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venerdì 8 marzo 2019

Il progetto di demolizione e rifacimento del ponte Morandi deve andare a VIA


Il progetto di nuovo ponte è sottoponibile a VIA ordinaria. Infatti il punto 10 allegato II al DLgs 152/2006 prevede l’obbligo della VIA per le opere relativa ad autostrade. L’uso del termine opere sta a significare che la VIA è obbligatoria non solo per una nuova autostrada ma anche per una opera che intervenga su una autostrada esistente.


Comunque anche non fosse questa la interpretazione prevalente, sicuramente la ricostruzione del ponte ricadrebbe nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA  ai sensi della lettera b) [ NOTA 1] comma 6 articolo 6 del DLgs 152/2006.
Nella procedura di VIA sopra descritta (ordinaria o di verifica di assoggettabilità) rientra anche la demolizione del ponte . Infatti la legge 130  (c.d Decreto Genova) tiene insieme (articolo 1): “demolizione,  la rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei materiali di risulta, nonché  la progettazione,  l'affidamento  e la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del  connesso sistema  viario”.

Non solo ma a mio avviso se si applicano correttamente i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’allegato V della Parte II del DLgs 152/2006 che come è noto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere applicati integralmente  al progetto  (natura,dimensioni, ubicazione) sicuramente la verifica porterebbe alla VIA ordinaria, quindi proprio per evitare perdite di tempo tanto varrebbe avviare subito la VIA ordinaria.  Infatti le dimensioni del progetto sono ovviamente notevoli  e oltretutto il punto 10 dell’allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006 non pone soglie alle opere su autostrade, inoltre la ubicazione del nuovo ponte compresa la demolizione è in un area densamente abitata rendendo inevitabili gli impatti sia del cantiere che post opera.

Ora è vero che il comma 10 dell’articolo 6 del DLgs 152/2006 recita:  Per i progetti o parti di progetti di difesa nazionale o di risposta alle emergenze di protezione civile, il Ministro dell'ambiente  di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali,  dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme sulla VIA, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi”.  A mio avviso, però, l’opera nella situazione attuale non può più essere considerata di protezione civile in quanto l’urgenza è legata alle esigenze del traffico commerciale oltreché ordinario soprattutto e non certo per una situazione di emergenza dove è a rischio nell’immediato la salute e la vita delle persone tipica degli interventi di protezione civile. Comunque, anche su questo aspetto,  la Corte Costituzionale con sentenza 234/2009 ha affermato che non è inibito allo stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore  nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate  alla  protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo; a condizione che lo stato l'autorità competente comunichi alla commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione.
Non solo ma comunque nel caso di esclusione della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 4 articolo 2 della Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, che recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA transfrontaliera ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”. Questo significa che almeno devono essere valutati gli impatti del progetto, deve essere svolta una minima procedura di coinvolgimento del pubblico, devono poter essere imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute pubblica.
D’altronde la legge 130/2018 (conversione in legge del c.d. Decreto Genova) al comma 5 articolo 1 recita: “il   Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonché  dei  vincoli inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea”. Tra questi vincoli ci sono anche quelli delle Direttive UE in materia ambientale sia pure con le deroghe sopra descritte.


Insomma anche in una forma semplificata la procedura di valutazione di impatto ambientale garantirebbe maggiore trasparenza e chiarezza istruttoria nel verificare i rischi ambientali e sanitari legati alla demolizione e ricostruzione del ponte Morandi anche alla luce della confermata presenza di amianto nei piloni rimasti. Siamo ancora in tempo per applicare almeno una procedura  semplificata di VIA? Io penso di si.



[1] 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;”


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