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lunedì 11 gennaio 2021

Le dimensioni limitate di un impianto di biogas non bastano per escludere la VIA

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 8393, pubblicata il  28 dicembre 2020 (QUI), ha confermato una sentenza del TAR che aveva annullato l’autorizzazione unica relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica da biogas della potenza nominale di 999 Kwe per mancanza di applicazione della procedura di VIA.

La sentenza ricostruisce i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (19/7/2008 causa C156-17) e della Corte Costituzionale (93 del 2013) sul  potere discrezionale delle Regioni e comunque delle Autorità Competenti in materia di VIA...


nell’escludere l’applicazione di questa a determinate categoria di opere. In particolare risulta rilevante, al di del caso specifico trattato nella sentenza in questione, la riaffermazione di come i criteri in materia di verifica di assoggettabilità a VIA debbano essere applicati non potendosi limitare, l’Autorità Competente, ad applicare solo quello delle dimensioni del progetto (vedi soglie).

 

 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 93 DEL 2013 (QUI)

La sentenza in questione, dichiarando l’incostituzionalità di normativa regionale, ha affermato il principio per cui nel caso la procedura di autorizzazione abbia per oggetto un progetto rientrante nelle categorie di opere assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA questa non potrà svolgersi solo basandosi sul criterio dimensionale (soglie di potenza nel caso specifico a soli 0,001 Kwe dalla soglia di 1 MW che fa scattare la verifica di VIA automaticamente secondo la legge regionale) ma  anche prendendo in considerazione tutti gli specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell’ottica dell’attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva  ed in vista della protezione dell’ambiente e della qualità della vita.

Inoltre sempre la Corte Costituzionale afferma che i criteri (specificamente inseriti dalla legge regionale) per cui se il progetto era in Emas o Ecolabel (quindi econcerficato) oppure inserito in un area ecologicamente attrezzata  veniva comunque escluso dalla VIA . Secondo la Corte Costituzionale detti parametri introdotti dalla norma regionale: “soddisfano tutti i criteri prescritti dalla direttiva 2011/92/UE (ad esempio, il citato art. 14 della legge regionale n. 14 del 2005 definisce «aree produttive ecologicamente attrezzate quelle aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico»; la certificazione EMAS e la certificazione UNI EN ISO 14001 sono rilasciate, ai sensi del richiamato Regolamento (CE) n. 761 del 2001, proprio in vista della necessità di assicurare l’impiego di sistemi di gestione ambientale volti a controllare e contenere costantemente l’impatto ambientale diretto ed indiretto delle attività).”.

 

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata però precisa: “Deve infatti osservarsi che i criteri suindicati, ritenuti comunitariamente esaustivi dalla Corte costituzionale, attengono alle specifiche situazioni considerate, mentre, per gli impianti che non vi ricadono (come quello di cui si tratta), confermano l’esigenza di una più analitica articolazione dei criteri selettivi, ai fini della fissazione delle soglie (dimensionali) di rilevanza ambientale”.

D’altronde se si esaminano l’insieme dei criteri per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA presente nell’allegato alla Direttiva sulla VIA (allegato III sia nella versione originale del 1985 che in quella in vigore attualmente del 2011 come modificata nel 2014) si capisce come questi non siano limitati alle dimensioni, tipologia e collocazione dell’impianto.

 

Non solo ma andando poi ad ogni singolo procedimento di verifica di assoggettabilità ovviamente, rileva il Consiglio di Stato riprendendo la sentenza della Corte Costituzionale, se non è necessario che “tutti” i criteri di selezione di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE siano applicabili) ai fini della individuazione dei progetti da sottoporre a screening ambientale, debbono esserlo, secondo le indicazioni vincolanti del Giudice delle leggi, quantomeno quelli “pertinenti”, pertinenza che deve essere dimostrata con una istruttoria relativa al singolo progetto.

 

 

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 10 LUGLIO 2008 CAUSA C-156/07 (QUI)

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame riprende altresì i principi della sentenza della Corte di Giustizia in materia laddove afferma che “se gli Stati membri hanno la possibilità di fissare i criteri e/o le soglie che consentono di stabilire quali progetti rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337, nella sua versione originaria, debbano essere oggetto di una tale valutazione, il loro margine discrezionale trova il proprio limite nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, di detta direttiva, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti idonei ad avere un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione”.

