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martedì 22 maggio 2018

Accesso agli atti su abusi edilizi: rientra nella nozione di informazione ambientale


Spesso in materia di accesso alle informazioni ambientali se riferite ad atti di tipo edilizio-urbanistico, le Amministrazioni Pubbliche che li detengono rispondono che questi atti non rientrano pienamente nella nozione di informazione ambientale ai sensi del DLgs 195/2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale QUI).

La sentenza del TAR Campania (Napoli) Sez.VI n.2882 del 30 aprile 2018 (QUI) afferma esattamente il contrario di quanto sopra riportato con particolare riferimento agli atti relativi agli interventi delle Pubbliche Amministrazioni sul fenomeno degli abusivismi edilizi.
La sentenza costituisce un ulteriore tassello per affermare un ruolo attivo delle associazioni e comitati di cittadini sia nell’accedere alle informazioni ambientali di rilevanza edilizia/urbanisticache nella legittimazione ad impugnare gli atti edilizi (sul punto vedi questo altro post che commentava una sentenza del Consiglio di Stato QUI)

In particolare vediamo cosa dice la sentenza del TAR Campania in materia di accesso agli atti edilizi ed urbanistici che possono avere un effetto sull’ambiente




OGGETTO DELL’ACCESSO ANALIZZATO NELLA SENTENZA
Una associazione di tutela dei consumatori ha richiesto alla Regione Campania i seguenti atti:
1. ordinanze di demolizione trasmesse dai Segretari Comunali e dai Responsabili dei Servizi comunali
2. diffide verso le amministrazioni comunali a concludere le azioni repressivie in materia di abusi edilizi
3. atti aventi ad oggetto l'esercizio del potere regionale sostitutivo in caso di inerzia degli enti comunali
4. ogni atto avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi, e di tutela della pubblica incolumità nonché gli atti relativi alla istanza al Genio Militare per la messa a disposizione di mezzi;
5. gli atti aventi ad oggetto richieste di intervento sostitutivo dell’Amministrazione Provinciale



LE MOTIVAZIONI DI RIFIUTO DELL’ ACCESSO DELLA REGIONE  E LA RISPOSTA DEL TAR CAMPANIA

Sulla natura di ispezione generale sull’attività della Regione in materia di abusi edilizi nella richiesta di accesso da parte dei richiedenti
L’obiezione della difesa regionale circa il fatto che vi sarebbe all’origine della richiesta una volontà di esercitare un controllo ispettivo (o addirittura politico) sull’autorità pubblica secondo la sentenza non coglie nel segno. La finalità dell’accesso alle informazioni ambientali (come pure dell’accesso civico generalizzato disciplinato dal d.lg. n. 33/2013) è, infatti, proprio quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali nella materia in questione in un’ottica di massima trasparenza di quanto realizzato dall’autorità pubblica a difesa dell’ambiente.


Sulla nozione di informazione ambientale accedibile rispetto agli atti edilizi/urbanistici
Secondo la sentenza dalla nozione di informazione ambientale [NOTA 1] di cui al DLgs 195/2005 risulta un concetto molto ampio di informazione ambientale accessibile che sicuramente ricomprende (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale la quale eccepisce la mancanza nell’istanza di accesso di un riferimento alle matrici ambientali) le attività poste in essere dalla Regione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Non può dubitarsi del fatto che quest’ultimo abbia un’incidenza diretta sul “territorio” e sul “suolo” (si pensi solo al dissesto idrogeologico) e, in generale, sia idoneo a compromettere l’ambiente.


Sulla necessità di dover chiedere l’accesso ad altri enti che hanno anch’essi potere sostitutivo come la Regione: Soprintendenza, Enti Parco ad es.
Quanto alla questione (posta sempre dalla difesa regionale) del coinvolgimento di altre autorità nella materia de qua e, dunque, dell’esistenza di altri organi sovracomunali deputati ad intervenire in via sostitutiva (quali la Soprintendenza e l’Ente Parco) e, quindi, tenuti a soddisfare la pretesa di accesso qui azionata la sentenza afferma:
1. In primo luogo, la Regione è chiamata a dare riscontro alla domanda di accesso nei limiti degli atti e delle informazioni da essa detenuti.
2. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del citato d.lg. n. 195/2005, nel caso in cui l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso questa ha l’obbligo, qualora conosca l’autorità che detiene l'informazione, di trasmetterla rapidamente a quest'ultima informandone il richiedente ovvero comunicando quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta.


Sulla eccessiva genericità della richiesta di accesso e sull’eccessivo lavoro che costringerebbe l’Ente Pubblico a concedere l’accesso
La Regione ha eccepito di non poter dare riscontro alla richiesta in quanto “generica temporalmente e massiva”, nonché sproporzionata e idonea a costituire un aggravio per l’attività dell’amministrazione.

Secondo la sentenza vero è che la richiedente non ha indicato un arco temporale definito e che ha fatto riferimento a degli adempimenti previsti da un regolamento regionale ormai abrogato; ciò nondimeno, a giudizio del Collegio la Regione avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo le quali prevedono che l’autorità che detiene l’informazione ambientale di fronte a una domanda formulata in maniera eccessivamente generica “può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo la propria collaborazione”.
In altre parole, la Regione a fronte della domanda di accesso come sopra formulata avrebbe dovuto interloquire con la richiedente al fine di meglio perimetrarla anche temporalmente. In questi termini il diniego tacito deve ritenersi illegittimo e va annullato.

Secondo la sentenza nelle proprie difese non ha nemmeno dimostrato che il riscontro alla domanda di accesso di cui è causa, comporterebbe un intollerabile intralcio alla sua normale attività amministrativa (non ha infatti indicato in questa sede quanti interventi sostitutivi vengono effettuati ogni anno dall’amministrazione regionale e quanti dati vengono trasmessi nello stesso arco temporale dalle amministrazioni locali).


Sulla riservatezza dei dati personali contenuti negli atti di repressione degli abusi edilizi
Con riferimento alla riservatezza dei dati personali eventualmente contenuti negli atti richiesti, quali ad esempio quelli recati nelle ordinanze di demolizione, secondo la sentenza afferma che, a parte il rilievo della possibilità per la Regione di oscurarli, vale rammentare che ai sensi del comma 7, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.



[NOTA 1] Si veda il punto 3 articolo 2 del DLgs 195/2005 secondo il quale rientrano nella nozione di informazione ambientale accedibile anche i piani e programmi che incidano non solo sull'ambiente ma anche sul territorio in generale.

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