Con Decreto Ministero Infrastrutture del 14 maggio
2024, n. 94 (di seguito Regolamento) è stata approvata la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e
l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse-[NOTA 1])
nonché le opere di derivazione che utilizzano le suddette opere a fini irrigui
e idroelettrici.
Per il testo completo del Decreto 94/21024: QUI.
Di seguito troverete una ricostruzione sistematica del testo del Decreto con relative annotazioni esplicative e i link alle principali normative a cui fa riferimento il nuovo Decreto.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO (articolo 2)
1. Il procedimento di approvazione tecnica dei progetti,
il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta [NOTA 2] aventi le caratteristiche dimensionali seguenti: superiori a 15 metri di
altezza [NOTA 3] o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi (vedi articolo
1, comma 1, legge 584/1994 QUI),
nonché delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono
origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis [NOTA 4] dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in
alveo.
2. l'individuazione e le modalità di espletamento delle
funzioni assegnate (vedi articolo 3 del Regolamento) alla Direzione generale [NOTA 5],
concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione,
esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
(articolo 2)
a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti
esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di
minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;
b) le casse di espansione: l'opera idraulica per l'accumulotemporaneo dei volumi di piena di un corso d'acqua;
b1) casse in derivazione: la cassa di espansione realizzataesternamente al corso d'acqua, senza sbarramento in alveo;
c) le conche di navigazione;
d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze
realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso
o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
e) le briglie;
f) gli argini fluviali;
g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non
aventi le caratteristiche dimensionali sopra riportate e cioè superiori a 15
metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di
metri cubi;
i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate
tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque
prelevate;
l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza
delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma
4-quater, dell'articolo 6 (QUI)
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
NORME REGIONALI PER LE DIGHE NON SOGGETTE AL REGOLAMENTO
(articolo 2)
Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali superiori a 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, le Regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.
FUNZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE (articolo2)
a) esprime il parere tecnico obbligatorio e vincolante
sul PFTE («progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE ex articolo 41 Codice
appalti pubblici QUI)
e parere facoltativo sui documenti di fattibilità delle alternative
progettuali;
b) approva in linea tecnica il PE (progetto esecutivo-[NOTA 6]),
anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 7-bis [NOTA 7],
del Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso d'opera e alla
verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere
sul PFTE o di approvazione del PE;
c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti
[NOTA 8] in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle
rivalutazioni idrologiche;
d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei
lavori di costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;
e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio
sperimentale e all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta [NOTA 9];
f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti normativi;
g) a esprimere il parere sul progetto di gestione
dell'invaso secondo quanto previsto dall'articolo 114 (QUI)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello
sbarramento di ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare
gli atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui all'articolo
22 del Regolamento;
i) all'accertamento tecnico e al rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;
l) a vigilare sulle operazioni di controllo del
comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i
gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;
m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni
per accertare lo stato delle opere, nonché a richiedere la presentazione di
progetti e l'esecuzione di attività ed opere per migliorare o adeguare il
livello di sicurezza;
n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori
di valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso dello
sbarramento;
o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di derivazione
in classi di attenzione;
p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle
dighe (QUI)
e di quelli delle opere di derivazione;
q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni
tecniche nelle materie di competenza;
r) a esprimere parere tecnico su progetti di
infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimità del serbatoio o in
aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;
s) a esprimere parere tecnico sui progetti di
declassamento e di dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente regolamento;
t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni provvedimento
relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio e ad acquisire dalla
medesima l'atto e il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui
é vincolata la concessione di derivazione d'acqua, nonché ogni altro
provvedimento relativo alla costruzione, modifica, esercizio e manutenzione
dell'impianto di ritenuta.
Classi di attenzione delle Dighe (articolo 4)
Al fine di individuare e disciplinare le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e, per le opere di derivazione, anche previo parere della Conferenza unificata Stato Regioni Città.
Classificazione impianti di ritenuta (articolo 4)
Gli impianti di ritenuta sono suddivisi in funzione della
tipologia e delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento, quali altezza
e volume di invaso, del comportamento in esercizio, della sismicità e delle
altre caratteristiche del sito, nonché del territorio di valle.
È previsto un piano di manutenzione degli impianti di
ritenuta ex articolo 11 del Regolamento.
