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giovedì 16 maggio 2024

Le migliori tecnologie disponibili e il rigassificatore di Panigaglia cosa fare e chiedere alle autorità competenti

Leggo di una legittima iniziativa di un neo Comitato per la “dismissione immediata del rigassificatore di Panigaglia”. Sul fatto che questo impianto sia stato collocato in un sito che con la normativa vigente non passerebbe molto probabilmente la autorizzazione non ci sono dubbi. Ma resta il fatto che non stiamo parlando di un nuovo impianto ma di un impianto esistente e quindi l’unico modo efficace per metterne in discussione la attuale collocazione è di trasferire le criticità su un terreno giuridico amministrativo che metta chi di dovere con le spalle al muro, visto che gli impianti non le chiudono i cittadini purtroppo e neppure studi indipendenti purtroppo. Salvo che, altrettanto ovviamente, non sia la magistratura ad intervenire per chiudere l’impianto sulla base però di una inchiesta nella quale emergano violazioni palesi delle vigente normativa ambientale ma anche di sicurezza marittima nonché di protezione civile.

Come è noto il rigassificatore di Panigaglia è stato recentemente potenziato nelle sue funzioni grazie ai due progetti: gnl dal rigassificatore sbarcato nel porto di Spezia e progetto VESSEL Reloading navi spola, di capacità fino a 30.000 mc ormeggiate presso il pontile del terminale di rigassificazione di Panigaglia che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dal funzionamento ordinario di questo impianto. Entrambi questi progetti hanno avuto delle procedure autorizzatorie con vari profili di illegittimità da me rilevati più volte in questo blog ma che non hanno prodotto alcuna azione legale da parte di soggetti organizzati e quindi legittimati a proporle. Una occasione persa per innescare, al di la degli slogan sulla “chiusura immediata”, un percorso cogente che intanto poteva limitare il consolidamento dell’impianto nel sito attuale.

Oltre a queste nuove criticità ne esistono altre spesso rilevate in questo blog, una delle più clamorose è l’assenza di un piano di emergenza esterno portuale (QUI) oltre a quello specifico dell’impianto in violazione degli indirizzi che la stessa Sistema delle Arpa e del Comando nazionale dei vigili del fuoco hanno stabilito in un documento ufficiale pubblicato da anni ma ignorato dai decisori.

In questo post, non voglio insegnare niente a nessuno, mi limito invece a sottolineare una ulteriore problematica poco presa in considerazione nel dibattito sulla presenza del rigassificatore nel golfo spezzino. Una questione peraltro che si pone in generale per altri rigassificatori esistenti (come a Piombino e Livorno) o in fase di approvazione come a Vado e Ravenna.


 

La questione riguarda su quali migliori tecnologie (MTD) siano applicabili ai rigassificatori all’interno della procedura di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale. Dove per MTD si intendono, ex lege, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;”. Ci sono Decisioni della Commissione UE che defiscono le MTD applicabili alle diverse tipologie di impianti.

Per i rigassificatori, compreso quello spezzino, sussiste una problematica che deriva dalla tesi non a caso avanzata dai costruttori e gestori di questi impianti su cui voglio soffermarmi in questo post individuando anche un percorso giuridico amministrativo per contestare la tesi suddetta.


Come è noto l’AIA  deve adeguarsi alle migliori tecnologie disponibili (le c.d. BAT di derivazione UE) per impianti simili al rigassificatore che sono state emanate nel 2017. 

GNL Italia nella documentazione presentata in ritardo lo scorso novembre 2022 (QUI) sul rinnovo AIA per il rigassificatore di Panigaglia, ha sostenuto che non sono applicabili ai rigassificatori le Bat delle MTD validate a livello UE. Tale tesi è stata avvallata dall’Amministrazione Provinciale  spezzina nel rilascio della nuova AIA avvenuto con determina dirigenziale n° 608 lo scorso 26 giugno 2023. Anche in questa nuova autorizzazione sussistevano criticità evidenziate da me (QUI) ma nessuno ha deciso di agire nelle sedi opportune (quelle della magistrature amministrativo).


