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lunedì 3 aprile 2023

Net Zero Industry Act della UE: tecnologie ad emissioni zero nucleare compreso

Proposta di Regolamento (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo della produzione di prodotti con tecnologie a zero emissioni nette di gas serra (Net Zero Industry Act).

Il nuovo Regolamento una volta approvato stabilirà il quadro di misure per l'innovazione e il potenziamento della capacità produttiva di tecnologie a zero emissioni nell'Unione per sostenere l'obiettivo dell'Unione per il 2030 di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica dell'Unione per il 2050 obiettivo, come definito dal Regolamento (UE) 2021/1119 (QUI), e garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell'Unione e contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Per raggiungere l'obiettivo generale il regolamento contiene misure volte a garantire:

a) che entro il 2030 la capacità di fabbricazione nell'Unione delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette elencate nell'allegato si avvicini o raggiunga un parametro di riferimento di almeno il 40 % del fabbisogno annuo di attuazione dell'Unione per le tecnologie corrispondenti necessarie per raggiungere il clima dell'Unione nel 2030 e obiettivi energetici;

b) la libera circolazione delle tecnologie net zero immesse nel mercato unico.

 

 

COSA SI INTENDE PER ‘NET-ZERO TECHNOLOGIES’

Secondo il nuovo Regolamento si intendono: 

1. le tecnologie per le energie rinnovabili (QUI); 

2. tecnologie di accumulo di elettricità e calore; 

3. pompe di calore; 

4. tecnologie di rete; 

5. combustibili rinnovabili di origine non biologica tecnologie; 

6. tecnologie di combustibili alternativi sostenibili (QUI); 

7. elettrolizzatori e celle a combustibile; 

8. tecnologie avanzate per produrre energia da processi nucleari con scarti minimi dal ciclo del combustibile, piccoli reattori modulari e relativi combustibili di prima qualità; 

9. tecnologie per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio; 

10. tecnologie di efficienza energetica relative al sistema energetico. 

Si riferiscono ai prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici utilizzati principalmente per la produzione di tali prodotti.

 


 

COSA SI INTENDE PER TECNOLGIE STRATEGICHE NET-ZERO

Si veda l’allegato alla Proposta di Regolamento:

1.Tecnologie solare fotovoltaico e solare termico;

2. Tecnologie eoliche onshore e rinnovabili offshore;

3. Tecnologie di batteria/memoria;

4. Pompe di calore e tecnologie per l'energia geotermica;

5. Elettrolizzatori e celle a combustibile;

6. Tecnologie biogas/biometano sostenibili;

7. Tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS);

8. Tecnologie di rete.

 



 

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

Dopo l’entrata in vigore del Regolamento gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente incaricata di agevolare e coordinare il processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione tecnologica a zero emissioni. Soprattutto gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente responsabile dell'intero processo di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, disponga di un numero sufficiente di personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie, anche per il miglioramento e la riqualificazione, per l'effettivo svolgimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

 

 

ACCESSIBILITÀ ONLINE DELLE INFORMAZIONI

Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni sui processi amministrativi relativi ai progetti di produzione di tecnologia net zero, compresi i progetti strategici net zero, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile:

a) il processo di rilascio dell'autorizzazione;

b) servizi finanziari e di investimento;

(c)le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

(d) servizi di supporto alle imprese, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazione dei redditi societari, leggi fiscali locali, diritto del lavoro.

 

 

TERMINI DI DURATE PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE (ARTICOLI 6 – ARTICOLO 13)

Vanno da un minimo di 12 mesi a un massimo di 18 mentre le modifiche degli esistenti i termini si riducono della metà. Ci possono essere proroghe massime di 6 mesi, decise caso per caso, quando gli Stati membri ritengono ci possano essere rischi per salute e ambiente. Se i processi oltre che a zero emissioni sono considerati strategici (vedi in precedenza) i termini sono di 9 mesi sotto 1GW e di 12 mesi sopra 1GW, 18 mesi per lo stoccaggio di CO2, per le tecnologie non misurabili in GW non oltre 12 mesi, per gli ampliamenti termini dimezzati.

