SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

mercoledì 13 settembre 2017

Piano Antenne Sarzana il procedimento va riaperto dall’inizio

Leggo sul Secolo XIX di oggi che l’Assessore competente del Comune di Sarzana in relazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la localizzazione delle antenne per la telefonia mobile, afferma testualmente: “L’ufficio Vas della Regione a cui avevamo inviato il Piano affinché fosse valutato– spiega - ce lo ha restituito in quanto assegna ai Comuni il ruolo di autorità competente per la Vas e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni”.

Se le cose stanno così, e il sottoscritto condivide questo assunto, il procedimento di approvazione del Piano va annullato o comunque archiviato e ripreso dall’inizio, di seguito spiego perché…
 

IL PIANO ANTENNE DEL COMUNE DI SARZANA E LA PROCEDURA DI VAS SVOLTA FINO AD ORA
A pagina 5 del Documento preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Antenne si legge: “La Regione Liguria, individuata come autorità competente di riferimento, ha provveduto, a sua volta, a disciplinare la materia con Legge Regionale n. 32 del 2012. “
Abbiamo visto che l’Assessore, nella stampa locale di oggi, ha fatto quindi marcia indietro rispetto a quanto dichiarato nel suddetto Documento Preliminare, peccato che questo era chiarissimo da molti mesi (almeno da aprile come vedremo).  
Il nuovo comma 2 articolo 5 legge regionale 32/2012, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6/2017, recita:  “I comuni, le province e la Città metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni.”
L’articolo 11 della legge regionale 6/2017 recita: “Le procedure di cui agli articoli 9 e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni afferenti i piani e i programmi di cui all’articolo 5, comma 2, della medesima l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concluse dall’autorità competente che ne ha avviato il procedimento.
Ora la legge regionale 6/2017 è stata pubblicata nel BURL  n. 5 del 12 aprile 2017. L’avvio della procedura di VAS sul Piano Antenne del Comune di Sarzana è del 31 maggio 2017 (data di pubblicazione dell’avviso sul BURL) .
Risulta quindi che dal combinato disposto del comma 2 articolo 5 della legge regionale 32/2012 con l’articolo 11 della legge regionale 6/2017: la procedura di VAS, anche quella di verifica di assoggettabilità (articolo 13 legge regionale 32/201), è di competenza del Comune in quanto Autorità Procedente del Piano in oggetto.



LE CONSEGUENZE DEL PASSAGGIO DI COMPETENZE DALLA REGIONE AL COMUNE PER LA VAS DEL PIANO ANTENNE
Lo spostamento di competenze sopra riportato ha delle conseguenze importanti nella organizzazione del procedimento di VAS che fino ad ora il Comune non ha minimamente preso in considerazione. L’Assessore del Comune di Sarzana, sempre sul Secolo di oggi, afferma che il Piano è stato inviato ad Arpal ed Ente Parco Montemarcello-Magra, ci mancherebbe viene da scrivere, è obbligo di legge che siano sentiti enti che rappresentano interessi da valutare nel procedimento di valutazione/approvazione del Piano. Ma questo nulla ha a che fare su come il Comune (Autorità Competente di VAS nel caso in esame) deve organizzarsi per svolgere la valutazione ambientale del Piano Antenne.
Infatti nel caso in esame il Comune di Sarzana è contemporaneamente Autorità Competente (per la VAS) e Procedente (per la predisposizione da parte delle Giunta e per la approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale).
Ma cosa si intende ex lege per autorità procedente e autorità competente? Vediamolo subito



AUTORITÀ PROCEDENTE E AUTORITÀ COMPETENTE NELLE PROCEDURE DI VAS PER I PIANI
L’articolo 2 della legge regionale 32/2012 sulle definizioni della procedura di VAS rinvia all’articolo 5 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), secondo questo ultimo articolo:
per Autorità competente si intende: “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi,” (lettera p) comma 1 articolo 5);
per Autorità procedente, si intende : “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma“. (lettera q) comma 1 articolo 5).



LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SUL  CASO IN CUI UN COMUNE SIA AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE ALLO STESSO TEMPO NELLA PROCEDURA DI VAS
Qui ci aiuta oltre che la normativa la giurisprudenza passata in giudicato del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato con sentenza n.133/2011 è intervenuto sulla questione di una procedura di VAS che vede coincidere, ex lege, nello stesso Ente (il Comune nel caso)  la figura della Autorità Procedente e della Autorità Competente. La sentenza afferma due principi chiarissimi:
1.L’Autorità Competente può essere interna al Comune ma identificata in un ufficio distinto da quello del responsabile del procedimento di Piano. In particolare secondo il Consiglio di Stato:  “il presupposto su cui si basano le conclusioni raggiunte dal primo giudice, secondo cui l’autorità competente alla V.A.S. deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”, non trova supporto nella vigente normativa comunitaria e nazionale. Infatti in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato, con riferimento alle Autorità Competente e Procedente in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente).
2. l’ufficio o settore del Comune che dovrà svolgere la funzione di Autorità Competente di VAS non deve essere designato una tantum. In particolare secondo il Consiglio di Stato: “appare evidente la volontà di assicurare che la fissazione delle “competenze” sia compiuta a priori, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di “autorità competente”. Ne discende che non risulta in linea con le richiamate disposizioni nazionali (il dlgs 152/2006 commi 6 e 7 articolo 6 ndr) la scelta di individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex post, in relazione al singolo e specifico procedimento di  pianificazione”.



COME DEVE ORGANIZZARSI IL COMUNE NELLA PROCEDURA DI VAS NEL CASO SIA AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE CONTEMPORANEAMENTE PER LO STESSO PIANO
Quindi la sentenza del Consiglio di Stato vista con la nuova versione della legge regionale sulla VAS  pone un problema organizzativo ineludibile al Comune di Sarzana di organizzazione dell’ufficio di Autorità Competente vincolante per ogni conclusione della procedura di VAS e che deve rispondere, come emerge dalla suddetta sentenza letta insieme con la disciplina della procedura di VAS ex DLgs 152/2006 alle seguenti linee guida operative non aggirabili:
1. indipendenza della Valutazione Ambientale rispetto al processo di costruzione e approvazione del piano/programma
2. non dipendenza gerarchica della struttura dell’Autorità Competente da quella dell’Autorità procedente
3. necessaria collaborazione, nella distinzione di ruoli e funzioni, tra Autorità Competente e Autorità procedente nella procedura di VAS (compreso il monitoraggio) e nelle modalità di recepimento dei risultati della VAS nel piano/programma adottato/approvato dalla Autorità procedente
4. adeguata fondatezza tecnico scientifica e ponderazione degli interessi in gioco da parte della istruttoria propedeutica al rilascio del parere motivato
5. coerenza con il Parere Motivato del contenuto del Piano/Programma approvato
6. trasparenza nel processo di costruzione – valutazione - approvazione del piano o programma
7. adeguata considerazione e motivazione nel recepimento all’interno del piano/programma dei risultati della consultazione del pubblico ed enti interessati
8. sostenibilità di bilancio e fattibilità tecnico gestionale
9. coerenza con la vigente normativa nazionale e regionale.



IL  COMUNE DI SARZANA AD OGGI NON HA RISPETTATO I SUDDETTI INDIRIZZI EX LEGE E DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Ad oggi nessuno di questi indirizzi operativi è stato recepito da parte del Comune di Sarzana nella procedura di VAS in oggetto tanto è vero che il Documento Preliminare di VAS confusamente (e qui c’è un errore grave anche della società di consulenza che ha predisposto il Piano dimostrando di non conoscere la legge ligure in materia) continua a riconoscere la competenza di VAS alla Regione.

