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venerdì 16 maggio 2014

Corte di Giustizia UE e costi dei processi attivati da comitati e associazioni

Una nuova sentenza della Corte di Giustizia a tutela del diritto di singoli cittadini, comitati e associazioni di poter ricorrere, contro decisioni degli stati membri che possono ledere i diritti in materia di ambiente e salute, senza dover sottostare a spese processuali eccessivamente onerose. Principio della non eccessiva onerosità affermato dall'articolo della convenzione di Aarhus (sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale) e dalla Direttiva 2003/35. 



Con la sentenza del 11 aprile 2013 (causa C‑260/11 per il testo vedi  QUIla Corte di Giustizia aveva fissato paletti importanti in materia di copertura dei costi nei ricorsi (di cittadini singoli, comitati associazioni)  agli organi di giustizia nazionali in materia ambientale, paletti che qui riassumo:
le spese di un procedimento per i ricorrenti che mirano a tutelare diritti ambientali:
a) non devono superare le capacità finanziarie dell’interessato
b) non devono apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli
c) non devono essere valutate avendo come riferimento un ricorrente mediopoiché siffatti dati possono avere soltanto un esile collegamento con la situazione dell’interessato.

I parametri sopra indicati sono quelli prioritari per valutare il concetto di non eccessivamente onerosi.  Altri parametri di valutazione , che dovranno però rispettare quelli prioritari, sono:
d) situazione delle parti in causa,
e) ragionevoli possibilità di successo del richiedente,
f) importanza della posta in gioco per il richiedente nonché per la tutela dell’ambiente,
g) la complessità del diritto e della procedura applicabili,
h) il carattere eventualmente temerario del ricorso nelle varie sue fasi.
Per un commento più approfondito della suddetta sentenza vedi  QUI.



LA NUOVA SENTENZA: ULTERIORI PRINCIPI A TUTELA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, COMITATI, ASSOCIAZIONI A PROCESSI NON ECCESSIVAMENTE ONEROSI CHE ABBIANO AD OGGETTO LA TUTELA DI DIRITTI AMBIENTALI E SANITARI
La Corte di Giustizia interviene nuovamente sul tema con una recentissima sentenza del 13/2/2014 (causa C530-11, per il testo vedi QUI).
La nuova sentenza ribadisce tutti i paletti sopra riportati ma aggiunge un ulteriore principio relativo ai c.d. provvedimenti provvisori.  Per provvedimenti provvisori,  traducendo nel linguaggio, ad esempio,  della giustizia amministrativa italiana si fa riferimento ai provvedimenti di sospensiva dei TAR e del Consiglio di Stato che appunto provvisoriamente possono sospendere autorizzazioni alle realizzazioni di opere impattanti sull’ambiente e la salute sulla base di ricorsi promossi da cittadini, comitati, associazioni.  
La sentenza in particolare affronta il tema del risarcimento del danno (contro-impegno lo definisce la Corte di Giustizia nella traduzione in italiano) a carico dei ricorrenti che hanno ottenuto un provvedimento provvisorio (sospensiva) e poi non hanno riconosciuto il loro diritto in sede di merito; sempre per usare la terminologia della giustizia amministrativa italiana.

La sentenza ribadisce,  su questo aspetto delicatissimo oggetto anche recentemente di sentenze che hanno colpito economicamente comitati di cittadini anche nel nostro territorio (vedi  QUI nella parte finale),  i seguenti principi:
1. nel concetto di costo non eccessivamente oneroso per coloro che adiscono organi di giustizia nazionale a tutela di diritti in materia ambientale e di tutela della salute rientrano  l’insieme degli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione al procedimento giurisdizionale, quindi anche quelli relativi alle fasi c.d. cautelari o provvisorie. Ovviamente aggiunge la Corte “fatto salvo l’abuso di diritto” di chi cioè detto in termini meno tecnici avvia ricorsi e/o azioni legali assolutamente senza un minimo di motivazioni adeguate sotto il profilo probatorio e soprattutto tecnico legale.
2. il giudice nazionale deve poter emettere provvedimenti provvisori (come appunto la sospensiva nei giudizi amministrativi) proprio per impedire che in attesa della decisione finale o di merito vengano lesi, anche solo parzialmente, i diritti oggetto della azione dei cittadini . Questo è un bel pro memoria al governo Renzi che invece vuole eliminare l'istituto della sospensiva nei giudizi amministrativi!
3.   possono essere stabiliti, dalla giustizia nazionale,  risarcimenti (contro-impegni) a carico dei ricorrenti nel caso che soccombano o si dimostri il ricorso come abusivo  ma questo non può essere lasciato all’arbitrio del giudice della causa. Secondo la sentenza in esame: “54……  il margine di discrezionalità di cui dispone il giudice nell’attuare, in un caso particolare, il regime nazionale delle spese non può, di per sé, essere considerato incompatibile con il requisito del costo non eccessivamente oneroso. Inoltre, occorre constatare che la possibilità per il giudice adito di concedere un’ordinanza di tutela in materia di spese garantisce una maggiore prevedibilità del costo del procedimento ed è espressione del rispetto di tale requisito”.
4. la limitazione dei risarcimenti (contro-impegni) a carico di comitati e associazioni eventualmente soccombenti nella causa non limita il diritto di proprietà. Infatti secondo la sentenza in esame: "la Corte riconosce costantemente che tale diritto non è una prerogativa assoluta, bensì deve essere considerato in rapporto alla sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all’esercizio di questo diritto, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto così garantito. La tutela dell’ambiente figura tra tali obiettivi ed è dunque idonea a giustificare una restrizione dell’esercizio del diritto di proprietà".  


