La votazione a favore del sig. Pisani a presidente del Parco Montemarcello Magra ha due profili di incompatibilità:
1. Il primo forse più importante a mio modo di vedere riguarda la natura stessa di un Ente Parco Regionale secondo gli indirizzi della legge e della giurisprudenza costituzionale.
2. Il secondo comunque rilevante che riguarda proprio le norme di incompatibilità/ineleggibilità in materia di nomine in enti pubblici locali.
Non so quanti abbiano notato che la recente legge regionale che ha stravolto il modello di gestione dei parchi regionali (come ho spiegato qui) tra l’altro ha eliminato quella parte della normativa precedente che richiedeva che il Presidente fosse scelto: “tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale.” E’ ovvio che doveva trattarsi di esperienza legata alla gestione di aree protette non certo di materie che con i parchi non hanno nulla a che fare.
La nuova dizione della legge invece lascia alla “casta” politica decidere le qualità del Presidente del Parco infatti nella nuova legge ora si legge (comma 1 articolo 9 Legge Regionale 12/1995): ” Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all’atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco”.
Questa ultima versione del ruolo del Presidente del Parco è totalmente in contrasto con la
visione di un Presidente competente nella materia della gestione delle aree protette e allo stesso tempo con un percorso indipendente dalle logiche politiche/partitiche che sottendono invece la organizzazione delle Giunte dei Comuni membri del Parco.
La visione di un Presidente competente e indipendente dalle logiche partitiche tipiche delle Giunte Comunali è infatti coerente con la finalità dell’area protetta , che è quella della conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Questa finalità giustifica un Ente Parco con natura di soggetto amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con una rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico rappresentativa.
L’Ente Parco quindi deve perseguire la finalità di conservazione/valorizzazione del patrimonio naturale, non attraverso un processo di mediazione politica (tipo giunta di un Comune che è ente elettivo di primo grado), ma all’interno di un sistema di procedure e strumenti di gestione il più possibile oggettive e scientifiche attuate attraverso responsabilità tecniche precise e trasparenti.
A conferma si veda la variegata composizione del Consiglio di Amministrazione dei Parchi Nazionali (dove gli enti locali sono ben presenti come Comunità del Parco ma non costituiscono mai da soli la maggioranza in Consiglio), composizione ora stravolta dalla Regione Liguria, per i suoi parchi regionali, con la legge citata all’inizio del presente post.
Questa architettura istituzionale dell’Ente Parco, disegnata dalla legge quadro sulle aree protette, non costituisce una assoluta penalizzazione del livello istituzionale locale e tanto meno della comunità locale, ci sono infatti nella legge sui parchi strumenti di gestione e concertazione per evitare questo rischio:
- la permanenza dei diritti reali e degli usi civici consuetudinari
- l’intesa obbligatoria con i Comuni per l’approvazione del piano del parco nelle aree di promozione economico sociale
- la predisposizione da parte della Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
- la possibilità di esercitare all’interno del parco attività collegate agli usi locali se previste dal regolamento del parco e , in deroga alla normativa generale sui parchi, ad eccezione della possibilità di modificare norme in materia di divieto di attività venatoria .
Questa visione del modello di gestione del Parco vale altresì anche per i Parchi regionali e non può essere stravolta da una legge regionale considerato che Come affermato recentemente dalla Corte Costituzionale (ordinanza 117/2010): “la disciplina dei parchi naturali rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela del paesaggio e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.”. Ancora più chiaramente e nettamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2011 ha precisato che: “Nel rispetto dei livelli uniformi, previsti dalla legislazione statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art.117, secondo comma, lettera s), Cost. – e tale è la materia delle aree protette, in cui la legge n.394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (sentenze n.20 e n.315 del 2010; n.366 del 1992) – la Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi derogare, mentre può determinare, sempre nell’ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (sentenze n.193 del 2010 e n.61 del 2009).”.
INCOMPATIBILITÀ SECONDO LE NORME GENERALI DI NOMINA NEGLI ENTI PUBBLICI
Come è noto agli enti parco regionali, pur nella diversità delle finalità come sopra descritte, si applicano per interpretazione estensiva i principi di ineleggibilità e incompatibilità previste per gli enti locali.
Ora è agli atti, conosciuti da tutti compreso il Presidente della Regione che dovrà formalizzare la nomina di Pisani, che quest’ultimo al momento della sua elezione ricopriva la carica di revisore dei conti del Parco e di assessore all’urbanistica del Comune di Ameglia.
Il ruolo di revisore dei conti si deve interpretare come incompatibile, quindi ineleggibile, con la carica di Presidente dell’Ente Parco in oggetto ai sensi del punto 5 comma 1 articolo 60 del DLgs 267/2000 combinato disposto con il comma 3 articolo 60 del DLgs 267/2000; vedi qui.
La carica di assessore all’urbanistica del Comune di Ameglia (Comune membro del Parco) è incompatibile, quindi ineleggibile con quella di Presidente dell’Ente Parco in oggetto ai sensi del comma 2 articolo 9 dello statuto dell’Ente Parco; vedi qui.
Secondo il sopra citato comma 3 articolo 60 del DLgs 267/2000 e secondo i principi giuridici generali in materia, confermati dalla prevalente giurisprudenza, le condizioni di ineleggibilità, a differenza delle condizioni di incandidabilità, possono però essere rimosse dagli interessati con la rinuncia alle funzioni rivestite, prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Nel caso in cui la causa di ineleggibilità sia antecedente all’elezione e l’amministratore non abbia provveduto a rimuoverla, ne consegue la decadenza dalla carica di amministratore e nessun effetto ha la rimozione successiva della causa ostativa.
Più chiaro di così! Quindi è indiscutibile che il Presidente della Giunta Regionale non possa formalizzare la nomina di Pisani a Presidente del Parco considerato che tra l’altro spetta alla Giunta Regionale esercitare le proprie funzioni di vigilanza sui parchi regionali di cui all’articolo 27 della legge quadro nazionale sulle aree protette nonché di controllo sugli atti dell’Ente Parco di cui all’articolo 30 della Legge Regionale 12/1995 (legge quadro regionale sulle aree protette).
In sostanza il Presidente con apposita decisione di Giunta deve annullare la votazione che ha eletto Pisani, riaprire la procedura di elezione dove Pisani potrà candidarsi solo se avrà sanato preventivamente le sue incompatibilità dimostrandolo formalmente e se saprà dimostrare ( e questo appare sinceramente impossibile) di avere quelle competenze che sarebbero richieste per la gestione di un Ente con le caratteristiche istituzionali e le finalità descritte nella prima parte di questo post.
CONCLUSIONI
La nomina di Pisani a Presidente del Parco riassume la cultura istituzionale del ceto politico dirigente di questa provincia:
1. mancato rispetto delle procedure di legge,
2. mancanza di trasparenza nelle decisioni
3. mancanza di democrazia nelle scelte fatte senza alternative a confronto ma con scelte decise tra le mediazioni partitiche
4. penalizzazione delle competenze e professionalità,
5. confusione nell’esercizio delle funzioni e nella distinzione dei ruoli istituzionali.
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