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martedì 17 aprile 2012

Cava Monte Parodi: violazioni di legge e rischi per i cittadini!

La foto qui a fianco da sola da il senso del problema di cui tratto in questo post.  Il camion qui a fianco è uscito di strada qualche tempo fa e se fosse uscito qualche curva più avanti sarebbe sicuramente precipitato su delle abitazioni private. Il camion rientra nella attività della cava in località Monte Parodi. 
La cava è un classico esempio spezzino di cattiva amministrazione pubblica e arroganza di operatori privati.  

La situazione della gestione di questa cava è stata denunciata da tempo dai cittadini residenti nella zona senza ottenere alcun risultato.

Di seguito dimostrerò come gli enti preposti (in questo caso soprattutto la Regione Liguria) non abbiano rispettato in alcun modo prima di tutto la sicurezza dei cittadini residenti lungo la strada che porta a questa cava e in secondo luogo la normativa ambientale a tutela di un’area di grande pregio naturalistico, all'interno della quale si svolge l'attività di detta cava.  



LA QUESTIONE DELLA VIABILITÀ RELATIVA ALLA CAVA DEL MONTE PARODI
La cava ed in particolare il trasporto del materiale trattato in entrata e uscita producono un rischio permanente per i cittadini residenti come ben documentato in un esposto (vedi qui). 

La cosa incredibile è che nonostante l’ampia documentazione probatoria apportata dal Comitato di cittadini residenti nella zona, la situazione della viabilità in questi anni non è cambiata per nulla. 

Non solo ma il tentativo, apportato in una delle tante autorizzazioni in variante alla attività di cava, di subordinare l’attività di cava alla realizzazione  di una nuova viabilità di accesso che garantisse la sicurezza dei cittadini, è stata annullato dal TAR anche e soprattutto perché, come vedremo subito, la istruttoria seguita da (Comuni di Spezia e Riccò e Regione Liguria) ha rimosso sia la normativa sulla VIA e la tutela della biodiversità ma anche quella specifica sulla gestione delle attività di cava. Sulla VIA e la biodiversità tratterò di seguito, sulla disciplina della attività di cava, dagli enti che hanno partecipato alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni del 2009 e del 2011, è stata completamente rimossa la norma della Delibera della Giunta della Regione Liguria 141/2008 (vedi quiche alla Parte I prevede tra i criteri vincolanti per lo svolgimento del progetto di coltivazione della cava anche quelli relativi alla Viabilità di accesso. In particolare si veda pagina 9 della delibera 141/2008 secondo la quale: “La viabilità d'accesso alla cava, qualora prevista dalla normativa di Piano, deve essere realizzata riducendo al minimo la movimentazione dei materiali (scavi e riporti), ovvero prevedere opportune opere di contenimento e rinaturalizzazione dei versanti. Gli stessi criteri devono essere seguiti per la progettazione e realizzazione delle piste temporanee…….. il traffico di mezzi pesanti, indotto dall’attività estrattiva, deve essere gestito in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile alla viabilità pubblica ed ai nuclei e centri abitati, concordando, ove si rendesse necessario, con l’Amministrazione Comunale i percorsi e gli orari di transito opportuni. Analogamente, qualora opportuni, possono essere concordati interventi di manutenzione e pulizia straordinaria della viabilità pubblica interessata dal transito dei mezzi di cava.”  
Questa norma è stata bellamente rimossa da Regione, Comuni che hanno quindi mal motivato e ancora meno istruito la prescrizione autorizzatoria sulla nuova viabilità in questo modo favorendo oggettivamente la pronuncia del TAR Liguria che l’ha annullata. 


