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martedì 12 marzo 2013

Centrale enel: una norma nascosta potenzialmente pericolosa per la nostra salute


La legge 134/2012 (articolo 38bis  vedi QUI), ha introdotto una norma potenzialmente pericolosa per l’ambiente e la salute degli spezzini e che potrebbe regalare all’Enel una gestione ancor più libera, da vincoli normativi ambientali, della centrale di Vallegrande.




INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI  DI  PRODUZIONE  DI  ENERGIA ELETTRICA NECESSARI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA E DELLE  RELATIVE  CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO
La norma in esame prevede al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza  gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese,  che con decreto ministeriale entro il 31 luglio di ogni anno, vengano individuate le centrali (con sezioni sopra i 300 MW) che dovranno far fronte a detta emergenza alimentandosi con olio combustibile o altri combustibili diversi dal gas.



OBBLIGHI DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI SOGGETTI A RISPONDERE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
I gestori degli impianti di cui sopra garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di  ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di  tempo  necessario al superamento della  situazione di emergenza.



DEROGHE PER GLI IMPIANTI IN GESTIONE DI EMERGENZA ALLE PRESCRIZIONI SU EMISSIONI PIÙ RESTRITTIVE DEI LIMITI DI LEGGE
Gli impianti in esame sono sicuramente soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del punto 1 allegato I alla Direttiva 2010/75/UE: Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.  La normativa sull’AIA permette alla Autorità Competente al rilascio dell’AIA (per gli impianti in esame: il Ministero dell’Ambiente)  di derogare sia ai limiti di legge che alle tecnologie disinquinanti ufficiali nel caso in cui si dimostri che ci sia una specificità ambientale e sanitaria del sito interessato dall’impianto,
Il comma 3 articolo 38bis della legge in esame afferma invece che:” Tenuto conto del limitato periodo di possibile  esercizio  degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione  nell'atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio,  ivi incluse le autorizzazioni   integrate  ambientali. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.”

Conseguenze: in questo modo e per tre mesi all’anno di fatto si sospende l’applicazione della parte più innovativa della normativa sull’AIA ad impianti inquinanti senza che nella scelta degli impianti interessati dalla deroga siano presi in considerazione anche parametri ambientali e sanitari legati alla specificità del sito. Infatti come abbiamo visto i parametri per scegliere gli impianti sono quelli
di  trasparenza e di contenimento  degli oneri al fine di ridurre il consumo termoelettrico di gas naturale che come è noto è il combustibile meno inquinante.



ULTERIORI ESENZIONI                             
Ferme restando le deroghe sopra esaminate per  il  periodo  tra gennaio e 31 marzo di ogni anno di gestione in emergenza, i gestori degli impianti interessati dal programma di emergenza sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga  alle eventuali specifiche prescrizioni contenute  nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi (vedi olio combustibile), nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione  in continuo delle emissioni.

Conseguenze: Ricordo che le prescrizioni relative al monitoraggio di controllo dell’attuazione della autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono fondamentali per verificare le condizioni di una revisione della stessa AIA al fine di tutelare maggiormente la salute dei cittadini.

Le esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di emergenza dal 1/1 al 31/3 di ogni anno.
Inoltre ai gestori degli impianti rientranti in questo programma di emergenza non si applica la norma che li obbliga a tenere in perfetta efficienza  le proprie centrali pena la loro chiusura per decreto ministeriale.



LA NORMA DESCRITTA SOPRA E LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA
Se la struttura impiantistica della centrale Enel di Spezia resterà quella attuale (due sezioni da 300 e rotti MW a ciclo combinato e una sezione da 600 Mw a carbone) , la applicazione della norma sopra esaminata andrà tenuta in attenta osservazione.
Infatti la centrale di Spezia ha due sezioni quelle da 300 MW che dovrebbero potenzialmente andare a gas ma che in realtà sono sottoutilizzate e potrebbero comunque andare anche ad olio combustibile.
Quindi a prescindere da quello che potrà stabilire l’AIA potrebbe succedere che le sezioni da 300 MW, attualmente poco utilizzate, vengano inserite nel programma di emergenza fondato appunto sulle esigenze energetiche nazionali, sul risparmio dei maggiori costi per l’uso del metano e non certo sulle esigenze ambientali e sanitarie dei siti sedi di detti impianti.



CONCLUSIONI
Questo ulteriore rischio conferma la necessità di  avanzare la richiesta di chiusura del gruppo a carbone in sede di rilascio dell’AIA per la centrale di Spezia. Richiesta di chiusura che può fondarsi come ho spiegato più volte in questo blog su una adeguatamente motivato PARERE SANITARIO del Sindaco. Parere da rilasciare secondo le indicazioni che ho spiegato da ultimo QUI.


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