Leggo
sulla stampa locale nuove riflessioni e dichiarazioni provenienti da fonti
varie sulla questione della cancellazione del sito di bonifica di Pitelli dall’elenco
di quelli di interesse nazionale cioè
quelli per i quali la competenza ad autorizzare la eventuale bonifica e/o messa
in sicurezza spetta al Ministero dell’Ambiente sia pure attraverso una
procedura che prevede il coinvolgimento di Regione ed enti locali
territorialmente interessati (Conferenza dei Servizi).
Intanto
rilevo la confusione che continua a prevalere in tutte o quasi le
dichiarazioni. Si mettono insieme il sito di Pitelli, le mancate indagini
epidemiologiche, lo studio Sentieri sull’impatto sanitario dell’inquinamento
potenzialmente prodotto dai siti di bonifica di interesse nazionale. Il tutto
sembra fatto volutamente per rimuovere il dato veramente significativo a mio
avviso: la mancata bonifica delle zone più inquinate del nostro Golfo ed in
generale di tutto il perimetro del sito di Pitelli.
Ma
occorre aggiungere che la confusione
comunicativa, anche di parte ambientalista purtroppo, in questa città è niente in confronto alle falsità sistematiche che gli amministratori
spezzini continuano a produrre a cominciare dal Sindaco Federici. Il Sindaco
sulla cancellazione del sito di Pitelli dai siti di interesse nazionale
continua ad affermare (vedi Secolo XIX di oggi):” «una notizia di
straordinaria importanza, che ha liberato la città dalla prigionia di procedure
burocratiche farraginose e in concludenti che per un decennio l’avevano penalizzata….il
Sin era una gabbia che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, grazie alla
determinazione dell’assessore Raffaella Paita.”
Il
Sindaco Federici è un BUGIARDO, come
dimostrerò di seguito e, se è vero
quello che sostiene dell’assessore Paita,
questo significa che la signora ha prodotto un grave danno al nostro Golfo e
al nostro territorio.
Infatti
come è noto il sito di Pitelli è nato per l’inquinamento prodotto dalle
discariche abusive delle colline di Pitelli, inquinamento derivato in primo luogo dalla
incuria amministrativa della stessa parte politica a cui appartiene e all’interno
della quale ha fatto carriera questa signora. Non solo ma la istituzione dei siti di interesse
nazionale era stata deliberata proprio per impegnare il governo nazionale ad
investire nella bonifica di aree con inquinamento diffuso e proveniente da più
fonti come appunto il sito di Pitelli.
Dunque
quanto affermato da Federici e sostenuto
dalla signora Paita si fonda su due assunti totalmente falsi:
1. il sito di Pitelli non
è stato bonificato perché è stato inserito nei siti interesse nazionale
2. con la declassificazione
del sito di Pitelli da nazionale a regionale si applicherà una procedura per le
autorizzazioni di bonifica semplificata.
Affermazioni
totalmente false e di seguito spiegherò perché……..
IL SITO DI
BONIFICA DI PITELLI NON È STATO BONIFICATO PERCHÉ I GOVERNI, SOPRATTUTTO DI
CENTRO SINISTRA, HANNO TAGLIATO I FONDI ALLE BONIFICHE
Con Decreto
Ministeriale 18/9/2001 n. 468 è stato previsto il Programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati con
particolare riferimento ai siti di bonifica nazionali. Con Decreto
Ministeriale 14/10/2003 venne prevista la costituzione nel bilancio
dello stato di apposito fondo di rotazione per finanziare la bonifica dei siti
di interesse nazionale. Con Decreto Ministeriale 28
novembre 2006, n. 308 si è modificato il Decreto del 2001 stabilendo
nuovi finanziamenti e nuovi criteri per l’assegnazione degli stessi al fine
della bonifica dei siti di interesse nazionale.