Classificazione opere di derivazione (articolo 4)
Le opere di derivazione sono suddivise, anche per singoli
elementi, in funzione delle conseguenze di potenziale perdita di tenuta idrica
o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico idraulico, nonché della
sismicità e delle altre caratteristiche del sito.
Revisione delle classificazioni (articolo 4)
La Direzione generale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del gestore, può modificare la classe di attenzione dell'impianto di ritenuta e dell'opera di derivazione.
CONTENUTI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
(ARTICOLO 7)
Il PFTE è redatto in conformità ai contenuti previsti dal
codice dei contratti pubblici ex articolo 41, e contiene inoltre i seguenti
ulteriori elaborati:
a) piano della strumentazione di controllo e di misura
delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;
b) schemi di funzionamento e calcoli di
predimensionamento degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici;
c) studi idraulici sull'alveo a valle [NOTA 10] degli sbarramenti di cui all'articolo 9, comma 1 del Regolamento (Studi idraulici sull'alveo a
valle degli sbarramenti), e gli elementi per l'attribuzione della classe di
attenzione;
d) piano degli invasi [NOTA 11] dell'esercizio sperimentale che stabilisca le fasi di invaso e svaso con le
relative tempistiche, contenente l'indicazione del subordinato piano di
utilizzo dell'acqua secondo i volumi disponibili.
PROGETTO DI INTERVENTO SU OPERE ESISTENTI (ARTICOLO 13)
Il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprendono, con il corrispondente livello di sviluppo, oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, i documenti necessari a inquadrare i problemi e le cause che hanno determinato l'esigenza di interventi e a valutare l'idoneità delle soluzioni. In particolare, il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprende:
a) i dati e le notizie sul comportamento dell'opera
durante la costruzione e l'esercizio e la relativa interpretazione;
b) i calcoli e le verifiche specifiche delle opere anche
nelle diverse situazioni transitorie;
c) le indagini e misure di controllo da effettuare sia
nel corso dei lavori che successivamente.
Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti
Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti sono realizzati
secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di interventi di riparazione o interventi
locali, il progetto può essere riferito alle sole parti o elementi interessati per
documentare il mantenimento o miglioramento delle condizioni di sicurezza
preesistenti al danno o al degrado su cui si interviene;
b) nel caso di interventi di miglioramento, il progetto
documenta l'incremento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli preesistenti,
almeno limitatamente alle opere oggetto di modifica e a quelle strutturalmente
e funzionalmente correlate, pur senza necessariamente raggiungere i
livelli richiesti per le nuove
costruzioni, documentando, inoltre, invariate condizioni di sicurezza per le restanti
parti;
c) nel caso di interventi di adeguamento, il progetto documenta il raggiungimento dei
livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalle norme (NTD e NTC).
NORME TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO
DEL REGOLAMENTO
Vedi capo II del Regolamento.
ESERCIZIO SPERIMENTALE DELL'IMPIANTO DI RITENUTA (CAPO
III)
Per esercizio sperimentale si intende l'esercizio
temporaneo dell'impianto di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale.
Secondo l’articolo 20 del Regolamento al termine dei
lavori di costruzione, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di
avanzamento tale da consentire, in condizioni di sicurezza, invasi parziali, può
avere inizio l'esercizio sperimentale. Ai fini dell'autorizzazione, il gestore trasmette
alla Direzione generale il programma
degli invasi sperimentali in coerenza con il piano degli invasi dell'esercizio sperimentale
facente parte del PFTE, corredato da una relazione, sottoscritta dal Direttore
dei lavori (articolo 14 del Regolamento) e dall'Ingegnere responsabile
(articolo 5 del Regolamento), sullo stato delle opere, sulle condizioni di sicurezza del
serbatoio e sull'esito dei controlli effettuati nel corso della costruzione.
VISITE DI VIGILANZA PERIODICHE (articolo 21)
A seguito dell'avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all'impianto di ritenuta al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e sicurezza, di accertare il rispetto del FCS [NOTA 12], nonché di acquisire elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione generale.
COLLAUDO TECNICO SPECIALE (ARTICOLO 22)
Il collaudo tecnico speciale delle dighe ha la finalità
di accertare la sussistenza delle condizioni per la entrata in «esercizio
ordinario» dell'impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico
idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche,
in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalità
di un collaudo tecnico-funzionale per
l'impianto nel suo complesso.
