Pubblicata (QUI) nel
sito del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica (MASE) l’avvio cella
procedura di “Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del
D.Lgs.152/2006 relativa al progetto ID_VIP [5069] "Rigassificatore GNL di
Panigaglia - Progetto caricamento GNL su autobotti/isocontainer e rifacimento
dell'esistente pontile secondario".
In sostanza la procedura colma
la lacuna della precedente verifica di assoggettabilità a VIA sulla individuazione
del punto di sbarco delle autobotti di gnl nel porto di Spezia.
Non voglio tediare chi
legge, con i molti profili di illegittimità potenziale e soprattutto lacune
istruttorie della procedura che ha portato ad avvallare l’ennesimo fattore di
rischio nel nostro golfo e vi rinvio per chi ne ha voglia di leggersi tutto
questo nel mio blog a partire dalla palese violazione del piano regolatore
portuale vigente avvallata con le sue solite non risposte dalla Regione Liguria
(QUI).
LA PROCEUDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE SECONDO LA LEGGE VIGENTE
In cosa consiste questa
procedura ex comma 9 articolo 6 DLgs 152/2006. Afferma la norma in
questione che per le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni
ambientali dei progetti sottoposti a VIA ordinaria o a verifica di
assoggettabilità a VIA (salvo che non
amplino le dimensioni dei progetti stessi) il proponente, in ragione della presunta
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la
facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al
fine di individuare l'eventuale procedura da avviare
Intanto faccio notare che l’istanza di Snam GNL Italia il 13 novembre 2023 e la norma sopra citata afferma che l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA. Come risulta dallo stato di questa procedura nel sito del MASE i 30 giorni sono scaduti ma risulta ancora in corso la verifica amministrativa. Certo sono solo pochi giorni in più ma direi che considerato che l’oggetto della procedura viene presentata da Snam quasi come fosse un “regalo” all’ambiente per il nostro golfo, già il superamento del termine dei 30 giorni sopra citati mi pare significativo che proprio di una sorta di atto dovuto non sia la decisione della autorità competente.
La mancata valutazione del sito di sbarco scelto nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA
Ma al di là di questo
aspetto voglio sottolineare quando viene affermato nella lista di controllo
presentata da Snam GNL Italia nella istanza presentata lo scorso 13 novembre.
In particolare, a pagine 3
di detta lista di controllo si legge: “La seconda ottimizzazione è nata da
una opportunità anch’essa maturata durante lo sviluppo del progetto. Nello
scenario già valutato, si prevedeva che il traghetto potesse attraccare in uno
di tre possibili moli all’interno del Porto della Spezia, quali: Calata
Malaspina, Molo Garibaldi oppure al Terminal del Golfo (Molo Tarros). Di fatto,
dalle interlocuzioni con l’Autorità di Sistema Portuale della Spezia è nata la
possibilità che alle opzioni suddette si possa aggiungere anche quella
dell’approdo presso il molo ex carbonile Enel (si veda Figura 2), molto
prossimo all’opzione Terminal del Golfo, nel quale sono già programmati i
lavori di smantellamento e liberazione delle aree da parte dell’attuale
concessionario”
Intanto occorre dire che la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di trasbordo di bettoline con autobotti carichi di gnl dal rigassificatore di Panigaglia al golfo di Spezia non prevedeva come sito di sbarco possibile quello ora indicato da GNL-Italia: il pontile del vecchio scarico del carbone alla chiusa centrale Enel.
Non solo ma neppure gli
altri due siti previsti erano stati valutati in sede di verifica di
assoggettabilità a VIA.
GNL Italia a suo tempo
quando ha presentato al Ministero dell’Ambiente la istanza di Verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto
Truck Loading, aveva indicato due ipotesi di sbarco delle autocisterne con gnl
provenienti dal rigassificatore di Panigaglia. I due siti erano Calata
Malaspina (davanti al centro città) e pontile Tarros (zona Fossamastra).
Nessuno dei due siti è
stato oggetto di verifica dell’impatto ambientale potenziale in sede di
procedure di verifica di assoggettabilità a VIA del Ministero
dell’Ambiente. Sia sufficiente vedere il parere 451 del 28 marzo 2022 (QUI) con il quale la Commissione Tecnica VIA
VAS ha dato il via libera al progetto (poi recepita nel Decreto MITE
23/6/2022 che ha escluso la VIA per il progetto).
In questo modo si è
realizzato un frazionamento del progetto. Infatti, il frazionamento dei
progetti costituisce un vizio di merito netto dei procedimenti di VIA, tanto
più che, nel caso in esame, il proponente (Snam GNL Italia) aveva avanzato le
due ipotesi di sbarco delle bettoline senza che il Ministero ne abbia minimamente
valutato l'impatto.
