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domenica 28 gennaio 2018

Area centrale Enel e fusione nucleare, ma il metodo per decidere dove è?

L'area della centrale Enel della Spezia è stata scelta tra le 4 nelle quali dovrebbe essere collocato (previsa selezione apposita) un progetto sperimentale di fusione nucleare (vedi QUI).
Sarò come spesso mi accade controcorrente ma a me interessa, prima ancora che discutere di questo progetto, capire tre cose:
1. come verrà impostata la bonifica dell'area della Centrale Enel. Bonifica a cui è obbligata Enel SpA in quanto soggetto inquinatore
2. quando la centrale se ne andrà sul serio con un progetto chiaro di dismissione presentato ufficialmente
3. se verrà avviata una valutazione di impatto sanitario per capire i danni alla salute prodotti fino ad ora e quindi se la discussione sul futuro dell’area verrà collegata con lo stato reale dell’inquinamento e della salute dei cittadini residenti.


Le suddette questioni devono tenersi insieme alla discussione sul futuro dell’area ecco come:


SUL PRIMO PUNTO: LA BONIFICA DELL’AREA ENEL
Fino ad ora ho letto notizie confuse. L’amministrazione Comunale non si pronuncia. La Provincia non esiste e la Regione pure.

Quale livello di informazione attuale sullo stato di bonifica dell’area della centrale
Da parte Enel lo scorso Marzo uscì, riportata anche dal Secolo XIX, una affermazione per cui secondo documenti Enel ma condivisi dal Comune non ci sarà bisogno di bonificare l’area che ha interessato per anni l’attività della centrale
Il documento in questione è la Relazione di Riferimento (documento previsto dalla normativa sulla AIA, l’autorizzazione che in questo momento permette alla centrale di funzionare). Per il testo della Relazione di Riferimento vedi QUI.  

La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale.
A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie. Insomma questa relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare.

La relazione così conclude: le sostanze pericolose individuate in relazione all’assetto di funzionamento della centrale non comportano possibili contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee escludendo quindi la presenza di sostanze pertinenti cioè di sostanze disciplinate dal decreto n. 272 del 2014 che disciplina le modalità di redazione della Relazione di Riferimento ( vedi QUI).

Tutto bene quindi? No! Il NO si ricava proprio dalla stessa Relazione di Riferimento presentata da Enel. 

Prima di tutto sottolineo come la Relazione non prenda in considerazione le aree attualmente (al momento della stesura della relazione: 2016) interessate da attività di bonifica (carbonili). In realtà questo non risponde al dettato della legge. Se noi andiamo a vedere la definizione di Relazione di Riferimento del DLga 15272006 lettera v-bis comma 1 articolo 5 in essa si afferma: “Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.” Ovvio che qui si fa riferimento alla normativa sulle bonifiche tanto che il concetto è ripreso nel comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies sempre del DLgs 152/2006.

Non solo ma a conferma ulteriore soccorre il concetto di sito interessato dalla Relazione di Riferimento. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione.  

D’altronde se uno confronta l’indice della Relazione di Riferimento di Enel con quello previsto dalle Linee guida della UE (vedi QUI) su come deve essere svolta la Relazione di Riferimento capisce che la Relazione Enel è stata svolta un poco affrettatamente. 

Inoltre viene in gioco  la questione della garanzie finanziarie ai fini della copertura dei costi necessari  per la restituzione dell’area in condizioni ambientalmente sostenibili. Enel afferma in premessa alla Relazione di riferimento di aver versato copia del versamento effettuato ai sensi del Decreto 272 del 2014. Il punto che la normativa è cambiata in materia o meglio è stata specificata dal Decreto 26 Maggio 2016 (vedi QUI) che ha specificamente disciplinato i criteri da tener conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla Relazione di riferimento. Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del DLgs 46/2014).

Infine la Relazione di Riferimento dell’Enel riporta una analisi sul rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa  Seveso III. Sul punto ci sono grosse rimozioni allo stato attuale di adeguamento della centrale Enel a questa normativa e soprattutto alla sua più recente normativa soprattutto in termini di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, per non parlare delle omissioni da parte della Amministrazione Comunale, come ho spiegato QUI.



SULLA NECESSITÀ CHE ENEL FISSI NON SOLO LA DATA DI DISMISSIONE MA PRESENTI UN PROGETTO CHIARO NELLE TEMPESTICHE, NELLE MODALITÀ TECNICHE, NEI COSTI FINANZIARI
Questo aspetto è strettamente legato alla data di scadenza della AIA. Come ho già avuto modo di spiegare la data di  scadenza ex lege dell’AIA non esiste più. Vi invito a leggere, per capire meglio, questo mio post QUI.  Quindi conoscere la data ex lege di scadenza della autorizzazione è fondamentale non tanto perché l'Enel voglia cambiare la data del 2021 (questo non sono in grado certo di valutarlo da solo ci mancherebbe) ma perché la questione della data di scadenza ex lege potrebbe diventare significativa proprio per la questione della bonifica e soprattutto del livello di bonifica da raggiungere.

