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giovedì 12 ottobre 2023

Nuovo Decreto per le aree idonee a impianti da fonti rinnovabili

Presentata bozza (QUI) di Decreto Ministeriale che ha la duplice finalità:

a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55” (QUI), anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).

Soprattutto la bozza di Decreto conferma la definizione ex lege di aree idonee già vista con la legge 41/2023 esaminata QUI.

Inoltre, si prevede che la classificazione di aree idonee (secondo le indicazioni del Decreto di seguito analizzate) fa si che i relativi atti di programmazione regionale prevalgano su qualsiasi programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica

È previsto un regime transitorio per i procedimenti di autorizzazione in corso al momento del recepimento da parte delle Regioni degli indirizzi del Decreto in questione. 

 


GLI OBIETTIVI MINIMI DI POTENZA INSTALLATA PER CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA

Gli obiettivi sono riportati nella seguente tabella:

TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW




Le Regioni e le Province autonome, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui alla Tabella A dell’articolo 2, provvedono a:

a) individuare con legge regionale, – o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione – da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le superfici e le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. A tal fine, applicano i principi e criteri del decreto, valorizzando i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;
b) adottare e/o integrare i propri strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica, compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004(Codice Paesaggio), al fine di garantire coerenza fra le disposizioni adottate ai sensi della lettera a) e l’esigenza di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale. A tal fine, ove necessario, provvedono anche ad aggiornare la lista delle aree non idonee identificate sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 (QUI) delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con D.M. 10 settembre 2010 (QUI) e successive modifiche e integrazioni.

 

 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

1. I requisiti per la classificazione di una superficie o area come idonea possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;

2. nel processo di individuazione delle superfici e aree idonee, sono rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;

3. sono individuati specifici criteri per definire come superfici e aree idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili: le superfici occupate dai bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari.

 


 

AREE IDONEE EX LEGE:

L’articolo 8 della bozza di Decreto nella prima parte (vedi lettera f) riprende quanto previsto dall’articolo 47 della legge 41/2023 in termini di elenco di aree idonee ex lege.

L’articolo 8 della bozza di Decreto aggiunge anche:

1. i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (QUI);
2. i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazione, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (QUI);
3. i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi g) 1 e 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (QUI).

Si veda anche il comma 3-quater articolo 7 della legge 91/2022 (analizzata in generale QUI) modifica l’articolo 9-ter della legge 34/2022 (QUI) che disciplina le semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti, in particolare la modifica riguarda il fatto che per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW collocati in modalità flottante si applica la procedura abilitativa semplificata ex articolo 6 Dlgs 28/2011 (QUI) anche per gli impianti collocati in cave ancora in esercizio.

 

 


DISCIPLINA CONSEGUENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE
Le leggi regionali – o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione – adottate ai sensi del presente decreto e gli eventuali conseguenti atti di programmazione territoriale, sono coordinati e prevalgono su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica.
Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (QUI) agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)
1. Sono fatti salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell’articolo 7, comma 1, che hanno ad oggetto impianti ubicati in aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (QUI). Tali procedimenti vengono comunque conclusi sulla base della disciplina di cui all’articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021 (termini ridotti di un terzo e parere non vincolante della autorità paesaggistica).
2. Il proponente, entro tre mesi dalla entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell’articolo 7, comma 1, può chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base della nuova classificazione delle aree interessate. Gli atti prodotti nel frattempo sono fatti salvi.

 
















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