TUTTE LE AUTORIZZAZIONI ALLA CAVA MONTE PARODI A PARTIRE DA QUELLA DEL 1992 IN POI HANNO VIOLATO IMPORTANTI NORME AMBIENTALI

Dal 1992 in poi la cava in oggetto ha avuto ben 4 autorizzazioni in variante della attività di estrazione, violando apertamente due importanti normative comunitarie in materia ambientale:
  1. La normativa relativa ai siti Habitat (Direttiva 92/43/CEE): tutela della biodiversità
  2. La normativa relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di progetti ed opere (Direttiva 1985/337/CEE ora Direttiva 2011/92/UE
Tutto ciò ha impedito di imporre norme di tutela ambientale e di sicurezza dei cittadini residenti e tutto ciò si è svolto con l’assenso soprattutto della Regione Liguria e senza che i Comuni interessati svolgessero una vera opposizione. Tanto è vero che hanno sempre dato parere positivo alle varie autorizzazioni. 


RELATIVAMENTE ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA  SULLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
La cava è collocata all’interno di un sito classificato ai sensi della normativa comunitaria sui siti Habitat (tutela della biodiversità), i c.d. Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Il SIC rientrava già negli elenchi ufficiali UE e nazionale in data precedente alla penultima autorizzazione del 2005 all’esercizio della cava in oggetto. Si veda allegato B DM 3/4/2000 (vedi qui). Secondo gli indirizzi UE le norme della Direttiva 92/43 che prevedono l’obbligo della valutazione di incidenza (nelle modalità di seguito descritte) diventano applicabili non appena un sito diventa un sito di importanza comunitaria e prima della sua designazione come zona speciale di conservazione. E’ indiscutibile quindi che tale sito rientrasse in questa fattispecie sin dal 2000.
Nonostante ciò la autorizzazione del 2005 alla attività della cava (Deliberazione n.1210 del 14/10/2005), non ha avuto ne uno Studio di Incidenza ne la relativa Valutazione di Incidenza cioè nessuna valutazione che misurasse l’impatto sulla biodiversità stabilendo adeguate misure di tutela.

L’autorizzazione del 2009 ha avuto solo uno Studio di Incidenza ma non risulta da alcun atto che sia stato valutato dall’ente preposto (in questo l’Ente Parco Nazionale delle 5 Terre).
Non solo ma quello Studio di Incidenza non rispetta le linee guida della UE  sulla gestione dei siti Habitat (vedi quie sulla Valutazione di Incidenza (vedi qui).

I limiti dello studio di incidenza nella autorizzazione del 2009
Tenuto conto della metodologia della UE sulla Valutazione di Incidenza sopra riportata nonché della normativa nazionale (allegato G al DPR 357/1997) regionale (allegato B sezione Interventi della DGR 328/2006 ( Criteri e indirizzi procedurali ad oggetto l’applicazione della Valutazione di Incidenza).),  nello Studio di Incidenza relativo alla autorizzazione in variante del 2009:
1. non sono state esaminate con adeguata ponderazione le esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito, addirittura per le specie di Chirotteri rientranti nei siti Natura 2000 ci si basa sulle dichiarazioni degli operatori della cava (pag. 11 dello studio di incidenza);
2. non sono adeguatamente descritte la qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale,
3. non sono state esaminate le alternative (da ultimo Corte di Giustizia 24/11/2011 causa C404/09, per il testo della sentenza vedi qui)
4. non sono stati esaminati gli impatti del traffico in entrata e uscita dalla cava considerato che la strada di accesso è interna al SIC Portovenere - Riomaggiore-S.Benedetto (IT 13 45 005). Impatti confermati dalla autorizzazione n.462 del 1/3/2009 con la quale si richiedeva una nuova viabilità di collegamento, peraltro mai attivata!
5. le misure compensative risultano assolutamente insufficienti e non adeguatamente motivate , anzi si limitano ai soli aspetti ambientali di tipo idrico e idrogeologico (pagina 22 dello studio di incidenza) e non a quelli relativi specificamente a specie rientranti nel sito in esame. Ad esempio relativamente alla specie dei Chirotteri non sono minimamente prese in considerazione le potenziali prescrizioni indicate dal punto 3 appendice 5 della DGR 141/2008 (linee guida attività estrattive per sistemazione finale di cave in aree rientranti nei siti Natura 2000) secondo il quale: “In zone particolarmente vocate alla conservazione dei chirotteri la riqualificazione finale di cave a gradoni dovrebbe seguire le seguenti indicazioni: i gradoni non interessati da riporto di materiali dovrebbero rimanere liberi dalla vegetazione e dovrebbero essere create fenditure nella roccia profonde 30-40 cm, larghe 2-3 cm e lunghe non meno di 50 cm”.
6. lo studio si limita a valutare l’impatto del progetto di variante del 2009 (si veda Decreto Dirigenziale sopra citato n. 462 del 11/3/2009 allegato) e non vengono esaminati gli impatti sull’area relativamente alla attività di cava degli anni precedenti. In particolare manca del tutto il riferimento al ” relativo stato di conservazione al momento zero, inteso
come condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione del progetto” di cui al punto 2) allegato B sezione Interventi della DGR 328/2006 ( Criteri e indirizzi procedurali ad oggetto l’applicazione della Valutazione di Incidenza).


