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martedì 6 ottobre 2020

Sospendere l'AIA in attesa della Valutazione di Incidenza: quando è possibile secondo il Consiglio di Stato

 

Il Consiglio di Stato (sentenza n° 5648 del 28 settembre 2020 - QUI) è intervenuto sulla legittimità di una decisione di sospensione di riattivazione di un impianto esistente (trattamento rifiuti) assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in attesa della Valutazione di Incidenza per la tutela preventiva della biodiversità nell'area interessata dall'impianto.



COSA E' LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Valutazione di Incidenza (VINCA) è prevista dall'articolo 5 del DPR 357 del 8 settembre 1997 (QUI). In particolare secondo il comma 3 di detto articolo se il sito di tutela della biodiversità è contermine al progetto presentato e può avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, il proponente/gestore dell'impianto presenta, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G (NOTA 1), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Sempre l'articolo 5 suddetto al comma 4 afferma che se è in corso una procedura di VIA la Valutazione di Incidenza deve essere svolta all'interno di questo procedimento. La Valutazione di Incidenza è compito della Autorità individuata dalla legge regionale (salvo che il sito di tutela della biodiversità sia interno ad un'Area Protetta) che appunto valutare la sostenibilità dell'intervento o del mantenimento dell'impianto esistente così come risulta dallo Studio di Incidenza di cui al comma 3 sopra citato.


Nel caso in esame l'impianto esistente era stato sequestrato e poi dissequestrato per cui il gestore aveva richiesto la riattivazione dell'impianto. La Autorità Competente al rilascio dell'AIA ha statuito la sospensione dell'AIA e quindi la non riattivazione dell'impianto fino a quando non fosse stata svolta la VINCA.

Il gestore ha impugnato questa decisione contestando la possibilità di sospendere l'AIA e la gestione dell'impianto in attesa di detta VINCA.



LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Secondo il Consiglio è corretta, in generale, la considerazione secondo la quale poiché la valutazione di incidenza è, per sua natura, uno strumento preventivo rispetto alla realizzazione del progetto, va escluso che essa sia dovuta in caso di rinnovo dell’AIA con riferimento a un impianto in attività.

Aggiunge però il Consiglio di Stato che il principio in questione, tuttavia, - come ancora in modo del tutto corretto ha spiegato il Tar - non può trovare applicazione nel caso di specie, perché non si tratta di rinnovare l’AIA relativa a un impianto di smaltimento dei rifiuti operante, ma di consentire la riattivazione di un impianto a lungo sottoposto a sequestro preventivo (con conseguente sospensione dell’AIA) per gravi violazioni ambientali costituenti reato, con sversamento nell’ambiente, e in particolare in un affluente del Fiume Noce di rifiuti liquidi non trattati.

Pertanto, è legittima e non presenta evidenti vizi di irragionevolezza, di incongruenza o di illogicità la decisione amministrativa - nella specifica situazione fattuale delineata ed a prescindere dagli esiti che ha avuto il procedimento penale - di subordinare la richiesta di ri-attivazione dell’impianto alla necessità, in ossequio al principio di precauzione, di esperire la VINCA divenuta nel frattempo, per effetto dello ius superveniens, obbligatoria rispetto a SIC prossimo all’impianto e peraltro inciso dalle violazioni per le quali è stato avviato il procedimento penale.



CONCLUSIONI

Quindi è possibile applicare la VINCA ex post ad impianto esistente se sussistono le condizioni che la rendono necessaria al fine di rispettare la ratio della normativa sulla biodiversità, sopra citata, e cioè: “assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.”. Quindi in caso di revisione dell'AIA, non solo per sospensione attività per illeciti penali, è necessaria una nuova VINCA.


Sul punto soccorre anche una recentissima sentenza della Corte di Giustizia (sentenza 9 settembre 2020 causa C254-19 -TESTO QUI) secondo la quale nel caso di un impianto esistente la cui autorizzazione è scaduta occorre riavviare una Valutazione di Incidenza nuova: “... spetta all’autorità competente valutare se una decisione di prorogare il termine inizialmente fissato per la realizzazione di un progetto di costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto, la cui autorizzazione iniziale è divenuta inefficace, debba essere oggetto dell’opportuna valutazione dell’incidenza prevista all’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva habitat e, se del caso, se essa debba riguardare l’intero progetto o una parte di esso, tenendo conto, in particolare, sia di una valutazione anteriore eventualmente realizzata, sia dell’evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, ma anche di un’eventuale modifica del progetto o dell’esistenza di altri piani o progetti. Tale valutazione dell’incidenza dev’essere svolta laddove non si possa escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che detto progetto pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Una valutazione anteriore di detto progetto, realizzata prima dell’adozione dell’autorizzazione iniziale dello stesso, può escludere tale rischio solo se contiene conclusioni complete, precise e definitive tali da dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori, e fatte salve l’assenza di evoluzione dei dati ambientali e scientifici rilevanti, l’eventuale modifica del progetto o l’esistenza di altri piani o progetti.”




NOTA 1

ALLEGATO G 
                                      (previsto dall'art. 5, comma 4) 
      CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
                         DI PIANI E PROGETTI 
1. Caratteristiche dei piani e progetti 
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte  con
riferimento, in particolare: 
   - alle tipologie delle azioni e/o opere; 
   - alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 
   - alla complementarieta' con altri piani e/o progetti; 
   - all'uso delle risorse naturali; 
   - alla produzione di rifiuti; 
   - all'inquinamento e disturbi ambientali; 
   - al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le 
     tecnologie utilizzate.. 
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il
   sistema ambientale : 
Le interferenze di piani e  progetti  debbono  essere  descritte  con
riferimento al sistema ambientale considerando: 
   - componenti abiotiche; 
   - componenti biotiche; 
   - connessioni ecologiche. 
Le interferenze debbono tener conto della qualita',  della  capacita'
di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della  capacita'
di  carico  dell'ambiente  naturale,  con  riferimento  minimo   alla
cartografia del progetto CORINE LAND COVER (*). 
 
(*) Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte
    del programma comunitario CORINE, il sistema  informativo  creato
    allo scopo di  coordinare  a  livello  europeo  le  attivita'  di
    rilevamento,  archiviazione,  elaborazione  e  gestione  di  dati
    territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto  ha
    previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di  una
    carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000. 





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