Relativamente ai progetti a zero emissioni definiti strategici le autorità nazionali competenti assicurano che la mancata risposta degli organi amministrativi competenti entro i termini applicabili di cui sopra faccia sì che le fasi intermedie specifiche siano considerate approvate, tranne nel caso in cui il progetto specifico sia soggetto a un impatto ambientale valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/98/CE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2010/75/UE, 2011/92/UE o della direttiva 2012/18/ UE o una determinazione della necessità di tale valutazione di impatto ambientale e le relative valutazioni non sono state ancora effettuate, o quando il principio del silenzio-assenso amministrativo non esiste nell'ordinamento giuridico nazionale.

 

 

CALENDARIO DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE (ARTICOLO 6)

Entro un mese dalla data di riconoscimento della validità della domanda, l'autorità nazionale competente redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato del processo di rilascio dell'autorizzazione. Il calendario è pubblicato dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su un sito web ad accesso libero.

 

 

VIA E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (ARTICOLI 7-9)

Nel caso che il progetto sia sottoponibile a VIA l’Autorità competente entro 1 mese deve rilasciare un parere dove definisce il contenuto del SIA. Le varie autorizzazioni ambientali devono essere riassunte in un procedimento unico. Il giudizio di VIA deve concludersi entro 3 mesi e i termini per la consultazione del pubblico non possono essere superiori ai 45 giorni comunque vanno rispettati i principi della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali ambientali.

 

 

PIANI E PROGETTI NET-ZERO TECHNOLOGIES’ (ARTICOLO 8)

Nella preparazione dei piani, compresi i piani urbanistici, i piani territoriali e i piani di utilizzazione del territorio, le autorità nazionali, regionali e locali, se del caso, includono in tali piani disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione tecnologica a zero emissioni, compresi i progetti strategici a zero emissioni. È data priorità alle superfici artificiali e costruite, ai siti industriali, ai siti dismessi e, se del caso, ai siti non utilizzabili per l'agricoltura e la silvicoltura.

 

 

PIANI E PROGETTI E VAS (ARTICOLO 8)

Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione tecnologica a zero emissioni, compresi i progetti strategici a zero emissioni (vedi dopo descrizione articolo 10), sono soggetti a VAS e a VIA tali valutazioni devono essere combinate. Se del caso, tale valutazione combinata affronta anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati e verifica se il piano possa potenzialmente impedire a un corpo idrico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale o causare il deterioramento dello stato o del potenziale di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/2000/ 60/CE (QUI) o potrebbe potenzialmente ostacolare il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale da parte di un corpo idrico. Laddove gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE, tali impatti sono coperti anche dalla valutazione combinata.

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER I PROGETTI DA AUTORIZZARE (ARTICOLO 10)

Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici zero net zero i progetti di produzione di tecnologia net zero corrispondenti a una tecnologia elencata nell'allegato alla proposta di Regolamento e ubicati nell'Unione che rispettano i seguenti criteri:

a) il progetto di produzione di tecnologia a zero emissioni contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale del sistema energetico dell'Unione aumentando la capacità di fabbricazione di un componente o di una parte della catena del valore della tecnologia a zero emissioni per la quale l'Unione dipende fortemente dalle importazioni provenienti da un unico paese terzo;

b) il progetto di produzione tecnologica a zero emissioni ha un impatto positivo sulla catena di approvvigionamento o sui settori a valle dell'industria a zero emissioni dell'Unione, al di là del promotore del progetto e degli Stati membri interessati, contribuendo alla competitività e alla creazione di posti di lavoro di qualità nell'Unione a zero emissioni filiera industriale, secondo almeno tre dei seguenti criteri:

b1) aggiunge una significativa capacità produttiva nell'Unione per le tecnologie net-zero;

b2) produce tecnologie con sostenibilità e prestazioni migliorate;

b3) mette in atto misure per attrarre, migliorare o riqualificare la forza lavoro necessaria per le tecnologie net-zero, anche attraverso apprendistati, in stretta collaborazione con le parti sociali;

(b4) adotta pratiche di produzione circolari e a basse emissioni di carbonio, compreso il recupero del calore residuo.

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PROGETTI DI STOCCAGGIO C02 (ARTICOLO 10)

Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici net zero i progetti di stoccaggio di CO2 che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

a) il sito di stoccaggio di CO2 è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

b) il progetto di stoccaggio di CO2 contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 18;

c) il progetto di stoccaggio di CO2 ha chiesto un'autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità della direttiva 2009/31/CE (QUI).

