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domenica 7 maggio 2023

No alla proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo

Sentenza Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 (QUI) che ha esaminato una serie di domande pregiudiziali (QUI) poste da un TAR italiano relativamente ad una controversia tra un Comune e l’Autorità per la Concorrenza italiana sulla possibilità di prorogare automaticamente le concessioni demaniali marittime senza procedure di evidenza pubblica.

La Corte di Giustizia così si è pronunciata sulle varie questioni pregiudiziali poste dal giudice italiano in riferimento alla applicabilità della Direttiva 2006/123 (QUI) relativa ai servizi nel mercato interno:

 

Come si vedrà le questioni pregiudiziali poste al giudice europeo riguardano il livello di applicabilità dei paragrafi 1 e 2 articolo 12 della Direttiva 2006/123 che recitano: 

"1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.
"



SULLA PRIMA QUESTIONE RELATIVA ALLA VALIDITÀ DELLA DIRETTIVA 2006/123 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Direttiva 2006/123 sia valida alla luce dell’articolo 94 CE, dal momento che tale direttiva di armonizzazione non è stata adottata dal Consiglio all’unanimità.

La Corte risponde che dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell’articolo 94 Trattato istitutivo della Comunità Europea - CE (QUI).

 

 

SULLE QUESTIONI SECONDA E QUARTA  SULL’EFFETTO DIRETTO DELL’ARTICOLO 12, PARAGRAFI 1 E 2, DELLA DIRETTIVA 2006/123
Su dette questioni la Corte risponde dichiarando che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.



SULLA QUINTA QUESTIONE E SULLA SECONDA PARTE DELL’OTTAVA QUESTIONE
Con la quinta questione e con la seconda parte dell’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 288, terzo comma, Trattato di funzionamento della UE - TFUE (QUI) debba essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono esclusivamente ai giudici nazionali o anche alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.
La Corte di Giustizia risponde alla quinta questione e alla seconda parte dell’ottava questione dichiarando che l’articolo 288, terzo comma TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.


SULLA SESTA QUESTIONE
Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che esso si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentino un interesse transfrontaliero certo.
La Corte di Giustizia risponde affermando che l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.

 

SULLA PRIMA PARTE DELL’OTTAVA QUESTIONE
Con la prima parte dell’ottava questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione, oppure se tale valutazione debba essere effettuata esclusivamente sulla base dell’uno o dell’altro di detti approcci.

Secondo la Corte di Giustizia occorre rispondere alla prima parte dell’ottava questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione.



 

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