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martedì 5 maggio 2020

Usi civici e aree industriali: i vincoli del Codice del Paesaggio secondo la Corte Costituzionale


La sentenza della Corte Costituzionale n° 71/2020 (QUI) ha per oggetto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla magistratura ordinaria, su una norma regionale che fa cessare i diritti di uso civico quando insistano sulle aree di sviluppo industriale.

 
RAPPORTO TRA TUTELA PAESAGGISTICA E USI CIVICI
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale 71/2020 (esaminata nelle note che seguono) la tutela paesistico-ambientale incorpora la salvaguardia del regime dei beni d'uso civico ed è consustanziale alla seconda, sicché l'esercizio di quest'ultima deve operare in assoluta sinergia con la tutela paesistico-ambientale.


DIRITTI DOMINICALI SULLE TERRE CIVICHE: COMPETENZA STATALE
Aggiunge la Corte che sia dopo la riforma del titolo V della Costituzione ma anche precedentemente è da escludere che il regime civilistico dei beni civici sia mai passato nella sfera di competenza delle Regioni. Infatti, la materia "agricoltura e foreste" di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche, come affermato dalla sentenza  Corte Costituzionale n. 113 del 2018 [NOTA1].


PIANIFICAZIONE PAEAGGISTICA PROPEDEUTICA ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Peraltro, già l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 316 del 1998 di questa Corte aveva chiarito inequivocabilmente che - nell'ambito della pianificazione del territorio - la valutazione dell'autorità preposta al vincolo è propedeutica alla pianificazione urbanistica.
In definitiva - quando si verte in tema di pianificazione paesistico-ambientale e dell'assetto del territorio - l'eventuale coinvolgimento di assetti fondiari collettivi deve prioritariamente passare attraverso un rigoroso esame di compatibilità con le esigenze di natura paesistico-ambientale di competenza statale e con i concreti interessi della collettività locale che ne è titolare.
L'eventuale coinvolgimento di assetti fondiari collettivi nella pianificazione urbanistica deve prioritariamente passare attraverso un rigoroso esame di compatibilità con le esigenze di natura paesistico-ambientale di competenza statale e con i concreti interessi della collettività locale che ne è titolare.


CATEGORIA BENI CIVICI ASSORBITI DAL VINCOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Nel vigente quadro normativo la previa assegnazione a categoria dei beni civici non è più necessaria, in quanto il vincolo paesaggistico-ambientale è già perfetto e svolge pienamente i suoi effetti a prescindere da tale operazione, la quale - a sua volta - non è più funzionale agli scopi colturali, come un tempo configurati, e neppure coerente col medesimo vincolo paesistico-ambientale. Infatti, l'assegnazione a categoria era funzionale alla quotizzazione dei terreni coltivabili, il cui fisiologico esito era l'affrancazione (previo accertamento delle migliorie colturali), cioè la trasformazione del demanio in allodio, oggi incompatibile con la conservazione ambientale. È stato in proposito affermato che "la linea di congiunzione tra le norme risalenti e quelle più recenti, che hanno incluso gli usi civici nella materia paesaggistica ed ambientale, va rintracciata proprio nella pianificazione: ai piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali di cui all'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 vengono oggi ad aggiungersi ed a sovrapporsi i piani paesaggistici di cui all'art. 143 del d.lgs. n 42 del 2004. La pianificazione prevista da questi ultimi - a differenza del passato - riguarda l'intero patrimonio dei beni civici e non più solo i terreni identificati dall'art. 11 della legge n.1766 del 1927 con la categoria a ('terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente')" (sentenze Corte Costituzionale: n. 103 del 2017 - n. 113 del 2018).


IL SUPERAMENTO DELLA CATEGORIZZAZIONE DEI BENI CIVICI DEVE COMUNQUE RISPETTARE LA PANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Venuta meno l'assegnazione a categoria, non sono stati però travolti gli istituti della verifica demaniale e della pianificazione (oggi quella paesistico-ambientale subentrata al piano agro-silvo-pastorale), i quali, alle molteplici funzioni di carattere generale, aggiungono anche quelle di presupposto necessario delle ipotesi di variazione del patrimonio civico. Queste ultime sono ben possibili, come detto, nel perimetro consentito dalla legge statale.

In definitiva, la norma regionale censurata si pone in contrasto con il precetto di cui all'art. 9 Cost. (tutela del paesaggio) e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e ne va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità.


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