Con Deliberazione CIPE 2/4/2008 è
stato approvato con prescrizioni il Programma straordinario
nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati
Rispetto a questa impostazione programmatico -
finanziaria, gli stanziamenti concreti sono diminuiti
progressivamente come confermano gli atti parlamentari sui
dibattiti in aula per varie mozioni presentate nel 2011: “«Con riferimento
agli ultimi provvedimenti legislativi di natura finanziaria per il 2011, lo
stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2011 ammonta a
513,9 milioni di euro. Rispetto al dato assestato si registra, quindi, una
diminuzione di ben 232,7 milioni di euro (con una riduzione pari al 31,2 per
cento). La missione a cui sono assegnate la gran parte delle risorse a
disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare è la missione 18 (391,2 milioni per sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente) che, però, registra una diminuzione di 212,9
milioni di euro (pari al 35,2 per cento). In particolare, la dotazione di
competenza del programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e
delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche) risulta
pari a 164,3 milioni di euro, con una riduzione di 81,1 milioni di euro (pari
al 33 per cento)” (vediQUI).
Conclude il documento della CGIL nazionale sullo stato delle bonifiche nei siti di interessa nazionale come quello di Pitelli: ” Sul bilancio fallimentare delle bonifiche, ha concorso “il condono tombale” introdotto dalla legge 13 del 2009, che, con l’art.2 sulla complessa gestione degli interventi di bonifica e sulla pianificazione del futuro delle aree interessate. In aggiunta, si sono ridimensionate le risorse pubbliche destinate agli interventi, permanendo un quadro normativo, che anche a seguito dell'ultima modifica introdotta con il Decreto Semplificazioni, sembra voler continuare a favorire l’inazione e il mancato risanamento ambientale che alimento i problemi per la salute umana e i costi sanitari.” ((per il testo completo vedi QUI).
A questo occorre aggiungere lo
scandalo dei fondi scomparsi per la bonifica delle are militari: la legge
finanziaria 2008 (legge 244/2007) aveva ridotto di 10 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2008-2010 la dotazione del fondo per tali bonifiche,
fondo poi sparito del tutto negli anni successivi. In quel periodo voglio
ricordare che il sig. Forcieri era sottosegretario alla Difesa.
LE PROCEDURE
PER AUTORIZZARE LE BONIFICHE RESTANO LE STESSE SIA PER I SITI DI INTERESSE
NAZIONALE CHE PER QUELLI DI INTERESSE REGIONALE
Davvero cancellando il sito nazionale si cancellano le
procedure di legge in materia di bonifiche? No per il semplice motivo che la procedura autorizzatoria in materia
di bonifiche è la stessa sia per i siti dichiarati di interesse nazionale che
per quelli dichiarati di interesse locale/regionale. Si legga
Federici il comma 4 articolo 252 del DLgs 152/2006.
Quanto sopra salvo che il sig. Federici non dimostri
che solo perché è scomparso il sito nazionale è altrettanto scomparso
l’inquinamento. Ovviamente come dimostrano tutti gli atti ufficiali a
cominciare da quello più importante, la caratterizzazione dell’inquinamento nel
golfo di Spezia, ciò non corrisponde alla verità.
Allora il Sig. Federici dovrebbe leggersi la
definizione di sito inquinato (a prescindere da nazionale o locale) affermato
dalla normativa in materia: “e) sito contaminato: un sito nel quale i valori
delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione
della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta
del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione,
risultano superati;” (lettera e) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).
Ora, ma è solo un esempio il sig. Federici si vada a leggere la pagina 105 del
Progetto preliminare di bonifica per l’area a mare del sito di Pitelli
elaborato per conto del Ministero dell’Ambiente dall’Istituto centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ora assorbita da ISPRA),
ma soprattutto si legga il passaggio conclusivo del suddetto Progetto: “Conclude lo studio di ICRAM: "Da una visione
complessiva si identificano alcune aree la cui contaminazione risulta
particolarmente critica: l’area del Seno della Pertusola, il settore nord
occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi alla Darsena Duca degli
Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di Panigaglia. In
alcune di queste aree concentrazioni molto elevate di metalli e contaminanti organici si spingono anche alle profondità maggiori".
Allora sig. Federici l’inquinamento resta sia
che il sito lo si chiami nazionale o regionale, e quindi resta la procedura di cui
all’articolo 242 del DLgs 152/2006 compresi i passaggi documentali previsti nel
caso si decida di intervenire nelle aree inquinate e quindi di bonificarle:
caratterizzazione, analisi del rischio, progetto di bonifica o messa in
sicurezza a seconda del livello di inquinamento.
LE PROCEDURE DI BONIFICA PER I SITI
INQUINATI, NAZIONALI O MENO, SONO STATE DA TEMPO SEMPLIFICATE…..