 

 

PROGETTI RICONOSCIUTI STRATEGICI A ZERO EMISSIONI SENZA DOMANDA (ARTICOLO 10)

1. I progetti di fabbricazione di tecnologia a zero emissioni corrispondenti a una tecnologia elencata nell'allegato situati in "regioni meno sviluppate e in transizione" e nei territori del Fondo per una transizione giusta e ammissibili al finanziamento nell'ambito delle norme della politica di coesione;

2. progetti che beneficiano del Fondo per l'innovazione ETS o fanno parte di importanti progetti di comune interesse europeo, European Hydrogen Valleys, o della banca dell'idrogeno, quando i fondi sostengono investimenti in capacità produttive corrispondenti a una tecnologia elencata nell'allegato alla proposta di Regolamento.

 

 

CONTENUTO DOMANDA PER RICONOSCIMENTO PROGETTI STRATEGICI A ZERO EMISSIONI (ARTICOLO 11)

a) prove pertinenti relative al rispetto dei criteri di cui all'articolo 10 in precedenza elencati;

b) un piano aziendale che valuti la fattibilità finanziaria del progetto coerente con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità.

 

 

PROCEDURA DI VERIFICA DELLA DOMANDA (ARTICOLO 11)

La domanda deve essere assolta entro 1 mese altrimenti scatta il silenzio assenso.

È possibile ricorrere alla Commissione UE se la domanda è respinta dallo Stato membro.  Se c’è contrasto tra Commissione e Stato membro si decide nell’ambito della Piattaforma Net-Zero (vedi articolo 28 per la istituzione e 29 per le funzioni)

 

 

STATO DI PRIORITÀ DEI PROGETTI STRATEGICI NET-ZERO (ARTICOLO 12)

Gli Stati membri concedono ai progetti strategici a zero emissioni lo status di massima rilevanza nazionale possibile, ove tale status esista nel diritto nazionale, e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle relative alle valutazioni ambientali e, se la legislazione nazionale lo prevede, alla pianificazione territoriale.

 

 

STOCCAGGIO CO2 (CAPITOLO III DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO)

Entro il 2030 sarà raggiunta una capacità di iniezione annua di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2, in siti di stoccaggio situati nel territorio dell'Unione europea, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto of the Sea (UNCLOS - QUI) e che non sono combinati con Enhanced Hydrocarbon Recovery (EHR).

 

 

CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA NELLE PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO (ARTICOLO 19)

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori basano l'aggiudicazione degli appalti per la tecnologia net-zero elencati nell'allegato in una procedura di appalto pubblico sull'offerta economicamente più vantaggiosa, che comprende il miglior rapporto qualità-prezzo, comprendente almeno la sostenibilità e contributo di resilienza della gara, in conformità alle direttive 2014/23/UE (QUI), 2014/24/UE (QUI) o 2014/25/UE (QUI) e alla normativa di settore applicabile, nonché agli impegni internazionali dell'Unione, inclusi il GPA (QUI) e altri accordi internazionali stipulati cui l'Unione è vincolata.

 

 

ASTE PER L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (ARTICOLO 20)

In questi casi al contributo di sostenibilità e resilienza è attribuito un peso compreso tra il 15% e il 30% dei criteri di aggiudicazione, ferma restando la possibilità di attribuire un peso maggiore ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b), ove applicabile ai sensi della legislazione dell'Unione, e di qualsiasi limite per i criteri diversi dal prezzo stabiliti dalle norme sugli aiuti di Stato.

 

 

CONDIZIONI ECLUSIONE CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITÀ (ARTICOLO 20)

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non sono obbligati ad applicare le considerazioni relative al contributo di sostenibilità e resilienza delle tecnologie net-zero laddove la loro applicazione obbligherebbe tale amministrazione o ente ad acquistare attrezzature con costi sproporzionati o caratteristiche tecniche diverse da quelli delle apparecchiature esistenti, con conseguenti incompatibilità, difficoltà tecniche di funzionamento e manutenzione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo superiori al 10% siano sproporzionate.