RELATIVAMENTE ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA VIA
Fin dalla autorizzazione del 1993 al progetto di cava e alle relative varianti andava applicata la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Infatti andava applicata la VIA perché il progetto della cava rientra:
1. in area protetta (Ente Parco nazionale),
2. in area soggetta alla normativa sulla biodiversità (SIC Portovenere - Riomaggiore-S.Benedetto, codice di riconoscimento: IT 13 45 005),
3. in area carsica (ex DGR 6665/1994), peraltro le aree carsiche rientrano nella categoria di cui al punto 8 allegato A al Dpr 357/1997 (attuazione in Italia della Direttiva Habitat 92/43/CEE).

La normativa regionale (Legge Regionale 38/1998) e nazionale (DLgs 152/2006) prevede l’applicazione automatica della VIA per i progetti che rientrano in tali aree e che fanno parte delle categorie di opere sottoponibili a tale procedura di valutazione, e le cave  vi rientrano pienamente. 

Conseguenti carenze istruttorie per la mancata applicazione della VIA
La mancata applicazione della VIA è strettamente collegata alle carenze istruttoria nella valutazione delle diverse autorizzazione della attività di cava in esame a partire dal 1992.

In particolare non sono state rispettate alcune importanti norme prescrittive ex DGR 141/2008 (per il testo completo vedi qui): si veda l’appendice 3 a tale DGR dal titolo “Contenuti  della  documentazione  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  via  –  realizzazione  di  nuove  attività  estrattive  e  varianti  sostanziali  di  attività  esistenti”.
In particolare secondo detta appendice per i contenuti di dettaglio del progetto di coltivazione e recupero ambientale, delle analisi propedeutiche al progetto, nonché per le  modalità di recupero e rinaturalizzazione,  si fa riferimento agli indirizzi imprescindibili di cui alle presenti linee guida. Nello specifico non risultano rispettati nelle istruttoria di approvazione delle diverse autorizzazioni della attività di cava in oggetto, la seguente documentazione ritenuta necessaria ai fini di una corretta valutazione dell’impatto ambientale della attività di cava in oggetto:
g) se la cava è all’interno di un’area di interesse carsico, deve essere fornita la caratterizzazione della stessa, in un  congruo ambito di influenza, volta ad individuare la presenza di cavità e fenomeni carsici; la stima degli impatti  dell’attività sugli stessi, e le cautele progettuali atte ad evitarne il danneggiamento, qualora presenti (art. 26 delle Norme di attuazione del Piano regionale delle attività di cava);  k) caratterizzazione  delle  emissioni  in  atmosfera  (da:  perforazione  dei  fori  da  mina,  brillamento  delle  volate,  movimentazione e trasporto all’interno della cava, lavorazione del materiale se presente, circolazione dei veicoli di  trasporto,  etc.),  stima  degli  impatti  derivanti  e  descrizione  delle  modalità  previste  per  la  loro  mitigazione  (umidificazione, aspirazione, etc.);  o) quantificazione del traffico indotto e definizione della viabilità di accesso al sito; stima degli impatti; definizione  dei percorsi prevalenti che gli automezzi pesanti devono compiere, nonché le fasce orarie interessate;…






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