Federici sostiene che la cancellazione del sito di
bonifica nazionale è positiva anche perché le procedure erano troppo
burocratiche. Non è così in questi anni sono state introdotte
varie modifiche che hanno fortemente semplificato le procedure di
approvazione dei progetti di bonifica anche per i siti nazionali come
quello di Pitelli, vediamole:
1. Dal 2005 è in vigore una norma
contenuta nel comma 434 della legge finanziaria
2006 che prevede, al fine di consentire
nei siti di bonifica di interesse nazionale (vedi Pitelli)
la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza - caratterizzazione - bonifica e ripristino ambientale
delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari,
siano sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni
interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette
aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli
interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da
bonificare, incluso il piano di sviluppo
e di riconversione delle aree, e il piano economico e
finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni
area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per
individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.
2. Per non parlare della legge finanziaria 2007 che al comma 996 articolo 1
che ha
permesso di effettuare il dragaggio e la bonifica,
contemporaneamente, aggirando la necessità di bonificare le aree più inquinate
e la verifica del collegamento tra le diverse aree inquinate del sistema
golfo.
3. sotto il profilo penale il Decreto legislativo n.22/1997 – c.d.
“Decreto Ronchi” – all’art. 51bis
definiva il reato di “omessa bonifica”. Questo reato è stato abrogato e
riformulato dall’art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 in modo «più favorevole al
reo ai sensi dell’art. 2 comma 4 cod. pen.(…)». La
nuova formulazione e strutturazione del reato è talmente complessa da rendere,
concretamente, quasi impossibile la sua punizione come ha confermato il
Procuratore della Repubblica di Mantova, Antonino Condorelli, alla Commissione
bicamerale d’inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti: «Dal
nostro punto di vista abbiamo subito dal Parlamento – chiedo scusa
ma è così – un totale disarcionamento, nel senso che quando è stata
modificata la norma sul reato di omessa bonifica – la Cassazione è tassativa
sul punto e ci sono molte sentenze – è stato eliminato il reato di non partecipazione
al procedimento di bonifica. Senza un progetto approvato, quindi, il responsabile
che si rifiuti di attuarlo non può essere sanzionato penalmente. Mentre prima
al primo atto di procedimento rifiutato si ravvisava la responsabilità penale e quindi
ci era possibile intervenire, oggi non è più così»
4. Articolo 252
bis al DLgs 152/2006 (c.d. Testo
Unico Ambientale) che, in deroga alle procedure di bonifica ordinarie, prevede
la individuazione di siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di
programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico
produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, praticamente
tutti i siti industriali inquinati visto che il 2006 è una data piuttosto
vicina al presente. Peraltro questa norma è contenuta nell’articolo10
della attuale LR 10/2009 che ha sostituito la LR 18/1999 sopra citata. In particolare la
norma regionale del 2009 prevede che insieme con il progetto di bonifica sia
già definita la destinazione urbanistica dell’area.
5. Legge 13/2009
che, all’articolo 2 prevede
una procedura alternativa a quella definita dalla legislazione vigente in
materia di copertura di oneri di bonifica e risarcimento danno ambientale
nei siti di bonifica di interesse nazionale. Questa norma mette in
discussione un principio fondamentale come quello della riduzione in
pristino (cioè del riportare l'area da bonificare allo stato precedente
all’inquinamento) in palese contrasto con la Direttiva sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del
dannoambientale.
6. Decreto legge c.d. Salva
Italia (comma5 articolo
40 Decreto Legge 201/2011 ). La norma prevede la
possibilità di effettuare la bonifica di siti inquinati di livello regionale
(quindi ora anche per il sito di Pitelli declassato a livello locale) in modo
che il progetto di bonifica possa essere articolato per fasi progettuali
distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per
singole aree o per fasi temporali successive. Inoltre sempre al comma 9
dell’articolo 242 del DLgs 152/2006 viene aggiunta la possibilità di
autorizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in
sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non
compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.Concetto ulteriormente rafforzato con la legge
27/2012 per il dragaggio nei siti di bonifica nazionale proprio come
quello di Pitelli: norma finalizzata chiaramente a favorire e semplificare le
procedura di autorizzazione dei dragaggi per i porti commerciali, per un
commento di questa ultima norma vedi QUI
7. l’articolo 57 del Decreto Legge
semplificazioni (convertito con Legge 35/2012) al comma 9 ha previsto
che: “9. Nel caso di attività di reindustrializzazione
dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza
operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza
necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa
autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate,
attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di
bonifica”, quindi non c’è bisogno di bonifica se l’obiettivo è quello della
reindustrializzazione del sito inquinato limitandosi solo a chiedere di
garantire un non peggioramento dell’inquinamento.
