Il
provvedimento finale di autorizzazione unica (VIA- AIA- AU) per l’ampliamento è
del 2018 (Decreto Dirigenziale n° 114 del 2 maggio 2018, vedi QUI)
ma ora stanno avviando i cantieri come
risulta dall’articolo a fianco.
L’ampliamento
dell’impianto consiste in una sezione di digestione anaerobica, la possibilità
di trasformare la produzione di biogas in biometano e soprattutto l’aumento
della quantità, altre 40.000 ton/anno di rifiuti trattati rispetto alla
autorizzazione precedente (45.000 ton/anno) . Il totale è 85.000 ton/anno.
LA SOVRACAPACITA' E LA FINE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
La
prima cosa che emerge è a cosa serve questo aumento di capacità di trattamento.
Non certo a chiudere il ciclo dei rifiuti in Provincia di Savona visto che il
fabbisogno provinciale è (dati della stessa Regione) di circa 44.000 ton/anno. Peraltro si esaminano tutti i biodigestori
previsti o in itinere di autorizzazione si arriva ad una capacità di
trattamento potenziale di 350.000 ton/anno e se aggiungiamo le matrici
compatibili si arriva a 432.000 ton/anno.
È chiaro
quello che sta succedendo in Liguria la pianificazione della gestione dei
rifiuti organici è finita nelle mani delle imprese ed è stata sottratta di
fatto a Regione e Province al contrario di quanto afferma la legge.
Ma
nel caso del biodigestore di Cairo, essendo esistente, si va anche a porre un'altra questione: come è
stato affrontato nella nuova autorizzazione la problematica delle emissioni
odorigene e non solo e quindi dei
fastidi alla popolazione residente nella zona.
I VIZI DELLA NUOVA
PROCEDURA AUTORIZZATIVA DELL’AMPLIAMENTO BIODIGESTORE DI CAIRO
Rilevo
due vizi nella procedura scelta:
1.
essendo impianti di gestione rifiuti sottoposto ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) manca il Parere
Sanitario del Sindaco ai sensi del comma 6 articolo 29-quater del dlgs
152/2006, il Comune si è limitato al parere urbanistico del dirigente peraltro.
2. la
documentazione istruttoria (presentata dal gestore dell’impianto) al capitolo salute pubblica continua a
confondere monitoraggi sanitari con monitoraggi ambientali.
In
particolare alle pagine 141-143 dello Studio
di fattibilità ambientale, la sezione
salute pubblica è un elenco da
pubblicistica scientifica generale dei potenziali impatti sulla salute pubblica
mentre gli allegati sul modelli di ricaduta degli inquinanti si limitano sempre
a dimostrare il rispetto dei limiti di legge.
Mancano:
1. analisi
su impatti cumulativi da altre fonti inquinanti,
2. mancano
analisi sulla interazione degli inquinanti al di la dei limiti di legge,
3. manca
una analisi sullo stato della salute esistente per i cittadini interessati
dall'impatto.
Si è
quindi violato quanto previsto dal punto 4 allegato VII (contenuto dello
Studio di Impatto Ambientale) alla Parte
II del Dlgs 152/2006 che richiede una descrizione dello stato della salute
umana nella zona interessata dall'impatto e sulla base di questa descrizione
una analisi dei rischi per la salute potenziali (lettera d) punto 5 allegatoVII
alla Parte II del DLgs 152/2006).
Non è
stata neppure utilizzata in tale senso la DGR
1295 del 2016 che prevede come applicare la valutazione di impatto salute nelle procedure di VIA che
prevede i seguenti passaggi:
Sezione 1 Descrizione delle
emissioni/scarichi nelle matrici ambientali;
Sezione 2 Valutazione della popolazione
direttamente esposta;
Sezione 3 Valutazione di impatto diretto: Sezione 3.1: Analisi della letteratura
scientifica e stima degli impatti attesi, Sezione 3.2: Stato di salute
ante-operam della popolazione esposta e stima di impatto in fase di cantiere,
esercizio e dismissione; Sezione 3.3: Conclusione della valutazione di impatto
diretto;
Sezione 4 Valutazione della popolazione
indirettamente esposta;
Sezione 5 Valutazione di impatto
indiretto;
Sezione 6 Monitoraggi e mitigazioni.
