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venerdì 21 aprile 2023

Riconosciuto l’accesso alle informazioni su progetti GNL con garanzie finanziarie statali

Sentenza del Consiglio di Stato n° 2635 del 14 marzo 2023 (QUI) che ha ammesso il diritto di accedere alla associazione ReCommon (QUI) alle informazioni detenute da S.A.C.E. s.p.a. (QUI) inerenti ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati “Mozambique LNG Project” (QUI) e “Coral South” (QUI). 

Il Consiglio di Stato confermando la sentenza di primo grado riconosce il diritto di accesso della suddetta associazione illustrando i principi fondanti della normativa sull’accesso alle informazioni ambientali (DLgs 195/2005 QUI):

1.legittimazione all’accesso senza dimostrare particolare interesse specifico ma comunque coerente con finalità ambientali

2. oggetto dell’accesso inteso in senso ampio

3. diniego di accesso per motivi molto ristretti e dopo adeguata ponderazione dell’interesse ambientali con gli altri interessi tutelati dall’ordinamento giuridico

Leggi il comunicato di ReCommon sulla sentenza QUI.

A significare l’importanza del tema trattato dalla sentenza si ricorda che S.A.C.E. s.p.a., che nel 2017 ha assicurato per 700 milioni di dollari i rischi di Eni nel progetto Coral South. Nel 2019 sempre S.A.C.E. s.p.a. ha coperto i rischi della Saipem nel progetto Mozambique LNG con un finanziamento di 950 milioni di euro.

Peraltro guardate cosa succede cercando di accedere on line allo studio di impatto ambientale e sociale del progetto Mozambique LNG sul sito di Sace QUI.

Ma veniamo al contenuto delle motivazioni della sentenza in relazione ai tre punti sopra elencati

 

 

COSA CHIEDEVA LA ASSOCIAZIONE ReCommon

I) Operazione “Mozambique LNG”:

1. Se nel lasso temporale di circa due anni tra la data in cui è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale del progetto (giugno 2017) e quella in cui è avvenuta l’approvazione dell’operazione da parte del Cda di SACE (30/09/2019), siano stati effettuati ulteriori monitoraggi ambientali od altri atti istruttori di cui si chiede l'invio di copia;

2. se vi sia stato il rilascio della garanzia statale per detta operazione e, in caso affermativo, se il rilascio della garanzia statale sia stato comunque preceduto da un provvedimento del Ministero competente ex Decreto Legge 269/2003 (QUI)

3. atteso che dalla Relazione della Corte dei Conti al Parlamento italiano su Consap, comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2021 (…) risulta che la stessa Consap abbia dato parere negativo in ordine al rilascio della garanzia statale per detta operazione, si chiede di ricevere le istanze formulate da SACE in tal senso e i relativi pareri emessi da Consap;

4. report di “Wood Mackenzie ltd” sul progetto “Mozambique LNG” sugli impatti climatici del progetto


II) Operazione “Coral South”

1. il nominativo del “consulente ambientale indipendente” che ha rivisto lo Studio di Impatto Ambientale (ESIA) relativo a detta operazione. Si chiede altresì copia degli esiti di tale revisione;

2. si chiede di conoscere se vi sia stato il rilascio della garanzia statale anche per l’operazione “Coral South” con un preliminare provvedimento di assenso ministeriale ex Decreto Legge 269/2003 (QUI).


 

III) Per entrambe le operazioni

1.informazioni ambientali e/o consegnati i seguenti atti e documenti, per cui si sollecita l'invio dei medesimi:

1.1. le osservazioni pervenute dal pubblico ex paragrafo 40 dei “Common Approaches” dell’OCSE, con specifico riferimento sempre ai tre progetti in oggetto;

1.2. le pubblicazioni semestrali relative alle informazioni ambientali concernenti la natura dei progetti, degli standard seguiti e delle informazioni riviste, integrate dalla espressa indicazione delle modalità e le relative frequenze configurate circa le procedure di monitoraggio ivi adottate nella fase di costruzione dei tre progetti in esame (con indicazione della prima data di divulgazione):

2. i bilanci di esercizio relative agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;

3. le Relazioni sulle attività di SACE - SIMEST con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019".

 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Sulla assenza di interessi particolari per accedere alle informazioni ambientali il Consiglio di Stato ricorda che l’art. 3 del DLgs 19 agosto 2005, n. 195 testualmente dispone che “l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”.

L'accesso in materia ambientale è, dunque, specificamente contenuto nel d.lgs. n. 195/2005, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990 QUI).

 

Sull’oggetto dell’accesso alle informazioni ambientali il Consiglio di Stato rileva ai sensi dell'art. 2 del DLgs 195/2005, per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 

2) fattori quali le sostanze, le energie, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.

 

Sulla necessità che sussista un interesse ambientale all’accesso alle informazioni ambientali il Consiglio di Stato afferma che è richiesto che il richiedente alleghi l'interesse che intende far valere sia proprio un interesse ambientale (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 1670 del 13 marzo 2019 QUI).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anti-competitivi (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4636 del 5 ottobre 2015 QUI).

Nel caso oggetto della sentenza l’interesse ambientale ad accedere ai documenti richiesti si ricava, secondo la sentenza, dal fatto che le informazioni sono funzionali alla conoscenza:

1. dei monitoraggi ambientali intercorsi tra la valutazione di impatto ambientale del progetto (giugno 2017) e quella in cui è avvenuta l’approvazione dell’operazione da parte del Cda di SACE (30/09/2019);

2. del rilascio delle garanzie statali su tali monitoraggi ambientali;

3. dell’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulle garanzie statali;

4. delle istanze formulate da SACE in tal senso e i relativi pareri emessi da Consap;

5. dello Studio di Impatto Ambientale (ESIA) e della sua revisione;

6. delle osservazioni ex paragrafo 40 dei “Common Approaches” dell’OCSE, con specifico riferimento ai tre progetti in questione;

7. delle pubblicazioni semestrali relative alle informazioni ambientali concernenti la natura dei progetti degli standard seguiti e delle informazioni riviste, integrate dalla espressa indicazione delle modalità e le relative frequenze configurate circa le procedure di monitoraggio ivi adottate nella fase di costruzione dei tre progetti in esame (con indicazione della prima data di divulgazione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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