OBBLIGHI DEL GESTORE E FOGLIO DI CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE (ARTICOLO 23)
Il gestore è obbligato alla completa manutenzione
dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi.
Il FCEM [NOTA 13] definisce gli obblighi del gestore per il controllo e la manutenzione
dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario, nonche' gli obblighi
disposti in sede di collaudo tecnico speciale per il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente capo. Il FCEM riporta i contenuti del FCS ed é
aggiornato dalla Direzione generale tenendo conto di ogni elemento, dato o
fatto sopravvenuto in corso di esercizio.
VIGILANZA SULLE OPERE IN GESTIONE ORDINARIA E SULLE
SPONDE E VERIFICHE PERIODICHE (articolo 25)
A partire dall'avvio degli invasi sperimentali, la
Direzione generale effettua visite di vigilanza
periodiche all'impianto di ritenuta
al fine di verificare eventuali variazioni delle condizioni di manutenzione e
sicurezza, di accertare il rispetto del FCS o del FCEM, nonché di acquisire
elementi per accertare l'adempimento alle prescrizioni adottate dalla Direzione
generale.
Cosa viene verificato nella vigilanza sulla gestione
ordinaria
Nel corso del sopralluogo la Direzione generale verifica
altresì:
a) la sicura agibilità degli accessi;
b) l'efficienza della strumentazione di controllo e
misura con verifiche anche a campione;
c) l'efficienza
delle opere di scarico tramite manovre di controllo e movimentazioni totali o
parziali eseguite dal gestore;
d) la funzionalità dell'impianto d'illuminazione, del
sistema di allarme, dei sistemi di comunicazione, delle fonti di energia alternative
o di riserva, del sistema antintrusione;
e) la corretta tenuta dei registri di cui all'articolo 18
([14])
mediante verifiche a campione;
f) la coerenza delle misure acquisite, a campione,
durante l'ispezione con quanto riportato nei diagrammi di cui all'articolo 18,
comma 3 del Regolamento [NOTA 15].
Calendario annuale delle ispezioni
La Direzione generale stabilisce un calendario annuale
delle visite ispettive agli impianti di ritenuta in funzione della classe di
attenzione, delle condizioni di manutenzione delle opere, delle prescrizioni
rilevanti per la sicurezza o in conseguenza di eventi meteorologici o sismici
eccezionali o di dissesti idrogeologici interessanti l'impianto di ritenuta. È comunque
assicurata almeno una ispezione annuale per ciascun impianto.
Verbale di ispezioni e accertamento degrado e anomalie
La Direzione generale redige il verbale di ispezione che descrive
gli accertamenti condotti. Il verbale sottoscritto dal funzionario incaricato
della vista e dall'Ingegnere responsabile é trasmesso dalla Direzione generale
al gestore con le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni.
Qualora a seguito delle visite siano accertate anomalie o situazioni di degrado pregiudizievoli per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, la Direzione generale comunica al gestore i provvedimenti atti a limitare il pericolo o incrementare la sicurezza. L'eventuale inottemperanza è segnalata all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura.
PROVVEDIMENTI DI URGENZA (articolo 26)
Qualora nel corso dell'esercizio dell'impianto emergano situazioni
di pregiudizio per la sicurezza dell'impianto, il gestore avvia le procedure
previste nel DPC e adotta i provvedimenti indifferibili e urgenti finalizzati
alla tutela della pubblica incolumità.
La Direzione generale, qualora accerti anomalie o situazioni di degrado che costituiscano pregiudizio per la sicurezza dell'impianto e per la pubblica incolumità, ordina al gestore l'attuazione dei provvedimenti necessari per l'urgente riduzione delle condizioni di rischio, comprese le limitazioni del livello di invaso, fissandone i tempi di attuazione, informando l'amministrazione concedente e le componenti del Sistema nazionale della protezione civile territorialmente competenti. Ovvero dispone le attività volte a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonché a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attività ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza.
PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE NELLA GESTIONE (articolo
27)
In caso di inadempimento alle disposizioni del Regolamento
ovvero di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione
generale, l'impianto può essere posto fuori esercizio con provvedimento della
Direzione generale trasmesso al gestore.
