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venerdì 31 maggio 2019

Discarica ex cava fornace, le NON RISPOSTE delle istituzioni sul rischio sanitario ne fanno un caso studio nazionale

La vicenda della discarica di rifiuti pericolosi (compreso l’amianto) in località ex cava fornace tra i Comuni di Pietrasanta (LU) e Montignoso (MS) continua a far discutere.
Da tempo i rappresentanti del Comitato contro questa discarica chiedono tre cose molto precise:
1. il rilascio del Parere Sanitario dei due Sindaci territorialmente competenti come previsto dalla vigente normativa che disciplina la autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla discarica in questione. Parere obbligatorio e che può diventare vincolante se adeguatamente motivato. Parere ad oggi non rilasciato e che può essere rilasciato anche ex post cioè dopo l’avvenuto rilascio dell’AIA.
2. L’avvio di una revisione dell’AIA tenuto conto delle lacune istruttorie che hanno portato al rilascio di quella autorizzazione con particolare riferimento al rischio sanitario (vedi punto 1)
3. L’avvio di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex post che valuti la reale compatibilità di una discarica nata solo per inerti e diventata poi discarica per rifiuti pericolosi senza che sia mai stata valutata la compatibilità con il sito di una discarica. La VIA svolta in precedenza si è limitata a valutare solo l’aumento delle quantità e qualità di rifiuti da abbancare in discarica violando la giurisprudenza comunitaria in materia ma anche la legge regionale toscana sulla VIA che prevede (NOTA 1) esplicitamente la VIA ex post per impianti che non hanno mai avuto una valutazione complessiva della loro compatibilità con il sito in cui sono collocati.
4. una verifica del rischio sanitario che nel caso di visita in discarica (operazione porte aperte) potrebbero subire i cittadini partecipanti come pure gli operatori del settore in relazione in particolare delle fibre di amianto


Recentemente Regione ed Arpat rispondendo alle sollecitazioni del Comitato hanno nuovamente negato la necessità di avviare le tre procedure sopra riportate. Ovviamente i gestori della discarica come dimostra l’articolo di stampa, riportato più avanti in questo post, hanno approfittato di queste “non risposte” per attaccare il Comitato e soprattutto per dimostrare che la discarica non produce alcun rischio sanitario.

In realtà le affermazioni di Programma Ambiente Apuane si basano su non risposte come spiego di seguito




LE RISPOSTE DEI VARI ENTI IN REALTÀ NON DIMOSTRANO AL'ASSENZA DI RISCHI SANITARI SEMPLICEMENTE PERCHÈ NESSUNO LI HA VALUTATI.

NON LO HA FATTO ARPAT che si è limitato a verificare rispetto dei limiti di legge (altra cosa da verificare il rischio sanitario visto che i limiti scientifici degli inquinanti hanno soglie ben più basse di quelle di legge).


NON LO HA FATTO ASL che è silente sul punto, dopo aver dichiarato che la discarica è una industria insalubre di prima classe ma non c'erano dubbi in proposito. Ma direi che più che silente in questo è "silenziata" perché non attivata dalla massima Autorità Sanitaria presente sul territorio comunale: i Sindaci! D’altronde la società Programma Ambiente Apuane,pur di scongiurare l'intervento di ASL è arrivata a stravolgere il significato di una sentenza della giustizia amministrativa senza che gli amministratori locali contestassero tutto ciò (vedi QUI).


NON LO HA FATTO LA REGIONE che ha solo fatto le "bucce" alla richiesta di revisione dell'AIA avanzata dal Comune di Pietrasanta. Inoltre la Regione ha affermato che non si può applicare il principio di norma di qualità ambientale [NOTA 2] disciplinato dal’articolo 29-septies del DLgs 152/2006. La norma di qualità ambientale se definita con apposita istruttoria permetterebbe di applicare misure di prevenzione dell’impatto ambientale e sanitario più rigorose di quelle previste dalla legge vigente ma anche dai documenti UE sulle migliori tecnologie disponibili (MTD) che hanno passato la procedura ufficiale prevista dai regolamenti UE. Ovviamente compito di svolgere detta istruttoria, individuare la norma di qualità ambientale e le eventuale misure prescrittive più rigorose è compito della Regione che fino ad ora si è ben guardata da esercitare.