8. articolo 4
legge 9/2014: accordi di programma delle istituzioni pubbliche con uno o più
proprietari di aree contaminate o altri soggetti
interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o
bonifica, e di
riconversione industriale e
sviluppo
economico in siti di interesse
nazionale promuovere
il riutilizzo di tali siti in
condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di
preservare le matrici
ambientali non contaminate. L’accordo di programma prevederà, tra l’altro,
anche l’entità dei contributi pubblici alla
bonifica dei siti interessati.
L'attuazione
da parte dei soggetti interessati degli impegni
di messa in sicurezza,
bonifica, monitoraggio, controllo
e relativa gestione, e di
riparazione, individuati dall'accordo
di programma esclude per
tali soggetti ogni
altro obbligo di
bonifica e riparazione ambientale
e fa venir meno l'onere reale[1] per
tutti i fatti antecedenti
all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di
programma previsto dalle misure
volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei
siti inquinati ai sensi
dell'articolo 248. Nel
caso di soggetto
interessato responsabile
della contaminazione, i contributi e le
misure non potranno riguardare le
attivià di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione
del danno ambientale di
competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali
alla riconversione industriale
e allo sviluppo economico dell'area.
Quindi come si vede al di là del giudizio che si possa dare su tutte queste norme di
semplificazione non si può dire che la
legge sia troppo burocratica anzi semmai possiamo dire il contrario!
Non a caso la stessa CGIL (non certo
un “covo” di ambientalisti estremisti) ha intitolato un suo Report dell’aprile
2012: “La bonifica dei siti d’interesse
nazionale (SIN): più che semplificare, occorre
un rilancio urgente degli interventi di completamento
e realizzazione dei progetti di bonifica” (per il testo vedi QUI).
IL
GOLFO DI SPEZIA NON È STATO BONIFICATO
SE NON PER LE PARTI MENO SIGNIFICATIVE SOTTO IL PROFILO DELL’INQUINAMENTO
Tutto questo polverone sulla
declassificazione del sito di Pitelli da nazionale a regionale serve per
rimuovere un dato invece fondamentale. Le bonifiche, nella parte a mare del
sito di Pitelli, fino ad ora sono state fatte in zone non rilevanti sotto il
profilo dell’inquinamento, ma rilevanti sotto il profilo degli interessi
economici che muovevano. Facendo esattamente il contrario di
quello che prevede il Progetto preliminare di bonifica dell’ICRAM,
secondo il quale: ““In considerazione del fatto che gli
interventi di bonifica relativi alle diverse aree potrebbero essere attuati in
tempi diversi, dovrà essere data priorità a quelle aree in cui livelli elevati
di contaminazione dei sedimenti potrebbero determinare situazioni di rischio
sanitario-ambientale”.
Quanto sopra dimostra anche la non
adeguata attendibilità, sotto il profilo della valutazione del rischio
potenziale dell’inquinamento presente nel nostro golfo, delle affermazioni
contenute nel Rapporto Arpal sui monitoraggi dei dragaggi svolti
fino ad ora. Se non ci sono state dispersioni significative di
inquinanti è anche perché sono state dragate/bonificate solo aree con livello
di inquinamento non significativo. Infatti come confermato dal suddetto
Rapporto Arpal sui monitoraggi, svolti fino ad ora nelle 30 stazioni presenti
nel golfo, questi, cito testualmente, sono stati effettuati: “con
frequenza variabile in relazione alle attività di escavo presenti nel
golfo (minimo stagionale in assenza di dragaggio) e continua a tutt’oggi.”
Per il testo completo del Rapporto Arpal sui monitoraggi vedi QUI.
Voglio ricordare che,
rimanendo al solo dragaggio/bonifica legato ad interventi previsti anche per le
aree inquinate, a tutt’oggi sono ancora potenzialmente possibili ulteriori
dragaggi: per l’ampliamento del rigassificatore, per l’ampliamento del porto,
per interventi nelle aree prospicienti alla marina militare, per il progetto di
balneazione della diga (per un approfondimento vedi QUI).