In tale ipotesi la Direzione generale trasmette il provvedimento
all'amministrazione concedente, all'Autorità idraulica competente, alla
Protezione civile della regione o Provincia autonoma ed al Prefetto, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA (articolo 28)
Serbatoi per la laminazione delle piene
La Direzione generale, in base a quanto disposto dalla disciplina
vigente in materia di protezione civile per le grandi dighe, concorre,
nell'ambito del Sistema nazionale della protezione civile, all'individuazione
dei serbatoi che potrebbero essere utili alla laminazione delle piene e
collabora con le regioni e le Province autonome alla predisposizione dei Piani
di laminazione.
Variazione classificazione sismica
Il gestore, in caso di variazione nella classificazione sismica del sito o sulla base delle mutate conoscenze sismo-tettoniche nell'intorno del sito in cui ricade la diga, invia alla Direzione generale, entro diciotto mesi dalla variazione, i calcoli di verifica volti ad accertare le condizioni di sicurezza delle opere, valutate sulla base della nuova classificazione e della normativa tecnica vigente (NTD-[NOTA 16] e NTC-[NOTA 17]) e del comportamento dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio.
Evento di piena ultra duecentennale
Il gestore, qualora si verifichi un evento di piena caratterizzato da una portata in ingresso superiore a quella con tempo di ritorno di duecento anni, come individuata in progetto o nell'ultima rivalutazione idrologica disponibile, o quando siano stati impegnati almeno i due terzi della capacità degli organi di scarico di superficie, trasmette alla Direzione generale e all'Autorità idraulica ovvero alle strutture regionali competenti entro sei mesi dall'evento, una relazione di aggiornamento delle previsioni idrologiche e di verifica dell'adeguatezza degli organi di scarico e del franco.
L’articolo 29 del Regolamento prevede inoltre particolari disposizioni per i serbatoi destinati ad esclusive finalità di laminazione delle piene.
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE DI
DERIVAZIONE [NOTA 18] (TITOLO III)
Il PFTE degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che modificano in modo sostanziale le opere di derivazione esistenti é oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale che attribuisce la classe di attenzione cui le opere sono associate. L’articolo 30 definisce i contenuti del PFTE tenuto conto il codice degli appalti pubblici.
Secondo l’articolo 33 del Regolamento gli interventi di
cui sopra sono sottoposti ad accertamento tecnico da parte della Direzione
generale. A tal fine il gestore comunica alla Direzione generale l'ultimazione
dei lavori e l'entrata in esercizio provvisorio delle opere ed invia apposita Relazione
a opere ultimate
Piano di manutenzione delle opere di derivazione (articolo
31)
Il piano di manutenzione di cui all'articolo 41 del
codice dei contratti pubblici già citato in precedenza, predisposto con le
finalità di conservare nel tempo la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza delle opere di derivazione, è
redatto in funzione delle diverse classi di attenzione a cui gli elementi sono
associati e comprende un programma operativo che, per ogni anno di
vigenza, indica gli interventi da eseguire e le finestre temporali di
esecuzione. Il programma operativo, con valore di vincolo ed obbligo per il
gestore, è definito su base pluriennale e revisionato o aggiornato secondo necessità.
Relazione asseverata delle opere di derivazione
(articolo 33)
Per le opere in esercizio definitivo, il gestore
trasmette, entro il 28 febbraio, con cadenza quinquennale, salvo diversa tempistica
stabilita nei FCEMD ex articolo 35 del Regolamento [NOTA 19],
apposita relazione asseverata, rilasciata dal Responsabile tecnico e
sottoscritta anche dal gestore, attestante l'idoneità delle opere di
derivazione ad essere esercite in sicurezza. Nelle ipotesi di anomalie di
funzionamento che costituiscano
pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero a seguito di eventi eccezionali,
il Responsabile tecnico rilascia una relazione asseverata straordinaria.
Verifica anomalie (articolo 33)
La Direzione generale, anche a seguito delle ispezioni e verifiche di cui all'articolo 37 del Regolamento, qualora accerti anomalie che possano costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, prescrive al gestore i provvedimenti necessari, fissando i relativi tempi di attuazione ed informando l'amministrazione concedente e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile territorialmente competenti e, se ne ricorrano gli estremi, dispone la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione.
Registro eventi e misure delle opere di derivazione
(articolo 36)
Il gestore, nell'apposito locale individuato nel FCEMD, è
tenuto a conservare e mantenere aggiornato il «Registro eventi e misure» in
cui sono annotati, per ciascun elemento tecnico, i
controlli e gli interventi manutentivi effettuati e le
relative verifiche e quanto altro riferibile al riscontro di sicurezza, affidabilità
ed efficienza delle opere. Il Registro eventi e misure é reso disponibile alla
Direzione generale.