Ora nel caso trattato dalla sentenza del Consiglio di Stato qui esaminata la parte appellante, dal passaggio della sentenza della Corte di Giustizia sopra riportato, ricava il corollario secondo cui la normativa europea non impone allo Stato membro la pedissequa trasposizione dei criteri di cui all’allegato III della predetta direttiva.

Il Consiglio di Stato non accetta questa interpretazione della parte appellante in quanto non tiene di quanto afferma nella sentenza della Corte di Giustizia in particolare in questo passaggio: “la direttiva 85/337/CEE ( ma quella vigente idem ndr) lascia agli Stati membri due possibilità. La prima consiste nel decidere caso per caso se un progetto indicato all’allegato II debba essere sottoposto a tale valutazione. La seconda consiste nel determinare, in modo generale ed astratto, in funzione di soglie o criteri, i progetti figuranti in tale allegato che saranno obbligatoriamente oggetto di detta valutazione” ed aggiunge: “ … la direttiva 85/337 impone agli Stati membri, in entrambi i casi, l’obbligo di tener conto dei criteri di selezione rilevanti definiti al suo allegato III, vale a dire di quelli fra tali criteri che, tenuto conto delle caratteristiche del progetto interessato, devono essere applicati. Pertanto, occorre risolvere la seconda questione proposta nel senso che i criteri di selezione rilevanti citati all’allegato III della direttiva 85/337 sono vincolanti per gli Stati membri quando stabiliscono – per i progetti rientranti nell’allegato II di quest’ultima, sulla base di un esame caso per caso ovvero sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano – se il progetto interessato debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale”.

 

 

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il criterio dimensionale non può essere il criterio esclusivo o principale per escludere l’applicazione della VIA

La sentenza qui esaminata, anche alla luce della sopra riportata ricostruzione della giurisprudenza costituzionale e comunitaria, afferma che: “non si vuole negare che il parametro “dimensionale”, sul quale è incentrata la legge regionale del caso esaminato (prima che ne venisse dichiarata la incostituzionalità dalla sentenza sopra esaminata), sia particolarmente rilevante ai fini della determinazione della dannosità ambientale dell’impianto (tanto da essere il primo dei criteri menzionati dall’allegato III della direttiva 2011/92/CE anche nella versione vigente post 2014).  Ciò che si intende sostenere, invece, è che non vi è alcuna prova che, anche nell’ambito di una valutazione di carattere generale ed astratto (quale è quella propria della fissazione di criteri o soglie), e non di tipo casistico, esso sia anche l’unico “rilevante” per i fini de quibus, a fronte degli ulteriori previsti dal citato allegato, non essendo dimostrato – si ripete – che la sua significatività sia tale, per la specifica tipologia di impianto, da determinare l’”irrilevanza” di tutti gli altri”.

 

Il favor legis per gli impianti a biogas non può sostituire l’insieme dei criteri da applicare nella verifica di assoggettabilità a VIA

Afferma sul punto il Consiglio di Stato: “Né potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni invocando, come fa la parte appellante, in termini peraltro piuttosto generici, le politiche europee incentivanti la diffusione degli impianti alimentati a biogas, sulla scorta di valutazioni favorevoli degli stessi sotto il profilo energetico ed ambientale, le quali integrerebbero i criteri di esenzione di cui all’allegato III della direttiva n. 2011/92/UE: basti osservare, in senso contrario, che la censura de qua impinge in valutazioni riservate al legislatore europeo, cui esclusivamente spetta apprezzare la rilevanza ambientale di quegli impianti ed apportare, alla pertinente disciplina in materia di VIA, le conseguenti eventuali modifiche.”

 

Non può essere il giudice amministrativo a dimostrare la legittimità di criteri di verifica di assoggettabilità a VIA sostituivi, in quanto equivalenti, a quelli stabiliti dalla Direttiva UE

Afferma sul punto il Consiglio di Stato: “la conclusione esposta (così come, del resto, l’esito complessivo dell’appello) è coerente con l’orientamento espresso dal giudice di appello in analoga fattispecie, essendosi affermato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4729 del 22 settembre 2014 [NOTA 1] ) che <<né d’altra parte può ritenersi che la V.I.A. possa essere sostituita da accertamenti presuntivamente equivalenti sia perché il Collegio non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni di complesse valutazioni scientifiche sia perché il procedimento di rilascio della V.I.A. presenta specificità che la rendono infungibile>> ”.

 

 



[NOTA 1] impianto di produzione elettrica da biogas, con le relative infrastrutture e le opere connesse da ubicare nel Comune di Osimo, della potenza nominale di 999 kWe.

 

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