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sabato 21 novembre 2020

Il Consiglio di Stato detta le condizioni per la delocalizzazione dei depositi petroliferi genovesi

Il Consiglio di Stato con sentenza 6883 del 2020 pubblicata lo scorso 9 novembre (QUI) è intervenuto su appello di una società che gestisce depositi di idrocarburi nella zona di Genova. La società appellante chiedeva l’annullamento della sentenza del TAR Liguria n° 1095 del 2016. Oggetto del contendere era il nuovo PUC di Genova nella parte in cui (in continuità con il previgente PUC del 2000) classifica le aree, dove sono collocati detti depositi,  come “ambito di trasformazione” finalizzato all’insediamento di attività produttive “compatibili sotto il profilo ambientale”.

 


LA CONTROVERSIA SUI POTERI URBANISTICI DEL COMUNE NELLA DELOCALIZZAZIONE DEI DEPOSITI

La sentenza del TAR aveva affermato:

1. il Comune avrebbe il potere di modificare la destinazione urbanistica di suoli in atto utilizzati per finalità produttive, posto che “la potestà pianificatoria … mira a far collimare l’interesse della collettività con il più corretto uso del territorio. Questo può essere ritenuto convenientemente conformato in un determinato momento storico, cosa che può invece risultare non più rispondente alle esigenze pubbliche in epoca diversa”;

2. il punto 1 è ulteriormente rafforzato dalla esistenza di un protocollo di intesa del 31 luglio 1997 tra Comune, Regione, sindacati dei lavoratori e varie imprese del settore petrolifero, tra cui le due società danti causa della ricorrente. Con questo protocollo si sarebbe concordato in quindici anni il periodo di ulteriore permanenza in loco dell’impianto, anche perché il relativo sito era destinato ad ospitare l’ospedale di vallata; la successiva scelta regionale di allocare altrove l’ospedale di vallata non avrebbe una valenza decisiva, posto che “la prima esigenza perseguita [dal protocollo di intesa] riguardava la riqualificazione ambientale del sito”.

 

Il Consiglio di Stato con la sentenza qui esaminata accoglie l’appello della società. In particolare la sentenza afferma che il Comune non ha il potere di incidere unilateralmente, con i propri poteri di conformazione urbanistica del territorio, su infrastrutture considerate ex lege strategiche. In particolare tale strategicità deriverebbe dalla natura degli impianti “deposito di stoccaggio di oli minerali” ex art. 57 (NOTA [1]) d.l. n. 5 del 2012, convertito con l. n. 35 del 2012.

Inoltre detti depositi, ricorda il Consiglio di Stato, hanno natura di “deposito costiero” ex art. 52 c. nav., stante la connessione fisica con il demanio marittimo; per di più, l’impianto costituisce parte di un’assai ampia ed articolata infrastruttura integrata di distribuzione degli oli minerali nel territorio nazionale, anche a mezzo di ulteriori depositi a valle.

In questo senso secondo il Consiglio di Stato la decisione pianificatoria del Comune di Genova - mira, nella sostanza, ad una finalità di riconversione dell’apparato industriale genovese (sussumibile nel genus della politica lato sensu industriale) del tutto estranea alla potestà urbanistica.

Relativamente al Protocollo il Consiglio di Stato afferma che lo stesso non può fungere da fondamento all’impugnata previsione, posto che da esso non si trae affatto l’intenzione delle Amministrazioni territoriali di smobilitare in modo coercitivo – e quindi unilaterale, ad opera di una sola di esse - il sistema di depositi di idrocarburi ancora attivo nel territorio genovese. Non a caso, afferma il Consiglio di Stato, nel proprio atto di appello il Comune afferma esplicitamente che “non costituisce certo onere dell’amministrazione reperire ed acquisire le aree necessarie alla ricollocazione degli impianti”, ciò che dimostra ulteriormente la natura e la finalità puramente espulsiva della disposizione impugnata.


 

DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO EMERGONO INDIRIZZI PER IMPOSTARE DIVERSAMENTE LA QUESTIONE DELLA DELOCALIZZAZIONE DEI DEPOSITI PETROLIFERI

Conclude quindi il Consiglio di Stato sulla decisione pianificatoria del Comune di Genova:

1. non reca una destinazione urbanistica di diverso genus (agricola, residenziale, et similia), ma mantiene quella produttiva, escludendo tuttavia l’attuale utilizzazione quale deposito di oli minerali, pur certo ascrivibile al genus “attività produttiva”;

2. incide sul diritto di libera iniziativa economica privata, oltretutto senza predisporre, a titolo di compensazione, alcuna forma indennitaria;

Questi due punti possono costituire elementi per impostare la delocalizzazione in modo diverso da come è stata impostata dal Comune di Genova creandone i presupposti della legittimità.



LA PARTE DELLE NORME DI PIANIFICAZIONE DEL COMUNE CHE RISULTANO INVECE LEGITTIME.

La società che gestisce i depositi in questione nel chiedere l’annullamento della sentenza del TAR, che aveva riconosciuto le ragioni del Comune, contesta quella parte di disciplina transitoria del PUC genovese che ammette nell’area solo “interventi di manutenzione e quelli necessari per migliorare le caratteristiche di sicurezza”, con esclusione, quindi, degli interventi di potenziamento tecnologico, funzionale e capacitativo dell’impianto.

Sul punto il Consiglio di Stato rigetta le motivazioni della società in quanto la gravata previsione non osterebbe, nell’immediato, alla perdurante operatività dell’impianto, per cui è incongruo, illogico e contraddittorio impedire l’adeguamento tecnologico, funzionale e capacitativo dell’impianto stesso: altrimenti detto, finché l’impianto può operare, non vi sono ragioni urbanistiche per impedire l’esecuzione di interventi migliorativi della relativa performance. In termini più generali, inoltre, la disposizione in commento veicola una larvata e strisciante forma di espropriazione del valore (industriale, operativo, produttivo, economico, finanziario) dell’impianto, in assenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Questa parte della sentenza dimostra la fondatezza di quanto ho sostenuto in questo post (QUI), nel quale affermo che al di la dell’avvio di una complessa procedura di delocalizzazione imporre il rispetto di prescrizioni e norme ambientali (come descritte nel post) ai depositi petroliferi genovesi da un lato può migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei residenti ma anche :

1. avviare una pressione amministrativa (fondata sulla legalità) che può convincere i gestori dei deposti ad accelerarne la dismissione

2.  Dimostrare ai cittadini che al di la di dove verranno collocati i depositi, se verranno spostati, le amministrazioni competenti ( a cominciare dal Sindaco ma non solo) non permetteranno più una impunità legale come è avvenuto per decenni a chi gestisce questi impianti.

 

 

 

 

 

 

 



[NOTA 1] 

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
..d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;…

 

 

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