Non solo ma secondo il comma 6 articolo 13 della legge regionale 32/2012: “L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente.”.
Invece  in palese contrasto con la norma appena citata, a pagina 160 il Documento preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto afferma: “Sulla base dell’analisi dello stato attuale dell’ambiente condotta, nonché alla luce delle Valutazioni (generali e di dettaglio) effettuate, si può affermare che il Piano Comunale di Organizzazione degli Impianti di teleradiocomunicazione di Sarzana non produce di per sé impatti incrementali sull’ambiente.”
Questa affermazione non può essere propria del Documento in questione ma deve risultare dal Parere Motivato della Autorità Competente designata appositamente e dalla Dichiarazione di Sintesi da allegare al Piano al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.



IL PIANO DEVE ESSERE ASSOGGETTATO A PROCEDURA ORDINARIA DI VAS E NON SOLO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Secondo la lettera a) comma 2 articolo 6 del DLgs 152/2006 sono assoggettati a procedura di VAS, tra gli altri, i piani per il settore delle telecomunicazioni.
Il comma 2 suddetto afferma poi che tutte le tipologie di piani elencati alla lettera a) sono assoggettati a procedura di VAS senza quindi preliminare verifica di assoggettabilità, tranne quanto disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 6.
Il comma 3 fa riferimento a quei piani che pur rientrando nei settori elencati nel comma 2 riguardano aree di territori limitate (piccole aree) e/o modifiche di piani minori che non stravolgono in modo significativo il piano esistente (ad es. una variante generale ad un piano urbanistico comunale andrebbe sottoposto a VAS ordinaria non rientrando nella clausola di esclusione del comma 3).

La Corte di Giustizia con sentenza 21 dicembre 2016 causa C‑444/15 ha chiarito che si applica il comma 3 (quindi solo la verifica di VAS senza automatica applicazione della VAS ordinaria) nel caso in cui:
1. il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, e
2. che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima.
Il Piano Antenne del Comune di Sarzana è un piano a valenza territoriale comunale nel senso che riguarda potenzialmente l’intero territorio del Comune. È vero che i siti riguardano parti di quel territorio ma la loro localizzazione ha richiesto e richiede una valutazione complessiva della ricettibilità del territorio stesso, infatti il Documento Preliminare di VAS che accompagna il Piano effettua una analisi preventiva dello stato dell’intero territorio comunale.  Cmq anche qui soccorre la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale: quale parametro di riferimento una superficie pari a una percentuale massima del 5 % della zona di competenza delle singole amministrazioni locali come ciò che, secondo una prospettiva di vita naturale, può essere ancora intesa come «piccola» area”.

Comunque a prescindere dalla questione di applicabilità della VAS ordinaria o della Verifica di Assoggettabilità a VAS, come ho spiegato nel paragrafo precedente del presente post, il Comune ha violato le modalità di conclusione della stessa procedura di Verifica secondo la legge regionale ligure in materia.



LA MANCATA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO
Aggiungo infine che il Documento Preliminare concludendo per non rinviare a procedura ordinaria di VAS il Piano in oggetto impedisce di applicare quello che è diventato un obbligo di legge nella VAS ordinaria e cioè la verifica di applicabilità della Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS), introdotta dalla legge regionale 6/2017 all’articolo 15 della legge regionale 32/2012.



CONCLUSIONI
Premesso che il Piano ha altri limiti istruttori e procedurali che essendo oggetto di azioni da parte dei cittadini residenti non posso qui trattare per deontologia professionale, concludo affermando che la procedura fino ad oggi seguita dal Comune è stata in palese violazione di quanto sopra riportato rendendo la stessa illegittima. Il Comune non ha che una strada quella di annullare l’attuale procedimento o archiviarlo/sospenderlo (ha ottimi legali a disposizioni trovino loro la strada).


Peraltro le problematiche sopra esposte riguarderanno da ora in poi tutti i Comuni liguri dal momento in cui si troveranno a valutare un piano o un programma assoggettabili alla disciplina della VAS.   Si veda ad esempio nuovo Piano Urbanistico Comunale di Spezia visto che la procedura di VAS è stata avviata in data 7 giugno 2017 quindi successivamente alla data del 12 aprile 2017 termine ultimo per mantenere la vecchia competenza della Regione.

Nessun commento:

Posta un commento