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mercoledì 20 gennaio 2021

Procedura di modifica impianti da FR e rinnovo titoli abilitativi : una sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con sentenza n° 258 depositata il 2 dicembre 2020  (QUI) e pubblicata il 9 ha giudicato la costituzionalità di una normativa regionale che :

1. disciplina il regime abilitativo delle modifiche sostanziali e non sostanziali degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti

2. disciplina le condizioni di rinnovo del titolo abilitativo all’esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici.

 

Relativamente alla norma su modifiche sostanziali e non

In particolare la parte di norma regionale censurata è quella che precisa che le modifiche non sostanziali degli impianti assentiti con procedure semplificate non possono sottoporsi alla PAS se, come effetto dell’intervento, si ottiene un impianto di potenza superiore a 1 MW. 

La Corte ricorda che relativamente agli impianti esistenti, ai sensi dell’evocato parametro di cui all’art. 5, comma 3, del DLgs. n. 28 del 2011 (QUI), per le modifiche sostanziali, occorre l’AU; per le modifiche non sostanziali, è sufficiente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS - QUI)

L’individuazione degli interventi di modifica sostanziale, per ogni tipologia d’impianto, è rimessa a un decreto del Ministero dello sviluppo economico. 

Nelle more della sua adozione, le modifiche che, a prescindere dalla potenza nominale, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, sono considerate non sostanziali e assoggettate a PAS.  

Quindi considerata detta normativa nazionale la Corte, nella sentenza in esame, conclude che le censure relative alla norma regionale impugnata sono prive di fondamento. È, inoltre, condivisibile la tesi che la Regione Puglia ha sostenuto per provare la non fondatezza della questione. Se, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, le Regioni possono, infatti, assentire alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici con PAS solo se l’impianto produce una potenza nominale complessiva non superiore a 1 MW, il legislatore pugliese, con la norma censurata, introduce una precisazione avente funzione antielusiva del quadro normativo statale. Pur riproducendo la previsione statale per cui si applica la PAS alle modifiche che non estendono l’area dell’impianto, essa intende al contempo evitare che, a seguito di singoli interventi di revamping, risultino in esercizio impianti – in origine assentiti con procedure semplificate (PAS o Comunicazione) – che generano una potenza superiore a 1 MW senza essere passati per i più approfonditi controlli, anche sugli impatti ambientali, previsti nel procedimento di AU. Nel caso di specie, le disposizioni regionali impugnate sono conformi al complesso delle norme statali di riferimento nel solco della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale le regole inerenti i regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono fissate, quali principi fondamentali della materia dell’energia, nel d.lgs. n. 28 del 2011 e nel d.lgs. n. 387 del 2003 e che devono essere rispettate dalle Regioni.

Si ricorda che recentemente con legge 120/2020 sono state ulteriormente introdotte semplificazioni per le procedura di modifica degli impianti in questione [NOTA 1].


 

Relativamente alla disciplina le condizioni di rinnovo del titolo abilitativo all’esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici
La norma regionale censurata relativamente al rinnovo dell’autorizzazione di un impianto esistente, per una durata pari a quella autorizzata dal titolo abilitativo originario, prevede una serie di condizioni.

Secondo la Corte Costituzionale, nella sentenza qui esaminata, il compito della semplificazione delle procedure riguardanti i titoli abilitativi in questa materia non spetta al legislatore regionale, come la Corte ha affermato più volte. È infatti lo Stato che, in attuazione della normativa europea, ha il compito di dettare norme ispirate «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» (sentenza n. 106 del 2020), al fine di favorire gli investimenti nel settore (in tal senso, sentenze n. 86 del 2019 e n. 177 del 2018). Per altro verso, questa Corte ha anche precisato che «[i]l contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili si fa ancora più radicale» quando gli aggravi procedurali previsti dalla legge regionale «possono giungere fino al punto di impedire del tutto la costruzione e l’esercizio degli impianti» (sentenza n. 286 del 2019). Quindi conclude la Corte la questione di costituzionalità di detta norma regionale è fondata e ne dichiara la incostituzionalità. 



[NOTA 1] Si veda da pagina 16  file NewsAmbiente Settembre 2020 QUI 

 

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