[NOTA 1] uno sbarramento che determina un rigurgito contenuto
nell’alveo del corso d’acqua, con la finalità di innalzare il livello di monte
per favorire la derivazione delle acque
[NOTA 2] l'insieme dello sbarramento, delle opere
complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e
dell'acqua invasata: lettera v) articolo 1 Regolamento.
[NOTA 3] la differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella del punto più depresso dei paramenti, escluso l'eventuale interramento. Per le traverse prive di
coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato della struttura
di ritenuta (punto a) articolo 1 Regolamento
[NOTA 4] Sbarramento di ritenuta con le seguenti
caratteristiche:
a) in caso di utilizzo
della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere
comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali
idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;
b) in caso di utilizzo
della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere
successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di
regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle
opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata
derivata: QUI.
[NOTA 5] la Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli
Uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti: lettera s)
articolo 1 del Regolamento
[NOTA 6] Il PE é corredato dalle autorizzazioni, nulla osta o pareri necessari alla realizzazione delle opere, ivi comprese le autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito dei materiali (articolo 8 del Regolamento): QUI
[NOTA 7] “L'approvazione tecnica dei progetti da parte del
Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed
amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684 QUI, 2
febbraio 1974, n. 64, e 5 QUI novembre
1971, n. 1086 QUI. Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate
antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n.
1086, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo
statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le
opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione
di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata”.
[NOTA 8] la struttura di ritenuta dell'acqua, costituita da
una diga o da una traversa e dalle opere di scarico: lettera oo) articolo 1
Regolamento.
[NOTA 9] l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e dell'acqua invasata: lettera v) articolo 1 del Regolamento.
[NOTA 10] lo spazio contenuto tra le sponde fisse o gli argini del corso d'acqua a valle dello sbarramento; nel caso di alvei a sponde incerte, di cui all'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, come individuato dall'Autorità idraulica competente. Articolo 94 che recita: “Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gl'interessati.”.
[NOTA 11] Definizione di invaso: “l'insieme delle sponde,
compreso il fondo del serbatoio e dell'acqua invasata” lettera ff) articolo 1
del Regolamento
[NOTA 12] foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale (FCS)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale: lettera p) articolo 1 del Regolamento
[NOTA 13] «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario e l'esercizio limitato.
[NOTA 14] Il gestore, nella fase di costruzione, esercizio sperimentale ed esercizio ordinario, esegue i rilievi, i controlli e le ispezioni secondo le modalità e frequenze previste rispettivamente nel CSA, nel FCS e nel FCEM. Il gestore ha l'obbligo di registrare le misure e le prove, eseguite e conservarli in un «Registro delle osservazioni» da tenere nella casa di guardia. Nel Registro delle osservazioni, sono riportati: a) i controlli e le ispezioni eseguiti e i relativi risultati, secondo quanto stabilito dai documenti di cui sopra; b) le letture o registrazioni delle grandezze misurate; c) la descrizione dei lavori di manutenzione eseguiti; d) l'ubicazione e la descrizione di eventi particolari e delle eventuali anomalie che si fossero manifestate.
[NOTA 15] Il gestore,
entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa tempistica
stabilita nei documenti CSA FCS FCEM , trasmette alla Direzione generale una
relazione asseverata dell'Ingegnere responsabile, sottoscritta anche dal
gestore, che descrive il comportamento e lo stato di sicurezza delle
opere. La relazione é corredata dalle descrizioni delle principali osservazioni
svolte e dai diagrammi delle misure alla strumentazione automatica e dei
controlli manuali, secondo quanto stabilito dai CSA, FCS,FCEM.
[NOTA 16] norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) (NTD)»: norme approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2014 vedi QUI.
[NOTA 17] «aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni (NTC)»: norme approvate con Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2018: QUI
[NOTA 18] l'insieme delle opere di presa, regolazione del
flusso, trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e sono
direttamente alimentate da un invaso
realizzato tramite uno sbarramento di ritenuta: lettera ii)
articolo 1 del Regolamento
[NOTA 19] «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione (FCEMD)»: il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione.
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