 

Ma torniamo alle MTD e alla tesi di Snam GNL Italia.

GNL Italia dichiara di aderire ad un sistema di gestione ambientale ma in sede di rilascio della nuova AIA la Provincia di Spezia ha preso atto della dichiarazione sopra riportata di non applicazione della BAT UE ai rigassificatori.

Come dimostrano le note che seguono andrebbe verificato quanto dichiarato da GNL Italia sia coerente con le norme che cito di seguito comprese le norme UNI che sono altra cosa dal sistema di gestione ambientale volontario.

Occorre considerare che la non coerente applicazione delle MTD o norme tecniche assimilabili comporta ai sensi dell’articolo 29-ocites del DLgs 152/2006 la possibilità di chiedere una immediata riapertura della procedura di AIA anche al fine di imporre MTD che riducano il rischio emissioni e incidenti dall’impianto in base al DLgs 152/2006 Parte V nonché, essendo l’impianto assoggettato ad AIA, la facoltà di imporre limiti di emissione inferiori a quelli di legge in aree che li giustifichino secondo l’istruttoria della autorità competente e del Parere sanitario del Sindaco supporto dall’ASL territorialmente interessata.  Sul Parere Sanitario del Sindaco obbligatorio ai sensi del comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006 occorre dire che non è mai stato emanato questo Parere sarebbe stato utile per imporre limiti ancora più severi alle emissioni convogliate o meno del rigassificatore come prevede la legge. Si fa riferimento, ad esempio, alle emissioni di metano non quantificabili se non per autodichiarazione di Snam.

Indiscutibile che ottenere, sulla base di motivazioni giuridicamente fondate come quelle espresso in questo post, sarebbe il primo presupposto realistico per aprire un percorso di dismissione e/o ricollocazione del rigassificatore di Panigaglia. Peraltro questa riapertura potrebbe essere l’occasione per porre l’attenzione su tutte le altre criticità che ricordavo sinteticamente nella presentazione di questo post.

 

 

 

ANALISI DELLA NORMATIVA SUL RAPPORTO TRA RIGASSIFICATORI E APPLICAZIONI DELLE MTD O NORME TECNICHE PARIFICATE

I rigassificatori terrestri sono assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’allegato VIII Parte II al DLgs 152/2006 comprese i rigassificatori offshore. Infatti il punto 1-4bis dell’allegato VIII individua la seguente categoria di progetti sottoponibili ad AIA:” 1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme  off-shore,  esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui  emissioni  in  atmosfera  siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta”. Indiscutibile che nelle installazioni localizzate in mare offshore rientrino le unità galleggianti di rigassificazione come quella di Piombino così come è indiscutibile che tali unità scarichino sostanze inquinanti in mare. 

L’articolo 29-bis del DLgs 152/2006 recita: “L'autorizzazione integrata ambientale é rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle   more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza   quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati  dalla  Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva   96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE”.

Risulta con chiarezza che ordinariamente tutti i progetti sottoponibili ad AIA devono vedere rispettate le BAT prodotte in sede UE per ogni singola categoria di progetto/attività e recepite dagli stati membri. Esiste però una sorta di deroga che è quella del comma 9-bis articolo 29-sexies del DLgs 152/2006, ma questa deroga riguarda particolari condizioni che possono comportare limiti di emissioni inquinanti meno severi di quelli stabilite della BAT di riferimento, quindi, sempre alle BAT bisogna fare riferimento per rilasciare l’AIA sia pure con la suddetta deroga che comunque deve essere adeguatamente motivata dalla Autorità competente al rilascio dell’AIA con una apposita relazione allegata.

Inoltre, nell’ultimo periodo del sopra citato comma 1 articolo 29-bis si afferma che nel caso le BAT formalmente non abbiano concluso il loro iter di approvazione con riferimento alla specifica categoria di opere sottoponibili ad AIA si fa riferimento alle “pertinenti” conclusioni delle MTD tratta dai documenti UE. Pertinenti significa assimilabili quanto meno per la tipologia degli impatti e delle emissioni inquinanti.

