificate.
Certo trattasi di problematica relativa ad una area limitata del nostro Golfo ma comunque l’episodio è significativo di come le mancate bonifiche nel sito di Pitelli derivino non certo dalla classificazione del sito come nazionale, ma semmai dalla "inefficienza" della pubblica amministrazione locale!






[1] un peso che grava su un immobile ed è tale per cui qualunque proprietario ( o titolare di altro diritto reale) dell’immobile medesimo è tenuto ad eseguire prestazioni positive (di facere o didare) a favore di un altro soggetto (ad es. ai sensi dell’art. 886 del c.c. il proprietario di un fondo può essere obbligato dal vicino a contribuire alla spesa di costruzione di un muro di cinta ).
Caratteristica dell’onere reale come della  obligatio propter rem è l’”ambulatorietà” consistente nel fatto che, se la titolarità del diritto principale passa ad un altro soggetto, passa anche l’obbligazione accessoria. Chi subentra nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza.
L’esigenza di tutelare gli acquirenti di beni immobili è pertanto alla base della previsione secondo cui l’onere reale deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica, disposizione attualmente  prevista  dall’ art. 253 del D.Lgs 152/2006.

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