Quanto
allo studio di rischio di impatto sanitario (QUI) allegato alla documentazione istruttoria
presentata dal gestore dell’impianto se lo scorrete capirete che non è quello
che servirebbe, si tratta invece di un semplice monitoraggio dei potenziali
inquinanti emessi dall'impianto e delle ricadute su potenziali ricettori
peraltro limitati territorialmente a circa 300 persone (quelle più vicine).
Mancano
passaggi fondamentali, come quelli rilevati sopra, per esempio una sezione relativa alla
caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione
coinvolta. Il bello è che la DGR 1295 del 2016 viene citata all’inizio dello
studio per poi essere in gran parte ignorata nel merito.
CONCLUSIONI: QUESTIONI SPECIFICHE E QUESTIONI GENERALI
Riguardo
al procedimento che ha portato ad autorizzare l’ampliamento del biodigestore di
Cairo ci sono a mio avviso due vizi secchi uno procedurale (di legittimità)
mancanza di Parere Sanitario del Sindaco obbligatorio. Il secondo manca
istruttoria specifica sul stato e rischio salute pubblica (vizio di merito)
Ma
questa ennesima vicenda di istruttorie che portano a decisioni rilevanti sotto il
profilo ambientale pone una questione più generale.
La
DGR 1295/2016 è bellamente quasi sempre
ignorata nelle procedure di VIA – VAS e AIA in Regione Liguria . In pratica non
viene mai applicata (quando succede come a Cairo si applica solo in parte) lasciando in mano ai proponenti progetti e
piani di decidere discrezionalmente come impostare la valutazione del parametro
sanitario. Non a caso nonostante questo studio di rischio di impatto sanitario
presentato da Ferrania nel 2018 sia lo studio di impatto ambientale presentato
che la istruttoria degli uffici regionali con relativa autorizzazione unica
finale hanno ripetuto passivamente gli stessi errori dello studio. Non hanno
valutato hanno fatto i notai.
Tutto
questo pone una questione seria, visto che non voglio metterla sul piano della
mala fede, che va al di la del biodigestore di Cairo e cioè mancano nella Autorità
regionale su VIA e VAS le competenze
adeguate per le valutazioni sia di danno sanitario in atto che di valutazione
integrata di impatto ambientale e sanitario.
Vogliamo
fare qualcosa?...
Ciao, sui numeri, bisogna stare attenti a ciò che viene digestato (FORSU) e ciò che viene compostato (scarti ligneo cellulosiche), quindi il trattamento digestione raddoppia proprio 30+30 e si incremente meno del doppio la frazione strutturante 15+10
RispondiEliminaMA UN DUBBIO: nel Decreto autorizzativo si parla di trattamento di fanghi da depurazione ... mi informo meglio, ma a me risultava che questi dovessero essere digeriti e non SOLO compostati ..
luigi
una cosa è il ciclo produttivo altro sono le soglie quantitative dei rifiuti trattati nell'impianto per comportare, in termini giuridico amministrativi ad esempio l'applicazione del concetto di modifica sostanziale dal quale discende sempre ad es. l'obbligo di applicare la VIA nuovamente o una nuova AIA o Autorizzazione ex articolo 208 dlgs 152/2006 a seconda del tipo di impianto. Non solo ma sempre in termini giuridico amministrativi se gli strumenti di pianificazione danno di tetti precisi questi devono essere rispettati altrimenti si rischia di permettere, violando la pianificazione pubblica, di importare rifiuti da ovunque. Questo è il senso del calcolo che ho fatto. Non a caso la legge impone il principio di prossimità sul quale, come sai, abbiamo vinto al TAR sul progetto di Isola del Cantone
Elimina... no, possono essere compostati direttamente ...
RispondiEliminacomunque riguarda il ciclo produttivo complessivo dell'impianto autorizzato quindi che siano compostati direttamente o meno non conta niente ai fini del mio ragionamento. Non confondiamo il diritto con le tecnologie per favore
RispondiElimina