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venerdì 9 settembre 2022

Legittimazione a impugnare varianti di collocazione industrie insalubri e rispetto stato dei luoghi

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 7484 dello scorso 26 agosto 2022 (QUI)si è pronunciato su un contenzioso relativo ad una variante specifica comunale al piano regolatore vigente che ricollocava un impianto di betonaggio. Detti impianti sono classificati industrie insalubri di prima classe secondo il punto 18) sezione B Parte I allegato al Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994, visto che trattasi di impianti volti alla preparazione e distribuzione, quanto possibile accentrata e automatizzata, del calcestruzzo e delle malte cementizie.

Il TAR competente in primo grado aveva respinto il ricorso dei cittadini residenti nella zona con la motivazione della loro non legittimazione perché non erano proprietari di terreni ricadenti nell’area della variante urbanistica, ma solo di terreni limitrofi.

I proprietari residenti nella zona hanno presentato appello al Consiglio di Stato che si è pronunciato con la sentenza di cui ho riportato gli estremi all’inizio.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello con le seguenti motivazioni…

 

LA VICINITAS COME PARAMETRO PER FONDARE LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE LA VARIANTE URBANISTICA

Secondo il Consiglio di Stato un provvedimento che prevede la localizzazione di un impianto industriale sul territorio, ovverosia di un variante specifica del P.R.G., limitata alla rilocalizzazione di un impianto di betonaggio, costituisce un intervento puntuale sul territorio, rispetto al quale assume valenza il criterio della lesività dell’atto nei confronti di soggetti che presentino una posizione differenziata, con la conseguenza che l’elemento della vicinitas, unitamente al requisito della sussistenza di un pregiudizio, è idoneo a fondare la legittimazione e l’interesse ad agire ai fini della sua impugnativa.

Aggiunge sul punto il Consiglio di Stato che qualora, quindi, il provvedimento di variante preveda la localizzazione di un impianto e sia idoneo a causare un pregiudizio, non può negarsi legittimazione ad agire al soggetto residente nella stessa zona ai fini dell’impugnativa dell’atto lesivo, né la sussistenza del suo interesse ad agire.

 

 

HANNO LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE ANCHE I PROPRIETARI DI FONDI VICINI ALLA ZONA DOVE LA VARIANTE RICOLLOCA L’IMPIANTO DI BETONAGGIO

Secondo il Consiglio di Stato non pare corretto quanto indicato nella sentenza del TAR appellata secondo cui la variante non comporta alcuna lesione per i soggetti non proprietari dell’area, disponendo solo vincoli conformativi o espropriativi.


 

LA LESIVITÀ PER I TERZI IN RAPPORTO DI VICINITAS SI PRODUCE GIÀ CON LA VARIANTE SENZA ATTENDERE I TITOLI EDILIZI AUTORIZZATORI ALL’IMPIANTO DI BETONAGGIO

Secondo il Consiglio di Stato l’aspetto urbanistico di localizzabilità sul territorio è uno dei principali, se non il principale, requisito per il rilascio dei titoli abilitativi o di autorizzativi per la realizzazione (rectius per la rilocalizzazione) dell’impianto.

Una volta approvata la variante di P.R.G., con la relativa destinazione dell’area, i successivi titoli di presentano alla stregua di atti conseguenziali.

 

 

INTERESSE AD AGIRE NON SOLO PER I DANNI ECONOMICI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato l’interesse ad agire, inoltre, non può che derivare da un pregiudizio concreto determinato dalla nuova previsione urbanistica, pregiudizio che non necessariamente deve essere limitato all’aspetto economico (quale la diminuzione di valore dei beni di proprietà dei ricorrenti), ma anche dalla generale diminuzione della possibilità di godimento dei beni di proprietà (per la minore salubrità dei luoghi ovvero in relazione alla tutela della salute) o dalla stessa fruibilità dei luoghi per i residenti.

 

 

LA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO REGOLATORE CHE INDIVIDUA IL SITO DI RICOLLOCAZIONE DELL’IMPIANTO DEVE ESSERE MOTIVATA NEL MERITO

Nel caso di specie, trattandosi di una variante specifica, incidente su una singola area del territorio comunale, ai fini della localizzazione di un impianto, peraltro in presenza di altre aree con destinazione industriale potenzialmente idonee ad accogliere l’impianto, non v’è dubbio che era necessaria una scelta puntuale che doveva riguardare non solo la scelta in sé dell’area, ma anche la valutazione dell’inidoneità totale e parziale delle aree esistenti ad accogliere l’ampliamento dell’ impianto di betonaggio

L’Amministrazione era, quindi, tenuta a motivare, come peraltro ha fatto, in modo specifico la scelta urbanistica effettuata.


Occorre pertanto verificare in concreto il contenuto della motivazione: 

 

La motivazione della variante specifica da parte del Comune

Al riguardo, il Comune ha motivato la scelta di procedere alla variante della destinazione urbanistica dell’area in questione principalmente con la ragione che, seppure esistevano dei siti del territorio comunale urbanisticamente destinati alla localizzazione di impianti industriali, gli stessi risultano distanti dai luoghi di estrazione del materiale, con la conseguenza che la collocazione dell’impianto di betonaggio in tali siti avrebbe comportato notevoli inconvenienti per la viabilità stradale e in termini di inquinamento ambientale.

 

Le controdeduzioni dei cittadini ricorrenti accolte dalla sentenza del Consiglio di Stato: la variante deve essere motivata nel merito e adeguata allo stato effettivo dei luoghi interessanti dalla ricollocazione

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata rileva come i ricorrenti abbiano dedotto che dei due siti industriali esistenti nel P.R.G. uno è a soli due chilometri dai luoghi di estrazione ed inoltre le due aree sono collegate tra loro da due strade e non attraversano centri abitati: tali circostanze, che non rivestono il carattere di considerazioni meramente soggettive, ma hanno un indubbio rilievo oggettivo, non risultano smentite dall’Amministrazione resistente e minano la completezza ed esaustività della motivazione del provvedimento impugnato, facendo venir meno la logicità del presupposto fattuale alla base della motivazione stessa.

In altri termini, non è contestabile che la scelta urbanistica dell’amministrazione è caratterizzata da un’ampia discrezionalità e che questa sia di norma insindacabile in sede di legittimità, ma com’è noto tale insindacabilità incontra il limite intrinseco della completezza di istruttoria, logicità e ragionevolezza che risulta violato in concreta atteso che la motivazione utilizzata dall’amministrazione è risultata non pertinente e non completamente adeguata all’effettivo stato dei luoghi e della disciplina urbanistica vigente, come non irragionevolmente evidenziato dagli appellanti; in definitiva non risulta adeguatamente e coerente motivata la necessità di disporre una variante urbanistica di ricollocare l’impianto in una zona diversa da quelle previste nell’originario P.R.G. per i siti industriali.

 

 

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