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venerdì 23 agosto 2024

Limiti installazione impianti fotovoltaici in zone agricole: la nuova normativa

L’articolo 5 del Decreto-Legge n° 63 del 15 maggio 2024 convertito nella legge 101/2024 (QUI), modificando l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI) consente l'installazione degli impianti fotovoltaici  con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente in aree bene definiti dalla nuova norma. In sintesi, per poi analizzare più precisamente di seguito nel post, si tratta:

1. delle aree classificati idonee per gli impianti da fonti rinnovabili secondo criteri statali (vedi da ultimo QUI) a condizioni spaziali e di tipologie impiantistiche limitate

2. Cave miniere cessate e non ulteriormente sfruttabili, discariche chiuse

3. Siti disponibili dalla società FS  

4. Siti di società aeroportuali

5. Aree senza vincoli del codice del paesaggio interne ad aree industriali e stabilimenti, adiacenti alla rete autostradale

Alcune condizioni di non applicazione dei limiti areali sopra riportati si hanno se i progetti di fotovoltaici a terra servono per costituire comunità energetiche o sono attuativi di finanziamenti PNRR e Piani complementari.

Analizziamo di seguito più precisamente la nuova normativa

 

 

DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

Si fa riferimento lettera b) comma 1 articolo 6-bis DLgs 28/2011: “b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento

 



ELENCO SITI IN CUI SI POSSONO ISNTALLARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE

1. nelle aree individuate, secondo i criteri statali, come idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili ma limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non  comportino incremento dell'area occupata.

N.B. Per impianti a fonti rinnovabili di generazione elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili si intendono ex Lettera a) comma 1 articolo 20 DLgs 199/2021: “a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite relativo alle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere".


2. le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.


3. i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

4. i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (QUI), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).


5. esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI):
5.1. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h) (Definizione di stabilimento a cui si applica la disciplina del titolo I  Parte V del DLgs 152/2006 sulle emissioni inquinanti nell’aria QUI
), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

5.2. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

 

 


CONDIZIONI DI NON APPLICAZIONE DEI LIMITI AREALI SOPRA ELENCATI

Quanto sopra non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli  collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità  energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 (QUI) del DLgs 199/2021 nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 (QUI) del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Inoltre, quanto previsto sulle limitazioni della installazione in zone agricole sopra descritte non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 63/2024 ora convertito (16 maggio 2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

 

 


DURATA CONTRATTI DI CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE

La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) (siti con impianti già installati e relative modifiche), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.

Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. 

La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione.

In mancanza della comunicazione con la raccomandata, il contratto é rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni.

Le disposizioni suddette si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo pe riodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 101/2024 (14 luglio 2024) di conversione del Decreto Legge 63/2024.

   

 


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