Infatti a seconda del tipo di bonifica  è ovvio che cambieranno i costi.
Uno scontro sul livello di bonifica da raggiungere tra Enel ed istituzioni potrebbe allungare inevitabilmente la data di scadenza della autorizzazione e questo la legge lo permetterebbe. Magari così non sarà ma è un elemento che va valutato in questa fase o no? Non dobbiamo spiegarlo ai cittadini spezzini questo rischio? Non potremmo attrezzarci per impedire o quanto meno gestire questo possibile rischio, vedi QUI? Dobbiamo sempre subire le strategie dei grandi enti e società non spezzini che hanno spadroneggiato sul nostro territorio per decenni? 



COME IMPOSTARE LA QUESTIONE DELLA BONIFICA DELL’AREA DELLA CENTRALE LEGANDOLA AL FUTURO DELLA STESSA: VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO E SCENARI PARTECIPATI DI CONFRONTO
La questione della bonifica non può essere lasciata soltanto in mano ad Enel o a studi a tavolino scritti da enti lontani dal territorio e basati solo su scenari economico-energetici di taglio nazionale senza tener conto delle specificità del territorio interessato.
Occorre un protocollo di intenti tra tutte le autorità competenti: dai Ministeri Ambiente Salute e Sviluppo Economico a Regione Provincia e Comune capoluogo compreso i Comuni indirettamente interessati come ad es. Arcola.
Questo protocollo deve sviluppare i seguenti punti:  
1. ricognizione di tutta la normativa interferente con bonifiche analizzando specificamente gli spazi che, la vigente normativa e la giurisprudenza della corte di giustizia e nazionale, conferiscono alle amministrazioni pubbliche nell’imporre la bonifica in base al principio chi inquina paga e nel coinvolgere investitori privati: vedi ad es.  QUI
2. buone pratiche di bonifiche di aree con ex centrali a carbone
3. ricognizione dei sistemi di finanziamento europei e anche privati (banche istituti di crediti, fondi) per riconversioni di aree
4. ricognizione di buone pratiche di riconversione di aree industriali assimilabili

Ma insieme con questa impostazione specifica sulla bonifica occorre prima di tutto elaborare  un metodo di valutazione che permetta di definire il quadro di conoscenza necessario per una discussione trasparente  sul futuro dell’area della centrale a partire da una Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario che chiarisca lo stato ambientale e sanitario dell’area (tutta la zona est della città in primo luogo)  per capire prima di tutto il grado di sopportabilità ambientale e sanitaria nei diversi scenari di utilizzo possibili. Sulla base di questa analisi:  
1.  svolgere una verifica sulle modalità di coinvolgimento della industria locale in progetti industriali da economia circolare;
2. elaborare, anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere,  un modello di valutazione per scenari sia sotto il profilo ambientale economico che sociale;
3. condividere, anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere,  un modello di governance partecipata per la elaborazione, valutazione approvazione di un progetto di riuso dell'area ex Enel. Partendo da un accordo tra gli enti interessati che ne definisca i passaggi amministrativi.



INFINE:  COSA DOVREBBE FARE IL SINDACO. 
In relazione al quadro di nuove scadenze e procedure di riesame  dettato dalla normativa sopra descritta il Sindaco ovviamente non può incidere sulle date che sono fissate dalla legge  come pure sulle dismissioni anticipate che sono prodotto di decisioni dei gestori degli impianti. Il Sindaco, però, come massima autorità sanitaria comunale e soprattutto avvalendosi del potere di Parere Sanitario ex normativa AIA può fare tre cose:

1. in quanto massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale spetta a lui avviare la  valutazione di impatto sanitario di cui tratto sopra. Peraltro oltre ad essere utile per la discussione sul futuro dell’area, tale Valutazione servirebbe anche per proporre, prima della dismissione della centrale e se questa si protraesse eccessivamente,  prescrizioni per una revisione dell’AIA ex comma 7  articolo 29-quater del DLgs 152/2006. In modo da garantire da qui alla fine della dismissione reale un regime di funzionamento più cautelativo possibile sotto il profilo ambientale sanitario

2.  avviare un confronto con Enel, anche alla luce delle sentenze di condanna per l’inquinamento prodotto nel passato (VEDI NOTA 1), sul risarcimento del danno ambientale da riconoscere alla città a prescindere dalla bonifica che è invece un obbligo di legge (VEDI NOTA 1). Questo aspetto è stato volutamente rimosso dalla ultima convenzione ((per il testo completo vedi QUI) del Comune di Spezia con Enel (VEDI NOTA 2).

