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domenica 15 dicembre 2019

Normativa infrastrutture critiche antiterrorismo e informazione ai cittadini

All’incontro pubblico organizzato dalla Prefettura di Spezia per la presentazione del Piano di emergenza esterno del Rigassificatore di Panigaglia, le autorità competenti presenti di fronte ad alcune timide e semplici richieste di informazioni sul rapporto tra il suddetto impianto e la normativa antiterrorismo sulle c.d. infrastrutture critiche (DLgs 61/2011 attuazione Dirttiva 2008/114/CE), hanno opposto una totale chiusura.
In realtà le informazioni sugli impianti definiti come infrastrutture critiche (di seguito IC) ovviamente sono in generale limitate per ovvie ragioni che si fondano proprio sulla ratio del sopra citato DLgs 61/2011. Ma questo non significa che non ci siano informazioni ed , entro certi limiti, documentazioni che possa essere rese pubbliche.


Vediamo come stanno le cose citando e analizzando la normativa che si applica a questa problematica.


FINALITÀ DEL DLGS 61/2011
Secondo l’articolo 1 questa normativa  stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche (IC), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonche' le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
Secondo l’articolo 2 per infrastruttura critica (IC) si intende una infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di mantenere tali funzioni.

Come si vede la finalità principale del DLgs è quella di tutelare anche la salute pubblica sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione che verrebbero lese se la IC fosse distrutta o danneggiata.

Ma quali sono le attività che possono essere designate IC ( o ICE se il danneggiamento distruzione può riguardare un altro stato membro confinante)    



ATTIVITÀ ED IMPIANTI DEL SETTORE ENERGIA INTERESSATI DAL PRESENTE DLGS
1. Elettricità, comprendente:  infrastrutture  e  impianti  per  la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la  fornitura di elettricità;
2. Petrolio, comprendente:  produzione,  raffinazione,  trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
3. Gas,   comprendente:   produzione,   raffinazione,   trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.



LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI PER LE IC
Secondo l’articolo  3  del DLgs 61/2011 (Tutela delle informazioni sensibili):  4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.”

Secondo il Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001: per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRETSECRET UE/EU SECRET o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. Le domande di accesso a documenti sensibili sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell’originatore.

Come si vede sia il DLgs 61/2011 che il Regolamento 1049/2001 fanno riferimento a documenti. Questo significa che non sono pubblicabili i documenti ufficiali previsti dal DLgs 61/2011 e cioè
analisi dei rischi e conseguente piano di sicurezza predisposti  a cura dell’operatore per ogni infrastruttura cioè il soggetto pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura.
Anche relativamente alla designazione della singola infrastruttura come IC la norma fa riferimento al provvedimento di designazione non alla semplice informazione della avvenuta designazione.

Alla luce di quanto sopra a mio avviso risultano pubblicabili le seguenti informazioni


LE NOTIZIE A CUI SI PUÒ ACCEDERE O SU COSA SI PUÒ AVERE RISPOSTE DAL PREFETTO

1. è stata individuato il Rigassificatore di Panigaglia tra le infrastrutture critiche (IC) come si evince necessariamente dal testo del DLgs?

2. in particolare è stato emanato il Decreto che classifica come ICE detto impianto?

3. se è stato individuato come infrastruttura critica, è stata elaborata l’Analisi di rischio prevista dal DLgs specificamente per l’impianto spezzino?

4. è stato predisposto il Piano di Sicurezza conseguente alla Analisi di Rischio?

5. il Prefetto, quale responsabile locale delle infrastrutture critiche, sta esercitando la sua funzione prevista dal DLgs?

6. è stato verificato, dalla autorità competenti, il coordinamento tra Analisi di Rischio e Piano di Sicurezza con il Rapporto di Sicurezza previsto per l’impianto di Panigaglia?
In particolare secondo l’ultima parte dell’allegato B al presente DLgs si devono applicare anche, in  quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, relativo al recepimento della normativa europea sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare:
Articolo 11: piano emergenza interno (ora articolo 20 DLgs 105/2015 - Seveso III)
Articolo 12: effetto domino (ora articolo 19 dlgs 105/2015 - Seveso III )
Articolo 20: piano emergenza esterno (ora articolo 21 dlgs 105/2015 – Seveso III)

7. esiste un Piano di Sicurezza per il porto (Il DLgs riguarda anche i porti come siti critici/sensibili) e se si questo Piano tiene conto anche del rischio legato al Rigassificatore in rapporto al resto delle attività portuali?

8. È stato nominato il funzionario ministeriale di collegamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il  settore  energia, il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  il  settore trasporti, il Ministero  dell'interno  e  della  difesa,  nonché  il Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale in  servizio  presso  le   medesime   amministrazioni,   un   proprio funzionario  che  funge  da  punto  di  contatto  con  la   struttura responsabile.

N.B. la domanda n°7 fuoriesce dai vincoli del DLgs 61/2011 e quindi si ha diritto ad accedere a tutte le informazioni ma temo che un piano di sicurezza portuale in realtà non esista (vedi QUI)
La domanda n°6 visto che riguarda il raccordo tra le informazioni su IC e quelle su documenti pubblici e pubblicabili (piano emergenza esterno, studio sicurezza integrato di area per effetto domino) può comportare informazioni accedibili a prescindere dai vincoli del sopra citato Regolamento CE 1049/2001, ovviamente solo le informazioni sul coordinamento tra Analisi di Rischio e Piano di Sicurezza con il Rapporto di Sicurezza previsto per l’impianto di Panigaglia, soprattutto in relazione al Piano di Emergenza esterna. D’altronde la relativamente recente esercitazione antiterrorismo dimostra la fondatezza di quanto scrivo (vedi QUI) visto che vi hanno partecipato non solo autorità militari: Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, servizi tecnico-nautici, Agenzia delle Dogane e Servizio Sanitario 118.




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