Ora la parola torna agli organi nazionali di giustizia ma anche ai governi che possono meglio recepire nei loro ordinamenti nazionali i suddetti principi.   


RIPORTO LO STRALCIO  DELLA SENTENZA CHE RIGUARDA I PRINCIPI SOPRA ESPOSTI
I controimpegni alle misure provvisorie.
64.  Quanto al regime dei controimpegni alle misure provvisorie imposte dal giudice,
che, come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, consistono principalmente
nell’imporre al ricorrente l’impegno a risarcire il danno che potrebbe derivare da
una misura provvisoria se il diritto che quest’ultima mirava a tutelare non sia infine
riconosciuto fondato, occorre ricordare che il costo eccessivamente oneroso di un
procedimento ai sensi degli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35
riguarda l’insieme degli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione al
procedimento giurisdizionale, di modo che esso deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutte le spese sostenute dall’interessato (v. sentenza Edwards e
Pallikaropoulos, cit., punti 27 e 28), fatto salvo l’abuso di diritto.
65. Inoltre, per costante giurisprudenza, il giudice nazionale investito di una
controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere
provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della decisione
giurisdizionale che statuirà sull’esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto
dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C-416/10,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 107 nonché giurisprudenza ivi citata),
segnatamente in materia di diritto ambientale (v. sentenza Križan e a., cit.,
punto 109).
66. Di conseguenza, il requisito del costo non eccessivamente oneroso trova
applicazione anche agli oneri finanziari derivanti da misure a cui il giudice
nazionale potrebbe subordinare la concessione di misure cautelari nell’ambito delle
controversie rientranti nell’ambito degli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della
direttiva 2003/35.
67.  Il requisito del costo non eccessivamente oneroso non  può essere interpretato nel senso che esso osta a priori all’applicazione di una  garanzia finanziaria come quella dei «controimpegni» quando quest’ultima è  prevista dal diritto nazionale. Lo stesso dicasi per le conseguenze finanziarie che  potrebbero eventualmente derivare, in base a tale diritto, da un ricorso abusivo.
68.  Per contro, spetta al giudice che statuisce in proposito il compito di accertarsi che
il rischio finanziario che ne deriva per il ricorrente sia parimenti compreso nei
differenti costi generati dal procedimento quando detto giudice valuta l’assenza di
un costo eccessivamente oneroso del procedimento.
69.  Si deve pertanto necessariamente constatare che dagli atti trasmessi alla Corte non
risulta che il requisito del costo non eccessivamente oneroso sia imposto al giudice
nazionale in tale materia con tutta la chiarezza e la precisione richieste. Infatti, il
Regno Unito si limita ad affermare che, in pratica, i controimpegni non sarebbero
sempre imposti in controversie in materia di diritto dell’ambiente e che non
sarebbero chiesti ai ricorrenti privi di mezzi.
70.  Quanto all’argomento del Regno Unito secondo il quale la limitazione dei
controimpegni potrebbe condurre alla violazione del diritto di proprietà, la Corte
riconosce costantemente che tale diritto non è una prerogativa assoluta, bensì deve
essere considerato in rapporto alla sua funzione sociale. Ne consegue che possono
essere apportate restrizioni all’esercizio di questo diritto, purché tali restrizioni
rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano,
rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda
la sostanza stessa del diritto così garantito (v. in tal senso, sentenza Križan e a., cit.,
punto 113 nonché giurisprudenza ivi citata). La tutela dell’ambiente figura tra tali
obiettivi ed è dunque idonea a giustificare una restrizione dell’esercizio del diritto
di proprietà (v., altresì, in tal senso sentenza Križan e a., cit., punto 114 e
giurisprudenza ivi citata).
71. Di conseguenza, si deve parimenti accogliere l’argomento della Commissione


secondo il quale il sistema dei controimpegni alle misure provvisorie è idoneo a costituire un ulteriore fattore di incertezza e imprecisione per quanto riguarda il  rispetto del requisito del costo non eccessivamente oneroso.”

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