La concessione rilasciata dalla Autorità di Sistema Portuale
Poi successivamente l’Autorità
di Sistema Portuale ha rilasciato la concessione per sbarcare nel sito del
pontile c.d. Enel senza che questo sito fosse stato valutato in sede di
verifica di assoggettabilità a VIA anzi a differenza degli altri due non era
stato minimamente preso in considerazione nella documentazione presentata da
GNL Italia.
Non solo ma visto che la lista di controllo ora depositata da Snam per questa nuova verifica di “ottimizzazione progettuale” ex comma 9 articolo 6 DLgs 152/2006, fa riferimento ad una interlocuzione con l’Autorità di Sistema Portuale per la individuazione del nuovo sito di sbarco.
Non solo il sito nuovo non
è stato valutato, in termini di impatto ambientale e rischio incidentale, nella
sede opportuna e cioè la verifica di assoggettabilità a VIA ma anche non
risulta trasparente la scelte del nuovo sito nella concessione rilasciata dalla
Autorità di Sistema Portuale visto che, al momento del rilascio di detto atto,
non sono state pubblicate neppure le cartografie citate nel Decreto n° 95 del 26 giugno 2023 del
Presidente della Autorità di Sistema Portuale, come non sono state
pubblicate, se esistono le decisioni del Comitato Tecnico Regionale per il
nulla osta al progetto, secondo la normativa Seveso III sugli incidenti rilevanti,
visto che il gnl sbarcato nel porto di Spezia è ampliamento della attività
dell'esistente rigassificatore di Panigaglia.
L'ULTIMA OCCASIONE PER VALUTARE L'IMPATTO AMBIENTALE E INCIDENTALE DEL SITO DI SBARCO DEL GNL E' NELLE MANI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
Il Ministero dell’Ambiente dovrebbe cogliere l’occasione almeno per colmare le lacune procedurali e istruttorie su questo progetto di attraversamento di gnl nel golfo spezzino mandando a VIA ordinaria cosa non fatta in precedenza come anche il comma 9 articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede.
D’altronde la stessa lista di controllo presentata da Snam GNL Itali afferma a pagina “Tutta l’area del golfo di La Spezia è inserita all’interno del Santuario Pelagos per la protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo ( Figura 4). Le ottimizzazioni proposte sono inserite all’interno del Golfo di La Spezia, nel quale insistono molte attività commerciali, navali ed industriali. Il contributo dato dalle opere complementari al progetto del Terminale di Panigaglia è estremamente contenuto a livello spaziale all’interno del golfo, attraverso il transito di un mezzo elettrico, senza avere ripercussioni di macroscala sul Santuario stesso”.
Non solo l’attività del progetto è parzialmente nel sito di tutela della biodiversità (riconosciuto dalla UE) Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1345005 “Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto”, (vedi mappa sotto riprodotta tratta dalla documentazione prodotta da GNL Italia). Il tutto in coerenza con quanto affermato dalla vigente normativa: “b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;” (lettera b) comma 7 articolo 6 del DLgs 152/2006).
SE INVECE QUESTO NON AVVERRA' QUESTA SONO LE CONCLUSIONI INEVITABILI
Quindi non solo il confronto tra i siti di sbarco del gnl nel porto di Spezia non è stato oggetto di alcuna valutazione di impatto ambientale, il terzo sito quello scelto addirittura neppure citato da GNL Italia nella documentazione presentata in sede di verifica di assoggettabilità a VIA.
In questo modo si è violato un principio fondante della VIA: valutare preventivamente gli impatti di un progetto nella sua interezza.
Sotto il profilo del rischio
incidentale è tutto da dimostrare che il nuovo sito di sbarco al pontile Enel
sia davvero molto meno pericoloso solo perché, come afferma GNL Italia a pagina
3 della lista di controllo, “Tale
opzione risulta migliorativa poiché ridurrebbe leggermente il percorso di
transito delle autobotti isocontainer in uscita dal Porto verso la viabilità
principale. Peccato quanto sia davvero “leggermente”
migliorativo il sito di sbarco scelto doveva essere valutato in sede di VIA.
Insomma, è chiaro che la nuova procedura nulla ha a che fare con la procedura attualmente in esame al Ministero dell’Ambiente. Questa procedura riguarda una ottimizzazione di un progetto già valutato in sede di VIA o di screening cosa che non è stato nel caso in esame.
Tutto questo conferma che il progetto di trasbordo di gnl nel golfo spezzino doveva essere sottoposto a VIA ordinaria facendo un confronto trasparente tra siti compresa la opzione zero. Ma appare ormai chiarissimo che questo progetto doveva essere autorizzato SENZA SE E SENZA MA! La VIA è stata solo un lasciapassare da staccare come i biglietti per le file ai supermercati.
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