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mercoledì 21 ottobre 2020

Cassazione: ricostruzione della fattispecie di delitto paesaggistico

 

La Cassazione  Sez. III sentenza n. 23028 del 29 luglio 2020  (QUI) al di la del caso specifico trattato ha ricostruito la interpretazione applicativa della fattispecie di reato di cui al comma 1-bis articolo 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dopo le sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale incostituzionalità dello stesso.

 

L’ARTICOLO 181 DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 23 MARZO 2016, N. 56,

La Corte Costituzionale con questa sentenza (QUI) ha cambiato il testo del comma 1-bis di detto articolo 181 così: “1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c).
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi
".

 

LE CONSEGUENZE PENALI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 23 MARZO 2016 N° 56

La sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all'area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati in via provvedimentale, sia quelli vincolati per legge.

L'unica ipotesi di reato ancora modellata come delitto, pertanto, concerne i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, ossia quando i lavori “abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

 

 

QUALI CRITERI PER INDIVIDUARE LA VOLUMETRIA AL FINE DELLA APPLICAZIONE DEL DELITTO EX COMMA 1-BIS ARTICOLO 181 CODICE BENI CULTURALI

Secondo la sentenza della Cassazione, riprendendo ampia giurisprudenza precedente, la nozione di "volumetria" deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio .
E ciò perché la fattispecie in esame è posta a tutela del paesaggio, quale  forma visibile dell’ambiente, di talché anche un terrapieno, come l’edificio in esame, che superi le soglie sopra indicate, indipendentemente dalla volumetria interna, rilevante ai fini urbanistici, è idoneo a compromettere il bene tutelato, nel senso ora ricordato.

 

LA COSTITUZIONALITÀ SULLA VOLUMETRIA CHE FA SCATTARE IL DELITTO ANCHE SENZA USARE LE PERCENTUALI

La Corte di Cassazione con la sentenza qui in esame ricorda, condividendola, una precedente decisione (Cassazione sez 3 n° 40513 del 17 maggio 2019  - QUI)  con la quale venne dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, nella formulazione risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2016, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, nella parte in cui punisce come delitto non solo le condotte non autorizzate che provochino un ampliamento della volumetria preesistente del trenta per cento, ma anche quelle che, a prescindere dal dato percentuale, comportino un aumento di cubatura superiore a settecentocinquanta metri cubi o la realizzazione di una nuova cubatura superiore ai mille metri cubi, in quanto la necessità di tutelare il paesaggio, bene costituzionalmente rilevante, non rende irragionevole una disciplina che sanzioni le sue più rilevanti trasformazioni abusive



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