Quello che si continua
a nascondere è che lo studio
ICRAM non è solo una mappa
(caratterizzazione) della diffusione dell’inquinamento del golfo ma un vero e
proprio Progetto Preliminare di Bonifica
che nella dizione della allora vigente normativa significa:
1. individuazione delle aree prioritarie su cui
intervenire per il disinquinamento e/o messa in sicurezza
2. parametri per
definire le aree da bonificare
3. aree su cu effettuare ulteriori approfondimenti di
indagine
4. diverse modalità e tecniche di bonifica
In particolare:
relativamente al punto 3 non risulta agli atti, fino ad ora pubblicati, alcun approfondimento, come invece richiesto dal Progetto ICRAM, dove a pagina 106 si legge: “sono evidenziate delle aree che potrebbero essere definite “aree di incertezza”, poiché in esse, essendo molto vicine alla costa e in prossimità di banchine, vi è un accumulo maggiore di sedimenti, e questo comporta che l’estensione delle elaborazioni relative alle aree limitrofe non risulti del tutto adeguata. Su tali aree, quindi, non si può escludere la necessità di una bonifica, e di conseguenza, prima di procedere a qualsiasi tipo di intervento, sarà necessario eseguire un ulteriore approfondimento di indagine. In considerazione delle caratteristiche delle aree specifiche, tale approfondimento potrebbe essere spinto anche oltre le profondità di indagine previste dal piano ICRAM.“.
Relativamente al punto 4 non risulta alcuna documentazione presentata, questo nonostante la normativa, vigente all’epoca dei primi interventi e poi integrata dal 2006 con l’allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006, richiedesse una valutazione delle alternative presentate dal Progetto ICRAM, sulla base dei criteri indicati da detto allegato, per la scelta della migliore tecnica di bonifica.
relativamente al punto 3 non risulta agli atti, fino ad ora pubblicati, alcun approfondimento, come invece richiesto dal Progetto ICRAM, dove a pagina 106 si legge: “sono evidenziate delle aree che potrebbero essere definite “aree di incertezza”, poiché in esse, essendo molto vicine alla costa e in prossimità di banchine, vi è un accumulo maggiore di sedimenti, e questo comporta che l’estensione delle elaborazioni relative alle aree limitrofe non risulti del tutto adeguata. Su tali aree, quindi, non si può escludere la necessità di una bonifica, e di conseguenza, prima di procedere a qualsiasi tipo di intervento, sarà necessario eseguire un ulteriore approfondimento di indagine. In considerazione delle caratteristiche delle aree specifiche, tale approfondimento potrebbe essere spinto anche oltre le profondità di indagine previste dal piano ICRAM.“.
Relativamente al punto 4 non risulta alcuna documentazione presentata, questo nonostante la normativa, vigente all’epoca dei primi interventi e poi integrata dal 2006 con l’allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006, richiedesse una valutazione delle alternative presentate dal Progetto ICRAM, sulla base dei criteri indicati da detto allegato, per la scelta della migliore tecnica di bonifica.
I monitoraggi svolti da
Arpal hanno riguardato solo le attività di dragaggio e le zone interessate dal
dragaggio.
Lo afferma la stessa
relazione di Arpal (vedi QUI):
“Ai fini di minimizzare l’impatto delle attività di bonifica/dragaggio
dei fondali sull’ambiente marino del golfo e di contenere la dispersione
dei sedimenti risospesi è stata prevista la conterminazione delle aree
interessate dall’attività di escavo utilizzando panne galleggianti munite
di “gonne” ancorate sul fondale marino.” (pag. 4)
Sulla situazione a terra non c’è
miglior dimostrazione di quanto affermato in questo verbale di conferenza dei
servizi svolta nel luglio 2013 , vedi QUI.
Quindi anche a terra non siamo messi
benissimo dal punto di vista delle bonifiche, però se non altro (ma non è molto
consolante) almeno per questa parte il sito dell’Arpal contiene qualche
informazione in più vedi QUI.
