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martedì 21 luglio 2020

Il Consiglio Regionale della Liguria approva una legge contro il Paesaggio


Approvata oggi dal Consiglio Regionale della Liguria una legge che proroga i termini per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai vincoli paesaggistici e alla pianificazione paesaggistica  riguardante il territorio di competenza.
L’assessore Regionale all’Urbanistica, nel tipico stile arrogante di questa Giunta Regionale ha cercato di dare dell’Incompetente a chi nel dibattito ha criticato questa nuova legge regionale, ma qui la competenza non c’entra nulla, la norma è chiara: un regalo ai Comuni che ad oggi non si sono adeguati ai Piani Urbanistici Comunali (previsti dalla legge urbanistica ligure del 1997)
Peraltro questa è la terza proroga:
1. La prima fu fatta con legge regionale n° del 2 aprile 2015 (maggioranza di centro sinistra), un regalino di fine legislatura ai Comuni "cattivoni"
2. La seconda con legge regionale n° 1 del 18 febbraio 2017 (maggioranza centro destra)
La Giunta Burlando aveva prorogato fino al 2017 con la prima proroga, con la seconda proroga la Giunta Toti ha spostato la data al 2020, ora con la terza proroga  si passa al 2022. I prossimi che governeranno la Regione riusciranno a portale il termine al 2030?
Ma veniamo al merito normativo della questione che ha profili di incostituzionalità come vedremo di seguito…


La nuova legge regionale modifica sia la legge quadro urbanistica che la legge regionale sul testo unico in materia di paesaggio.
In particolare l’articolo 1 della nuova legge regionale approvata prevede le seguente modifiche:
1. Al comma 2 dell’articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni le parole “decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della  l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: ”che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2022”.


Ora il comma 2 dell’articolo 47bis legge 36/1997 deve essere letto con il comma 1 di detto articolo in particolare:
1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali. 
2. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2020 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).” 


L’articolo 15 della legge regionale 13/2014  (Disposizioni transitorie e finali)
1. Nei comuni aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale, decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dalla adozione del PUC a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni

In sostanza la legge regionale prevede che i Comuni che non abbiamo adottato i PUC (quindi lo strumento di pianificazione innovativo introdotto dalla legge 36/1997)  continuino a non avere nei loro vecchi PRG la pianificazione paesaggistica di livello puntuale. Il termine per far cessare questa grave lacuna era fissato fino a questo ddl al 31 dicembre 2020.  La legge regionale approvato oggi posticipa di altre due anni questo adeguamento.
Quindi si permette a questi Comuni senza adeguamento del PRG al più rigoroso PUC, in barba a quanto affermato dal sopra citato comma 1 articolo 15 delle legge regionale 15/2014 di approvare “interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia” nonostante la loro pianificazione urbanistica non sia adeguata al Piano Paesaggistico Regionale .
Ricordo che:
1. il Piano Paesaggistico ligure è stato approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990) questo come prima versione ora stanno aggiornandolo [NOTA 1].
2. I Comuni doveva adeguare i loro vecchi Piani Regolatori Generali al Piano Urbanistico Comunale disegnato dalla legge regionale urbanistica, entro il 1999!

Si tratta quindi di una modifica anzi di una proroga di termini di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale ai vincoli paesaggistici e alla pianificazione paesaggistica  riguardante il territorio di competenza. Una  proposta che appare in palese contrasto con quanto affermato dal comma 4 articolo 145 del Codice dei Beni Culturali  e del Paesaggio secondo il quale: “I Comuni… conformano o adeguano  gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale,entro i termini stabiliti dai piani medesimi  comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.”

Risulta con chiarezza dalla suddetta norma nazionale che:
1. I termini di adeguamento dei piani urbanistici comunali al piano paesaggistico lo determinano i piani paesaggistici stessi
2. Comunque il termine non deve superare i due anni dalla approvazione del piano paesaggistico.
3. La regione deve stabilire le modalità di adeguamento ma non i termini altrimenti si riconosce un potere alla Regione di deroga all’infinito dei piani paesaggistici a livello comunale.


Non solo ma la modifica come pure il testo originario delle due norme in questione sopra riportate appare in contrasto con quanto previsto dal comma 5 articolo 145 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che recita: “La Regione disciplina il procedimento  di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo”.
È chiaro che la norma regionale proposta ma anche la versione precedente prevedono la possibilità di realizzare nuove costruzioni in palese contrasto con i vincoli paesaggistici presenti senza neppure prevedere esplicitamente il parere della Soprintendenza competente, qui sta il contrasto con la norma del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sopra riportata.


Peraltro il riferimento che la relazione di presentazione di questa legge regionale fa alla sentenza della Corte Costituzionale n° 50 del 2017 appare non riguardante la questione sopra esposta ma semmai i margini di flessibilità della legge urbanistica sulla conformità dei PUO ai PUC. Mentre sulla questione della possibilità per il Comune di modificare unilateralmente la disciplina paesaggistica contenuta nel PUC, senza prevedere la partecipazione degli organi ministeriali, le norme impugnate violerebbero l’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte si è pronunciata per la non ammissibilità  della impugnazione del Governo ma solo perché nella sua impugnazione dallo stesso: “Il contrasto con la norma interposta è semplicemente affermato, senza che a suo sostegno siano offerti argomenti idonei a giustificare la pretesa lesione delle prerogative statali.”.

Pare invece che nel caso delle modifiche apportate la lesione delle prerogative statali sia dimostrata visto che ormai da molti anni i Comuni senza un PUC continuano a non applicare la pianificazione paesaggistica puntuale senza alcuna valutazione degli organi statali competenti, ora con una ulteriore proroga in questo senso.
Comunque di sicuro è violato il termine perentorio, dei due anni, di adeguamento ai piani paesaggistici che il citato comma 4 dell’articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio impone alla pianificazione comunale. Peraltro il mancato adeguamento ai PUC di questi Comuni è frutto di ritardi imputabili solo agli stessi quindi assolutamente ingiustificabili.

P.S 
Di fronte all'ennesimo sfregio al Paesaggio e all'Ambiente della maggioranza di centro destra risulta quanto meno discutibile la dichiarazione di un consigliere regionale del PD: "bisogna rendere più flessibili iPUC", e se invece si cominciassero ad applicare con rigore le norme ambientali a cominciare da quelle del Paesaggio senza proroghe, semplificazioni, deroghe? Una domanda semplice semplice giusto per concludere il mio post... 


Il 18 aprile 2019 con dgr n.334 la Giunta regionale approva il documento preliminare del Piano paesaggistico, secondo quanto previsto dalla lr 36/1997, costituito da Rapporto preliminare e schema di Piano. Con tale atto prendono il via la fase di scoping di cui all’articolo 8 della lr 32/2012 e le attività di consultazione previste dall’articolo 14bis della lr 36/1997.



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