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domenica 17 ottobre 2021

Consiglio di Stato Efficacia del PAUR solo se le Regioni regolamento deleghe alla Province

Il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) è disciplinato dall’articolo 27-bis e prevede la unificazione in un unico procedimento di progetti sottoposti a VIA regionale, di tutte le autorizzazioni nulla osta e permessi necessari per realizzare detti progetti.

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 6245 del 10 settembre 2021 (QUI) è intervenuto per definire le modalità con le quali le Regioni devono regolamentare l’eventuale trasferimento alle Province nel rilascio del PAUR, stabilendo che non è sufficiente prende atto di quanto previsto da detto articolo 27-bis della norma nazionale ma occorre una specifica regolamento di trasferimento della titolarità di questa funzione anche in termini di risorse economiche e professionali.

Ma vediamo cosa dice questa sentenza…

 

LA NATURA GIURIDICA DEL PAUR SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE

Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 2018 - QUI) ha affermato che il PAUR non è un atto sostitutivo ma ricomprende le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto nella determinazione che conclude la conferenza dei servizi

Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo censurato dalle Regioni nella sentenza della Corte Costituzionale, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Evidente, allora, la riconducibilità della disposizione alla competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

 

 

LA POSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, COADIUVATO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Il Consiglio di Stato con decisione n° 1725 del 3 novembre 2020  (QUI), nel decidere su una controversia relativa alla titolarità della funzione di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) nell’ambito della disciplina della procedura di VIA regionale, aveva rinviato ad un approfondimento da parte Dipartimento del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, coadiuvato dal Ministero dell’Ambiente. 

Il Dipartimento in quella sede ha affermato che  la invarianza delle competenze in materia di VIA sarebbe dimostrata anche dall’inquadramento del procedimento delineato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 nel modello generale della conferenza di servizi, che “costituisce un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento, al fine del miglior raccordo delle amministrazioni nei procedimenti pluristrutturali destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità, nel quale restano integri i poteri e le competenze delle amministrazioni partecipanti (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2003, n. 8080) e che non comporta modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti vari interessi pubblici”, sicché “il nuovo procedimento delineato dal legislatore con l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 non comporta uno spostamento di competenze, ma solo la concentrazione in un'unica sede procedimentale, secondo il modello della conferenza di servizi, di sub-procedimenti che sono, e restano, nella titolarità delle amministrazioni rispettivamente competenti”, non rendendosi in alcun modo necessario “il correlato trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali”.

Questo precedente riguarda peraltro la stessa Regione oggetto della controversia decisa dal Consiglio di Stato con la nuova sentenza n° 6245 del 2021, qui esaminata, e la conclusione anche alla luce della affermazione del Dipartimento come pure della decisione del Consiglio di Stato è:

1. la titolarità del PAUR spetta all’ente competente alla VIA come risulta peraltro dal comma 1 [NOTA 1] articolo 27-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale la istanza di PAUR si presenta all’Autorità Competente alla VIA

2. il trasferimento della titolarità della funzione di PAUR proprio perché assegnato all’ente già competente per la VIA avviene in automatico senza la necessità di una specifica disciplina regionale;

3. se la competenza al PAUR è assegnata automaticamente e se allo stesso tempo restano ferme le competenze delle singole autorizzazioni concentrate nel procedimento di rilascio del PAUR, non sono necessari trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. Infatti, come afferma la Corte Costituzionale, la titolarità del PAUR consiste nella gestione della Conferenza dei Servizi la cui conclusione acquisisce tutte le singole autorizzazioni necessarie al progetto in questione.

 

 

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SI ALLONTANA DALLA IMPOSTAZIONE DEL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL GOVERNO

 

I Motivi di contestazione della Provincia proposti in appello contro l’attribuzione della titolarità della funzione di PAUR

1. la legge regionale della Puglia ha trasferito la competenza della VIA alla Provincia ma non ha definito nel momento in cui ha assegnato la titolarità del PAUR sempre alla Provincia senza disciplinare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all’espletamento della nuova funzione

2. trattandosi di una nuova competenza legata a un nuovo e diverso titolo provvedimentale rispetto alla VIA, la Regione avrebbe dovuto, nel caso, adottare una nuova legge regionale di delega.

3. il provvedimento di VIA mantenga una sua autonomia istruttoria e decisionale che non vincola l’Autorità che dovrebbe adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale.

In conclusione sintetizzando e in palese contrasto con l’indirizzo sopra delineato dalla stessa Corte Costituzionale, per la Provincia appellante il PAUR è una nuova specifica competenza che richiede una disciplina specifica nel trasferimento della stessa, quindi, a differenza di quanto affermato dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedi sopra), il PAUR non è un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento.

 

 

La sentenza del Consiglio di Stato accoglie le tesi della Provincia di Brindisi

La sentenza nuova qui esaminata afferma che: “la struttura del procedimento e gli effetti propri del P.A.U.R. inducono quindi a ritenere che le relative funzioni amministrative - in quanto “integrano” la VIA “nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti” (così l’art. 1, par. 2, della direttiva 2014/52/UE) - siano espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all’Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale.”

Aggiunge la sentenza del Consiglio di Stato: “

Il conferimento di una funzione amministrativa al livello di governo ritenuto più adeguato, è frutto di una specifica valutazione da parte dell’Ente titolare della competenza legislativa in ordine alle “concrete situazioni relative ai diversi settori, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale” (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2004).

Tale valutazione non può dunque essere né implicita né derivare dall’interpretazione estensiva di deleghe o conferimenti già esistenti, tanto più ove si consideri che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia richiamata dall’appellante (sentenza n. 10 del 2016), alla Regione spetta anche l’onere di assicurare l’adeguato finanziamento delle funzioni traferite venendo altrimenti disatteso un obbligo costituzionale al quale il legislatore, anche regionale, non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa.”


 

CONCLUSIONI

Dalla nuova sentenza del Consiglio di Stato si deducono alcune interpretazioni innovative ma anche contraddittorie con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sopra illustrata sentenza n° 198 del 2018:

1. il PAUR è una nuova competenza specifica distinta da quelle relative alla VIA e alle altre autorizzazioni interne comunque al procedimento di PAUR;

2. il PAUR recependo le conclusioni della Conferenza dei Servizi, è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle Amministrazioni ordinariamente competenti;

3. le Regioni devono, previa preventiva valutazione di opportunità, specificamente disciplinare il trasferimento della funzione di PAUR alle Province come fosse una nuova competenza quindi anche attraverso apposite risorse finanziarie e di personale

 

 

 



[NOTA 1]1. Nel caso di procedimenti  di  VIA  di  competenza  regionale  il proponente presenta  all'autorita'  competente  un'istanza  ai  sensi dell'articolo  23,  comma  1,  allegando  la  documentazione  e   gli elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e  indicati puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.

 


 

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