CONCLUSIONI: LE VERE RAGIONI DELLA
DECLASSIFICAZIONE DEL SITO
Considerato che:
1. il sito è tutt’ora inquinato in modo diffuso;
2. i
costi delle bonifiche se non sono stati coperti dallo Stato tanto meno saranno
coperti da Regione ed Enti Locali;
3. la
procedura di bonifica nel caso sia necessario attivarla resta sostanzialmente
la stessa;
4. la procedura è stata più volte semplificata, anche in maniera eccessiva;
4. la procedura è stata più volte semplificata, anche in maniera eccessiva;
5. i
soggetti non inquinatori ma proprietari di aree interessate non sono
obbligati a fare la bonifica quindi non siamo di fronte a nessuna
imposizione indebita possibile da parte dei poteri pubblici
6. il
sito è ad oggi coerente con i parametri normativi che giustificano la sua
classificazione come nazionale…..
Considerato tutto ciò come ho dimostrato
sopra, l’unica giustificazione che ha il Sig. Federici per sostenere la tesi
della declassificazione del sito è che con questo atto:
A. le prossime bonifiche verranno decise dal Comune.
B. si perderà la unitarietà del sito di bonifica nazionale come ho spiegatoQUI (nell'apposito paragrafo)
Le conseguenze saranno che si avvieranno solo bonifiche parziali che interesseranno i soliti noti a prescindere da priorità di tipo ambientale, in particolare ci riferiamo:
A. le prossime bonifiche verranno decise dal Comune.
B. si perderà la unitarietà del sito di bonifica nazionale come ho spiegatoQUI (nell'apposito paragrafo)
Le conseguenze saranno che si avvieranno solo bonifiche parziali che interesseranno i soliti noti a prescindere da priorità di tipo ambientale, in particolare ci riferiamo:
1. al
sito di Saturnia per la riapertura della discarica c.d. di servizio vedi QUI ;
2. al
dragaggio del golfo per le nuove banchine del porto commerciale e per
l’eventuale ampliamento del rigassificatore;
3.
ad eventuali interventi per la nautica da diporto;
4.
alle bonifiche di siti inquinati in aree militari, che verranno effettuati in
coordinamento tra autorità civili comunali e militari. In tal modo si aggirerà
il DM 22/10/2009 per il quale invece se il sito è nazionale la procedura
resta di competenza del Ministero dell’Ambiente con la partecipazione alle
conferenze dei servizi di rappresentanti del Ministero della Difesa.
Il resto cioè il grosso dell’inquinamento sia nel golfo che a terra non è un problema per il Sig. Federici per lui l’importante è che l’inquinamento sia cancellato per decreto.
LA
VICENDA DELLA BONIFICA DEL MOLO MIRABELLO: CONFERMA I PERICOLI DI UNA GESTIONE
SOLO LOCALE DELLA BONIFICA DEL NOSTRO GOLFO
Come risulta dal decreto direttoriale del
9/7/2012 (vedi QUI) della Direzione Generale per la Tutela
del Territorio e delle risorse idriche: il molo Mirabello è stato autorizzato ,
realizzato e concessionato nonostante che una parte dell’area interessata non
fosse ancora stata bonificata. La Direzione
aveva intimato la bonifica ma a tutt’oggi
non è dato sapere se queste siano o meno state bonificate.
Certo trattasi di problematica relativa
ad una area limitata del nostro Golfo ma comunque l’episodio è significativo di
come le mancate bonifiche nel sito di Pitelli derivino non certo dalla
classificazione del sito come nazionale, ma semmai dalla "inefficienza" della pubblica
amministrazione locale!
[1] un peso che grava su un
immobile ed è tale per cui qualunque proprietario ( o titolare di altro diritto
reale) dell’immobile medesimo è tenuto ad eseguire prestazioni positive (di facere o didare) a favore
di un altro soggetto (ad es. ai sensi dell’art. 886 del c.c. il proprietario di
un fondo può essere obbligato dal vicino a contribuire alla spesa di
costruzione di un muro di cinta ).
Caratteristica
dell’onere reale come della obligatio propter rem è l’”ambulatorietà”
consistente nel fatto che, se la titolarità del diritto principale passa ad un
altro soggetto, passa anche l’obbligazione accessoria. Chi subentra nel diritto
reale subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale indipendentemente
dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza.
L’esigenza
di tutelare gli acquirenti di beni immobili è pertanto alla base della
previsione secondo cui l’onere reale deve risultare dal certificato di
destinazione urbanistica, disposizione attualmente prevista dall’
art. 253 del D.Lgs 152/2006.
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