SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

martedì 4 marzo 2025

Il nuovo regalo del Governo ai cacciatori

La legge di bilancio 2025 (QUI) ha modificato la legge sulla caccia prevedendo:

1. i termini per i ricorsi contro i calendari venatori sono ridotti dai 60 giorni ordinari a 30

2. se la sospensiva del calendario venatorio viene accolta non succede niente si continua a cacciare fino alla sentenza di merito

3. per stabilire variazioni alle specie cacciabili non serve più il parere dell'organo scientifico Istituto Nazionale per la fauna selvatica ma quello del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (organo parapolitico con rappresentanza anche delle organizzazioni dei cacciatori.

4. i calendari venatori una volta approvati restano gli stessi per l'intera annata a prescindere dalle necessità di modificarli anche per emergenze ambientali e naturalistiche.

La nuova norma proseguo l’attacco al ruolo Istituto Nazionale per la fauna selvatica già iniziato con la legge 197/2022 che avevo descritto QUI.

Vediamo in particolare il testo della nuova legge... 

 

Il comma 551 articolo 1 della legge 207/2024 modifica l’articolo 18 (QUI) della legge 157/1992 (legge quadro sulla caccia). L’articolo 18 elenca i limitati periodi di caccia per varie tipologie di specie cacciabili.

Il suddetto comma 551 introduce una premessa a detto articolo 18 della legge 157/1992: “L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria”.  Quindi i calendari approvati sono salvaguardati per l’intera annata.

 

Inoltre, il nuovo comma 4 dell’articolo 18 della legge quadro introdotto da detto comma 551, recita: “Il termine di impugnazione dei calendari venatori é di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia   proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104" (QUI).  

In particolare detto comma 3 articolo 119 del Codice del Processo Amministrativo prevede che il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

 

Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri   fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”.

 

Per la determinazione delle nuove specie cacciabili e le variazioni delle stesse il parere dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica (organo scientifico sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente) è sostituito dal parere di Ispra e Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale dove sono rappresentate tutte le associazioni dei cacciatori riconosciute a livello nazionale.


Una norma filo cacciatori spudorata: in quanto riduce da 60 giorni a 30 il termine di impugnazione e di fatto disattiva ogni efficacia concreta, ex lege e non a discrezionalità del collegio giudicante, alla sospensiva del calendario approvato se riconosciuta dal giudice amministrativo.


Nessun commento:

Posta un commento