3. chiedere la applicazione di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale, del 27 Ottobre 2014 nel passaggio dove si afferma, in relazione all’allungamento delle date per l’avvio della procedura di riesame dell’AIA, la necessità di un carteggio tra Enel e Autorità Competente (nel caso della centrale spezzina: Ministero Ambiente)dal quale: “… dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidjussioni prestate quale condizioni della efficacia dell’AIA”.  La questione delle fidejussioni è significativa anche ai fini della futura bonifica dell’area. Sul punto il Sindaco dovrebbe altresì chiedere chiarimenti ad Enel e Ministero Ambiente in relazione alle garanzia finanziarie da allegare alla Relazione di Riferimento, documento depositato da Enel che dovrebbe ex lege fare il quadro dell’inquinamento in atto in quell’area, considerato che la normativa sul punto è cambiata come ho spiegato sopra. 


4. chiedere in quale modo è stato rispettato quanto scritto nella lettera che il Ministero dell’Ambiente ha inviato ad Enel in relazione all’adeguamento alle scadenze della nuova versione del DLgs 152/2006 dopo la riforma del 2014. Si afferma in quella lettera che è stata presentata una richiesta di aggiornamento dell’AIA da parte di Enel e che: “entro 1 gennaio 2016 la centrale deve essere adeguata alla nuova versione del DLgs 152/2006”.  Una idea io ce l’ho di cosa voglia dire tutto questo ma è opinione personale, sarebbe interessante sapere ufficialmente cosa ne pensa il Sindaco  e ovviamente Enel e Ministero dell’Ambiente.


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NOTE A MARGINE

NOTA  1 La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani,  (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”. 
Sulla base di quella perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità per le ripetute emissioni anomale. 
Nel procedimento penale relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi termici), stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della relativa convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione commissionata dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla azione dell’allora Avvocato Civico Accordon che nel  Marzo 2000 aggiornava i costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale nel nostro territorio.

NOTA 2  La Convenzione limitandosi a chiedere qualche generico finanziamento alle fonti rinnovabili e ad una limitata attività di formazione e ricerca rimuove il problema del risarcimento del danno ambientale prodotto dalla centrale  al nostro ecosistema e alla nostra economia soprattutto marina.  
Tutto ciò avviene quindi  in totale violazione del principio chi inquina paga come tradotto dalla Direttiva sul risarcimento danno ambientale e dalla più recente giurisprudenza, ad esempio TAR Campania 3727/09: “ Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.". 
Questo articolo 6 ci porta lontani anni luce dalla interpretazione prevalente nella UE del principio chi inquina paga; dove questo principio (proprio perché distinto specificamente nel Trattato di funzionamento delle Istituzioni UE)  assume i caratteri di principio orizzontale: 
1. la precauzione deve ispirare l’azione preventiva 
2. l’azione preventiva  deve essere preferita alla correzione 
3. la correzione alla fonte degli inconvenienti ambientali deve imporsi rispetto alle forme di risarcimento per equivalente
4. il risarcimento del danno fondato sui meccanismi della responsabilità civile riveste la funzione di strumento di chiusura del sistema in grado di fornire un minimo di protezione a tutte le situazioni non altrimenti  tutelabili.

In altri termini il principio chi inquina paga se correttamente applicato e introdotto nella Convenzione in esame avrebbe costituito lo strumento  di chiusura dei principi tipici dell’AIA a cominciare da quello di precauzione della specificità del sito. 
Vale a dire che 
1. definiti scientificamente il  danno ambientale e le criticità sanitarie del sito interessato dalla centrale (principio di specificità del sito) 
2. applicate misure di modifica del modello gestionale dell’impianto in chiave di  tutela sanitaria (principio di precauzione)
3. si passava a  quantificare il danno ambientale sotto il profilo socio economico e su questa base si andava ad elaborare una proposta di convenzione (principio chi inquina paga)
Che non ci sia la volontà di applicare questo successione istruttoria,  peraltro perfettamente ammessa dalla legge vigente,  lo dimostrano le premesse della bozza di convenzione dove non solo si rimuovono tutte le problematiche incidentali emerse  in decenni di funzionamento della centrale ma soprattutto si  accettano le dichiarazioni di principio di Enel su interventi di risanamento ambientale in gran parte non realizzati come ha dimostrato molto bene il Comitato Spezia via dal carbone nei suoi documenti ufficiali e nei suoi esposti, nonché nel suo comunicato sulla bozza di Convenzione. 

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