Questa norma va letta con la definizione di MTD ex lettera l-ter comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 per cui: “Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI”.

L’allegato XI alla Parte II del DLgs 152/2006 da una doppia lettura di come considerare gli elementi in esso contenuti. Infatti, l’allegato all’inizio afferma: “Considerazioni da tenere presenti in   generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione”.

Quindi alla luce di quanto sopra la mancata approvazione di BAT (QUI) specifiche applicabili ai rigassificatori in quanto tali non esclude che si possono applicare nei procedimenti di rilascio dell’AIA ai rigassificatori, unità galleggianti comprese, almeno i seguenti elementi tra quelli elencati nell’allegato XI sopra citato:

2. Impiego di sostanze meno pericolose.

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.

10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.

11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.

12. Indicazioni oltre dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati, informazioni scambiate tra gli stati membri sui valori di emissioni degli impianti assoggettati ad AIA e ivi applicate, nonché altre informazioni pubblicate dalla   Commissione europea sempre ai sensi della normativa sull’AIA o da organizzazioni internazionali pubbliche.

Tutto questo se correttamente applicato nei singoli procedimenti potrebbe non solo supplire alla mancanza delle BAT ma permettere di tenere conto di misure di limitazione dell’inquinamento anche al di sotto dei limiti di legge che tengano conto, oltre che del principio di precauzione, anche quello di integrazione da cui la possibilità di applicare norme più rigorose anche non strettamente contenute nella disciplina dell’AIA ma che riguardano la tutela dell’ambiente e della salute pubblica (articolo 10 Direttiva 2010/75/UE).

 

Peraltro, occorre considerare quanto affermato nell’allegato alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2326 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2021 (QUI) che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

In particolare nelle Considerazioni Generali sulle BAT (punto 1) si afferma che “Se non sono disponibili norme EN (QUI), la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente“.

In realtà sono applicabili:

1. la “UNI EN ISO 20257-1:2020 - Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto - Progettazione di installazioni di GNL galleggianti – Parte 1: Requisiti generali” (QUI)

2. la “UNI EN ISO 20257-2:2021 - Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto - Progettazione di installazioni di GNL galleggianti – Parte 2: Questioni specifiche per le FSRU” (QUI).

 

Le suddette norme tecniche richiedono che si prenda in considerazione:

a) la densità del traffico marittimo,

b) i risultati degli studi di manovrabilità in relazione, in particolare, alle partenze di emergenza,

c) gli effetti ambientali.

In particolare, relativamente agli effetti ambientali il capitolo d riferimento è il 5 “Aspetti specifici di salute, sicurezza e ambiente” cos’ articolato:

5.1 Generale

5.2 Considerazioni ambientali relative al riscaldamento e al raffreddamento dell'acqua

5.3 Considerazioni sulla sicurezza

5.3.1 Requisiti generali

5.3.2 Vincoli di layout

5.3.3 Vincoli di layout rispetto all'ambiente circostante

5.3.4 Vincoli di layout rispetto alla disposizione dell'impianto

5.3.5 Misure di prevenzione dei rischi.

 

 

Come si vede quindi queste Norme UNI applicabili sicuramente al rigassificatore di Panigaglia fanno riferimento non tanto ad astratte norme europee (che secondo Snam non esistono) ma alla specificità ambientali in cui il rigassificatore è collocato.

Questo concetto è stato recentemente ribadito perfino dal Ministero dell’Ambiente rispondendo ad un Interpello Ambientale dove si afferma il seguente principio generale: “… nell’applicare la disciplina IPPC, sia le autorizzazioni, sia i documenti di riferimento comunitari, non possono fissare requisiti riguardanti l’impiego di una tecnica o tecnologia specifica dovendo piuttosto traguardare requisiti in termini prestazionali”.


 


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