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martedì 10 agosto 2021

Corte Costituzionale: Campeggi temporanei e mobili obbligo della autorizzazione paesaggistica

La Corte Costituzionale con sentenza n° 144 del 8 luglio 2021 (QUI) ha giudicato la legittimità costituzionale delle seguenti norme regionali:

1. la prima che relativamente alla realizzazione di campeggi temporanei o mobili prevede che il Comune li possa assentire su aree pubbliche o private per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive. La norma regionale esclude tali campeggi dal vincolo di insediamento in aree specificamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica.

2. la seconda sottrae alla autorizzazione paesaggistica in particolare interventi di manutenzione o sostituzione di elementi amovibili situati in strutture ricettive all'aria aperta, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

3. la terza attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare un regolamento di attuazione, ove, in particolare, sono definiti, tra l'altro, i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi dei campeggi temporanei o mobili di cui al punto 1 e delle aree adibite a garden sharing (QUI).

Vediamo il contenuto della sentenza... 

 

RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA

La sentenza in esame riafferma l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui il potere di intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente». Infatti, «spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2017; da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 2021).

Aggiunge, confermando indirizzi giurisprudenziali precedenti, che “la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale” (sentenza n. 139 del 2013), sicché: “neppure è dirimente l'asserita coincidenza, evidenziata dalla resistente, delle disposizioni impugnate con quanto stabilito negli allegati A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) e B (Elenco di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale” (sentenza n. 178 del 2018).

Conclude sul punto la sentenza in esame che ne consegue che la norma impugnata, provvedendo direttamente ad escludere dall'autorizzazione paesaggistica l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata.


 

RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA

La sentenza della Corte Costituzionale dichiara la cessazione della materia del contendere considerando che nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta modifica della norma regionale per cui per gli interventi in questione (vedi sopra punto 2): “resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale”; anche perché, aggiunge la sentenza, non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore.


 

RELATIVAMENTE ALLA TERZA NORMA IMPUGNATA

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale la norma regionale che prevede il regolamento (vedi sopra punto 3) non porterà alcuna deroga alla disciplina del paesaggio in quanto fa riferimento a requisiti urbanistici e tecnico edilizi, quindi ne conferma la costituzionalità.

 

 

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