NON LO HA FATTO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE che in una nota di risposta al Comitato dei cittadini contro la discarica si è dichiarata incompetente in materia. Anche se una funzione di vigilanza ispettiva su come è stata svolta la procedura di valutazione e autorizzazione in realtà il Ministero la avrebbe visto che trattasi di procedure disciplinate da norme comunitarie e nazionali


NON LO HA FATTO IL COMUNE DI PIETRASANTA che ha presentato una richiesta di revisione dell’AIA (giusta negli intenti) ma formulata in modo incompleto. il parere sanitario il sindaco può rilasciarlo anche successivamente al rilascio dell'AIA e a prescindere dall'avvio della revisione della stessa da parte della Regione, infatti il comma 7 articolo 29-quater citato dal Comune di Pietrasanta prevede proprio che il Sindaco in presenza di circostanze emerse dopo il rilascio dell'AIA possa con proprio provvedimento chiedere il riesame. Quindi non è del tutto corretta l'ultima formulazione della nota del Comune dove si afferma che la apertura del riesame dell'AIA permette al Sindaco di rilasciare il Parere Sanitario, in quanto il "provvedimento" di cui tratta il comma 7 suddetto può essere proprio il famoso Parere Sanitario che ha natura provvedimentale, cosa che non ha invece la lettera del Comune di Pietrasanta essendo un mero riscontro e chiarimento di quanto affermato dalla Regione in precedente nota. Quindi quanto ha scritto il Comune di Pietrasanta è sicuramente utile ma non completo a mio avviso al fine di costringere la Regione ad agire. Quindi da un punto di vista procedurale (e la procedura qui è fondamentale) la palla la ha in mano il Comune che deve svolgere una istruttoria amministrativa e tecnica che lo porti a redigere un parere sanitario ex post di natura provvedimentale vale a dire ben motivato tecnicamente e comprensivo di richieste di nuove prescrizioni al fine di inserirle nella futura AIA revisionata.


NON LO HANNO FATTO I SINDACI DEI DUE COMUNI. Più scandalosa certamente la omissione del Sindaco di Montignoso che neppure ha provato ad iniziare una azione amministrativa. Quello di Pietrasanta ha chiesto almeno la revisione dell’AIA ma con i limiti sopra descritti. Comunque entrambi non hanno fatto fino ad ora quello che dovevano fare : utilizzare ASL o Istituto superiore di sanità o, ancora meglio istituto universiatario indipendente dal territorio regionale toscano per istruire il Parere Sanitario obbligatorio previsto dalla legge.




CONCLUSIONI
Questa è la verità fattuale dopodiché potrebbe anche succedere che svolgendo tutte le suddette azioni amministrative risulti che la discarica non è pericolosa per la salute ed è compatibile con l’ambiente circostante. Ma questo va dimostrato e fino ad ora non è stato così. Quindi i signori di Programma Ambiente se sono davvero sicuri di non produrre alcun danno con la discarica, invece che dileggiare i cittadini che vogliono solo essere rassicurati sui rischi che corrono e sul rispetto delle leggi, dovrebbero chiedere alle autorità competente l’applicazione degli strumenti che ho descritto in questo post. Lo faranno? Non credo proprio. D’altronde come dire non spetta a loro ma alle autorità competenti questo compito ed è qui che per ora come si dice “casca l’asino” (con tutto rispetto per l’asino vero ovviamente).



[NOTA 1] il comma 6 articolo 43 della legge regionale toscana 10/2010: “6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge.” Tale norma è stata recentemente regolamentata dalla DPGR 19R del2017 in relazione proprio al coordinamento tra VIA ex post e Autorizzazione Integrata Ambientale.

[NOTA 2]  Così definita dalla lettera i-nonies) comma 1 articol 5 DLgs 152/2006: “ norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;” 


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