 

 

CRITERI SU CUI SI FONDA IL CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI (ARTICOLO 19)

Criteri cumulativi con il rispetto degli obiettivi del nuovo Regolamento:

a) sostenibilità ambientale che va oltre i requisiti minimi della legislazione applicabile;

b) se occorre sviluppare una soluzione innovativa, l'impatto e la qualità del piano di attuazione, comprese le misure di gestione del rischio;

c) se del caso, il contributo dell'appalto all'integrazione del sistema energetico;

d) il contributo dell'appalto alla resilienza, tenendo conto della proporzione dei prodotti provenienti da un'unica fonte di approvvigionamento, come determinato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, da cui oltre il 65% della fornitura di quella specifica tecnologia net-zero all'interno dell'Unione proviene dall'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati relativi al momento in cui si svolge la gara d'appalto.

 

 

ISTITUZIONE E COMPITI DELLA PIATTAFORMA NET-ZERO EUROPE (ARTICOLO 28)

La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri in relazione alle loro azioni per raggiungere gli obiettivi delineati al capo I del presente regolamento, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 75 (QUI).

La Commissione e gli Stati membri possono coordinarsi nell'ambito della piattaforma sui partenariati industriali a zero emissioni e anche con i pertinenti paesi terzi per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni a livello globale e sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nell'aprire la strada alla transizione globale verso l'energia pulita, in linea con gli obiettivi generali del presente regolamento derivanti dall'articolo 1 del medesimo. La Piattaforma può discutere periodicamente:

a) come migliorare la cooperazione lungo la catena del valore zero netto tra l'Unione e i paesi terzi;

b) come affrontare gli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni per evitare restrizioni all'esportazione;

c) quali paesi terzi dovrebbero avere la priorità per la conclusione di partenariati industriali Net-Zero, tenendo conto di quanto segue:

c1) il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità produttiva di tecnologie net-zero;

c2) se esistono accordi di cooperazione tra un paese terzo e l'Unione.

Gli Stati membri sostengono la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione stabilite nel partenariato industriale Net-Zero. I partenariati industriali Net-Zero avranno l'obiettivo di facilitare gli scambi tra i partecipanti, anche favorendo gli investimenti necessari all'interno dell'Unione e nei paesi terzi, migliorando la resilienza e la sostenibilità delle catene del valore di sostegno e garantendo condizioni di parità.

 

 

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI INVESTIMENTO E DISPONIBILITÀ DI FINANZIAMENTI PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI TECNOLOGIA NET-ZERO DELL'UE

Si tratta di un documento allegato (QUI) alla Proposta di Regolamento finalizzato alla luce del Net-Zero Industry Act (NZIA) e si concentra sulla capacità produttiva dell'UE di tecnologie net-zero. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione è suddiviso in due parti.

1. La parte I stima le esigenze di investimento associate al potenziamento della capacità produttiva dell'UE per una parte delle tecnologie strategiche net-zero, concentrandosi su eolico, solare fotovoltaico, pompe di calore, batterie ed elettrolizzatori. La valutazione si basa sulla domanda europea creata dalle ambizioni del pacchetto Fit for 55 e REPowerEU.

2. La parte II riguarda i finanziamenti dell'UE disponibili per la copertura della transizione net-zero innovazione, produzione e implementazione, nonché la disponibilità di singoli programmi UE e programmi attuati dagli Stati membri dell'UE. Rileva che attualmente, la maggior parte dei finanziamenti dell'UE è destinata all'innovazione e alla diffusione. Più precisamente gli importi potrebbero essere individuati nell'ambito dei pertinenti programmi di finanziamento dell'UE nel periodo dell'attuale quadro finanziario pluriennale (2021-2027):

- Fino a 36 miliardi di EUR per lo sviluppo a monte di R&S di tecnologie net zero;

- fino a 124 miliardi di EUR per la diffusione a valle delle tecnologie net zero;

- Potrebbero essere disponibili fino a 8 miliardi di EUR per sostenere installazioni uniche e impianti di produzione a tecnologia net-zero.

 

LE PROPOSTE DELLA ASSOCIAZIONE TRANSPORT & ENVIRONMENT 

Secondo l'Associazione mancano obiettivi ben concepiti e risorse adeguate per accelerare e ampliare realmente la produzione di tecnologie pulite in tutta Europa. Per essere efficace, la risposta dell'Europa dovrebbe rispecchiare l'IRA degli Stati Uniti in termini di messa a fuoco, semplicità e visibilità (QUI).


 

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