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giovedì 7 maggio 2020

Nulla Osta e Piano del Parco Regionale limiti poteri regionali di disciplina


La Corte Costituzionale con sentenza 27 dicembre 2019 n° 290 (QUI) è intervenuta su varie problematiche interpretative relative:
1. alla  disciplina della procedura di approvazione definitiva del Piano del Parco Regionale
2. agli interventi in area Parco Regionale che richiedono obbligatoriamente il nulla osta dell’Ente Parco
3. La natura di strumento di pianificazione sovraordinato del Piano del Parco Regionale.

Vediamo nel merito la sentenza...


LA LEGGE REGIONALE PUÒ PREVEDERE LA AUTOMATICA APPROVAZION DEL PIANO DEL PARCO  NEL CASO DI INADEMPIMENTO DEI TERMINI DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DOPO LA AVVENUTA ADOZIONE DELL’ENTE PARCO E LA PROPOSTA DELLA GIUNTA REGIONALE
La Corte Costituzionale con la sentenza qui esaminata ha dichiarato legittima costituzionalmente la norma regionale che riconosce al potere legislativo regionale di disciplinare la procedura di approvazione del Piano del Parco Regionale prevedendo che se dopo la adozione dell’Ente Parco e la proposta della Giunta il Consiglio Regionale non lo approva nei termini stabiliti, il Piano risulta approvato. Secondo la Corte Costituzionale  il legislatore regionale del Lazio ha inteso dunque dare attuazione alla previsione statale dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 (secondo cui il piano «è approvato dalla regione»), facendo discendere l'approvazione del piano da parte della Regione, dalla complessiva interazione fra Giunta e Consiglio e, per il caso in cui il Consiglio sia rimasto inerte, non dalla sua mera inerzia, ma da una già intervenuta determinazione della Giunta. Tale complessa attività, che si configura come una sorta di subprocedimento nell'ambito del procedimento di approvazione del piano, trova dunque in ogni caso la sua manifestazione espressa - ciò che necessariamente ne esclude il preteso carattere tacito - alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della proposta. a norma statale interposta non preclude affatto che la legge regionale affidi alla Giunta regionale il potere di approvare il piano. La legge statale ha rimesso infatti al legislatore regionale il compito di individuare l'organo deputato a siffatta approvazione, e le diverse leggi regionali in materia hanno variamente modulato questa competenza, attribuendola ora al Consiglio, ora alla Giunta e ora a entrambi. Da quanto detto deriva che la norma impugnata non si pone in contrasto con l'art. 25, comma 2 [NOTA 1], della legge n. 394 del 1991.



GLI INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN AREA PROTETTA REGIONALE RICHIEDONO IL NULLA OSTA DELL’ENTE PARCO
La Corte Costituzionale con la sentenza qui esaminata ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che esclude l’obbligo del nulla osta dell’ente parco per una serie di attività legata  alla impresa agricola in area parco quali: a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti; b) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate; c) l'utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al suolo; d) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati all'esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo; e) l'ordinamento produttivo ed i relativi piani colturali promossi e gestiti dall'impresa agricola; f) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea derivanti dall'esercizio delle attività aziendali di cui all'articolo 2 della L.R. 14/2006». Secondo la Corte Costituzionale tale norma regionale viola l'art. 13 [NOTA 2] della legge n. 394 del 1991, che, come già rilevato, prescrive che tutti gli interventi, gli impianti e le opere per i quali sia necessario il rilascio di concessioni o autorizzazioni siano sottoposti al preventivo nulla osta dell'ente parco. Il contrasto con l'art. 13 determina, di riflesso, la violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e quindi l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.



UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AZIENDALE ESSENDO SOTTOORDINATO NON PUÒ DEROGARE AL PIANO DEL PARCO REGIONALE
Ha dichiarato illegittima costituzionalmente la norma regionale che prevede la possibilità che un Piano di Utilizzazione Aziendale deroghi al Piano del Parco Regionale. Secondo la Corte  Costituzionale la norma regionale si pone in contrasto non solo con gli artt. 22 e 23 della legge n.  394 del 1991, che individuano nel piano del parco uno degli strumenti di attuazione delle finalità del parco stesso, ma soprattutto con l'art. 25, comma 2, della medesima legge, che riconosce al piano per il parco il «valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico» e che configura il piano in questione come strumento di pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Poiché le anzidette norme statali sono espressione della  competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente la norma impugnata viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.




2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.”

3  “1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto  al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del  regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla  osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugna bile, è affisso contemporaneamente all'albo del  comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per  estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.”

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