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lunedì 20 luglio 2020

Decreto semplificazioni: cosa succede ai regolamenti comunali sulle antenne di telefonia mobile


Introdotta una nuova  norma in materia di regolamentazione da parte di Comuni delle localizzazioni di stazioni radio base per la telefonia mobile.
Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito nella legge 120/2020  all’articolo 38  (QUI) modifica il comma 6 articolo 8 della legge 36 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – QUI). 
Più che una modifica si tratta di una precisazione su quali dovranno essere i contenuti dei regolamento comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile.

Vediamo intanto i due commi a confronto (versione vigente legge 36/2001 v/s  versione modificata dal Decreto Legge 76/2020:

Comma 6 articolo 8 Legge 36/2001  versione vigente
Comma 6 articolo 8 Legge 36/2001 versione modificata dal Decreto Legge 76/2020
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”
6.  I  comuni  possono adottare un regolamento, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il  corretto  insediamento  urbanistico  e territoriale degli impianti  e  minimizzare l'esposizione  della popolazione ai campi elettromagnetici con  riferimento a siti sensibili  individuati in modo specifico, con  esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla  localizzazione in aree
generalizzate del territorio di stazioni radio  base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta o mediante   provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici,  sui  valori  di  attenzione  e  sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato  ai  sensi  dell'articolo 4.”


Intanto chiariamo cosa si intende per obiettivi di qualità definiti dallo Stato (ex lettera a) comma 1 articolo 4 Legge 36/2001) così come definiti dalla lettera d) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001:
d) obiettivi di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi
;…”.

In realtà se uno si limita al testo letterale del nuovo comma 6 così come modificato dal Decreto Legge 76/2020 rischia di non cogliere quanto resta delle funzioni comunali in materia di regolamentazione degli impianti in questione.
Intanto anche dalla lettera del riformato comma 6 si comprende che i Comuni con i loro regolamenti (sarebbe meglio peraltro definirli Piani di localizzazione delle antenne) continuano a definire criteri urbanistici e quindi paesaggistici per localizzare gli impianti. Nella prima parte del comma 6 riformata si parla di “assicurare il  corretto  insediamento  urbanistico  e territoriale degli impianti  e  minimizzare l'esposizione  della popolazione ai campi elettromagnetici con  riferimento a siti sensibili  individuati in modo specifico…”.



QUALI SPAZI DI AZIONE PER I COMUNI RESTANO DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE
Quindi leggendo in modo coordinato la lettera a) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 (che fa rientrare tra gli obiettivi di qualità criteri localizzativi, gli standard urbanistici… indicati dalle legge regionali) con la prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001, riformato dal Decreto Legge semplificazione, si ricava che resta il potere dei Comuni di fissare nei propri regolamenti criteri di localizzazione delle antenne di telefonia.

Il nuovo comma 6 articolo legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020  introduce ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne , quali: divieto di introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i propri poteri di ordinanza per imporre limiti di emissioni diversi da quelli statali.

Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Quindi anche queste modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 vanno interpretate con i paletti che la ampia giurisprudenza in materia ha fissato sui contenuti dei Piani Comunali Antenne.
Riassumo qui sinteticamente i paletti della giurisprudenza con i quali andrà interpretata questa ultima riforma legislativa:
1.     occorre che nei Piani/regolamenti Comunali si prevedano criteri di localizzazione (legittimi) e non limiti o divieti di localizzazione (illegittimi);
2.      non si possono stabilire divieti che generalizzino l’impossibilità di collocare le antenne per intere ed estese aree comunali;
3.     i criteri di localizzazione sono subordinati alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale la completa copertura del servizio;
4.     il criterio di localizzazione avente ad oggetto l’indicazione della distanza minima degli impianti da realizzare rispetto ad alcuni ‘tipi’ o ‘categorie’ di immobili deve contemporaneamente  specificare la loro individuazione;
5.     i criteri di localizzazione non devono impedire la individuazione di soluzioni  alternative;
6.     si può inserire  l’osservanza dei limiti di distanza, comuni ad ogni altra nuova costruzione, in relazione alla collocazione del manufatto sul lotto asservito all’edificazione;
7.     se adeguatamente motivate le aree definite sensibile possono essere inserite nei regolamenti comunali (sia edilizi che quelli specifici per gli impianti di telefonia e  radio tv) quali zone di esclusione di antenne da telefonia. La motivazione deve fondarsi su una valutazione preventiva, anche sotto il profilo dell’impatto sanitario, del livello di inquinamento elettromagnetico attuale e potenziale nella zona  interessata. Questa parte può essere sviluppata nella fase di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale per le Antenne integrata da apposita Valutazione di Impatto Sanitario;
8.     alla luce del punto 6  non pare irragionevole né illegittima la previsione del Regolamento Comunale, in attuazione di normativa regionale, di annoverare tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi), atteso che tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti particolarmente sensibili – bambini in tenera età, adolescenti, persone disabili che frequentino tali aree ludico-ricreative – all’emissione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute;
9.     l’individuazione dei criteri di localizzazione prescinde dal fatto che la destinazione  sia stata, o meno, attuata nel momento in cui si presenta un’istanza di autorizzazione per nuova antenna. Perché il confronto non  va fatto tra la localizzazione dell’antenna e quanto è stato fatto in quell’area ma tra la nuova opera e  la destinazione dell’area impressa dalle previsioni dello strumento urbanistico generale per l’esistenza di un altrettanto generale potere conformativo proprio dell’Amministrazione;
10.  il vincolo conformativo, che sottende al criterio di localizzazione introdotto nel regolamento comunale ha validità a tempo determinato quindi non è necessario che quanto previsto dal vincolo (il parco giochi e area verde) siano effettivamente realizzati al momento della presentazione della istanza di autorizzazione per l’antenna di telefonia.
  


CONCLUSIONI DOVE SONO I RISCHI PER LA SALUTE DEI CITTADINI  
Il vero pericolo per l'inquinamento elettromagnetico anche da 5G quindi non mi pare sia tanto in questa modifica legislativa (che comunque non condivido) perché già ora sulla base della giurisprudenza univoca certi tipi di regolamenti e di ordinanza difficilmente reggerebbero al vaglio di legittimità. Invece il vero pericolo  è il tentativo in atto di alzare il limite dei 6 volt/metro delle emissioni elettromagnetiche (come spiego in questo mio intervento nel video sotto riportato)  ...

... e soprattutto della prossima sentenza della Corte di Giustizia UE che si pronuncerà sulla compatibilità dei piani comunali antenne con i principi di diritto comunitario in materia di concorrenza (vedi QUI).







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