SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

domenica 4 settembre 2022

La valutazione della qualità dell’aria in Liguria non pubblicata dalla Regione e le rimozioni del Comune di Spezia

La Valutazione della Qualità dell’Aria è un documento che deve essere elaborato e approvato dalla Regione Liguria entro i primi 6 mesi dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati di qualità dell’aria pubblicati e analizzati. 

Si tratta di un documento non solo obbligatorio per legge ma che è importante produrre nei tempi previsti in quanto permette di predisporre una fotografia dei superamenti dei limiti di legge degli inquinanti nell’aria nelle varie zone della regione interessata per poi, se emergono violazioni dei limiti o problemi ambientali e sanitari intervenire con provvedimenti di mitigazione e/o limitazione delle attività inquinanti. 

Un documento che per restare a Spezia sarebbe utilissimo per avere un quadro su scala temporale annuale dello stato della qualità dell’aria nelle zone interessate dalle emissioni delle navi nel porto a cominciare ovviamente da quelle di crociera dove si rilevano da mesi valori, ad esempio per i biossidi azoto, superiori al limite giornaliero di 50 µg/m³ che se proiettati su scala annuale metterebbero le emissioni da navi fuori legge ma comunque stanno producendo un grave rischio sanitario come dimostrano le nuove linee guida dell'OMS che ad esempio per  per il biossido di azoto (NO₂) prevedono che il valore annuale passi da 40 a 10 µg/m³ e venga introdotto un valore sulle 24 ore pari a 25 µg/m³. 

Ma vediamo in cosa consiste in particolare questa valutazione della qualità dell’aria ma anche la fondatezza amministrativa delle critiche alle omissioni della Regione e alle inerzia del Comune spezzino.   


COSA È E A COSA SERVE LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Come ho già scritto sopra per i dati del 2021 la valutazione della qualità dell’aria non è ancora stata pubblicata (QUI) per cui siamo fuori legge in quanto l’articolo 19 del DLgs 155/2010 (QUI) prevede che i dati dei superamenti di soglie degli inquinanti contenuti nelle valutazioni della qualità dell’aria devono essere comunicati al Ministero della Transizione Ecologica entro i primi 6 mesi dell’anno successivo.

La valutazione della qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 5 del DLgs 155/2010, è effettuata per ogni singolo inquinante.

La finalità di questa valutazione è chiarita dall’articolo 9 del DLGS 155/2010 che fa riferimento a Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto degli stessi: “1. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di  emissione aventi influenza su tali aree  di  superamento  ed  a  raggiungere i valori limite nei termini prescritti.”



LE CONSEGUENZE DI UNA REITERATA NON PUBBLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

La mancata pubblicazione della valutazione della qualità dell'aria incide sulla gerarchia degli strumenti che la legge prevede (Dlgs 155/2010) nella tutela della qualità dell'aria per cui abbiamo: 

1.la zoonizzazione: “parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi  del presente decreto, ai fini della valutazione e  della  gestione  della qualità dell'aria ambiente;” lettera e) comma 1 articolo 2 DLgs 155/2010 

2. la valutazione della qualità dell'aria nelle zone per capire se sussistono superamenti 

3. il piano regionale che predispone misure per risolvere i superamenti. 



LE RIMOZIONI DEL COMUNE DI SPEZIA

Il Comune di Spezia di fronte a queste palesi omissioni ad oggi non ha mai sollevato contestazioni alla Regione, anzi su richiesta di consiglieri comunali di minoranza si è limitato a rispondere burocraticamente che non ha poteri sostitutivi verso la Regione per elaborare la Valutazione della Qualità dell’Aria. 

Certo il Comune non ha potere sostitutivi anche per la valutazione si fa su scala regionale ma se andiamo a leggere bene la norma in materia, l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco come massima autorità sanitaria sul territorio di competenza ha il diritto e il dovere di sollecitare la Regione in quanto quest’ultima non producendo la Valutazione in questione impedisce al Comune di esercitare ulteriori poteri attuativi di questo atto regionale.

Il comma 5 articolo 11 del DLgs 155/2010 recita: "5. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non previsti dai commi 3 e 4, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa."

Questo comma 5 articolo 11 riconosce compiti di attuazione delle misure del Piano anche agli enti locali, quindi, non aggiornando la valutazione della qualità dell'aria non si comprende se le prescrizioni di Piano regionale siano adeguate e come attuarle anche da parte dei Comuni. Per questo il Comune, di fronte alla inerzia regionale, deve sollecitare formalmente la Regione a far rispettare i termini di presentazione della valutazione della qualità dell'aria 2021 tanto più in presenza di una conclamata emergenza come quella del porto spezzino.

Quanto sopra si aggiunge al fatto che comunque il Sindaco è la massima autorità sanitaria presente sul territorio comunale e sua è prima di tutto la competenza a tutelare la salute pubblica regolamentando le attività insalubri e le emissioni anomale anche attraverso appositi atti amministrativi comprese le ordinanze le quali, se sussistono ovviamente le motivazioni, possono bypassare le competenza anche della Autorità di Sistema Portuale e della Capitaneria nel momento in cui le emissioni ricadono fuori della fascia di demanio portuale come è il caso di quelle dalle navi da crociera.

SVEGLIAAA! 


P.S. 

A proposito di norme sanitarie: ASL DOVE SEI? FA LA TERZA SCIMMIETTA?

Nessun commento:

Posta un commento