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mercoledì 6 luglio 2016

Impatti Ambientali: come concludere una Inchiesta Pubblica

Negli ultimi tempi nella Regione Liguria sono state avviate molte Inchieste Pubbliche in relazione a procedimenti di Valutazione (VIA - VAS) e autorizzazione di interventi ed impianti potenzialmente inquinanti.
 
M riferisco:
1. alla Inchiesta Pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) del Piano Spiagge di Marinella (già conclusa ma oggetto di un ricorso dl Comune di Sarzana)
2. alle Inchieste Pubbliche in corso sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto di discarica di Saturnia (La Spezia), sul progetto di piattaforma container di Vado (Savona), sul progetto di biodigestore di Isola dl Cantone (Genova), tutt’ora in corso.

L’Inchiesta Pubblica è prevista dalle leggi regionali liguri in materia di VIA e VAS ma non è regolamentata minimamente nel suo svolgimento effettivo.  Tutto questo può produrre problematiche di trasparenza  e di efficace conclusione della Inchiesta creando quindi un ulteriore elemento di sfiducia tra cittadini e istituzioni. Problematiche in questo senso stanno emergendo o sono emerse nelle Inchieste di Vado e Isola del Cantone ad esempio.

Sul buon funzionamento della Inchiesta Pubblica sono già intervenuto in altri post del mio blog ( vedi QUI).

Volevo brevemente, in questo nuovo post, portare un ulteriore contributo, fondato sulle esperienze concrete di Inchieste Pubbliche a cui ho partecipato in Toscana,  sulle modalità di conclusione della Inchiesta Pubblica. Passaggio quest’ultimo molto delicato perché si tratta del momento in cui si deve dimostrare, da parte del Presidente e del Comitato della Inchiesta[1], di avere acquisito e inserito nel Rapporto Finale tutti gli scenari, le osservazioni, i suggerimenti e le criticità emerse dalle varie Udienze.


Condividere  il Rapporto Finale della Inchiesta Pubblica non significa approvazione dello stesso nella Udienza Finale come se le Udienze della Inchiesta o l’Inchiesta stessa fosse considerata un organo collegiale che delibera  a maggioranza .

Condivisione del Rapporto Finale significa che tutti i partecipanti alla Inchiesta devono vedere riconosciuto ( nei limiti delle inevitabili sintesi) il proprio punto di vista, espresso nelle Udienze e/o nelle memorie scritte presentate durante i lavori della Inchiesta ; punto di vista che dovrà essere riportato in modo da non stravolgerne significato e finalità.

In tal senso occorre precisare che il Rapporto Finale è costituito:
1. da parti che possono essere oggetto di modifica automatica sulla base di richieste precise dei partecipanti alla Inchiesta : Bilancio delle Osservazioni e Bilancio delle Udienze che si limitano a riportare sinteticamente e sistematicamente [2] quanto espresso dai partecipanti alla Inchiesta Pubblica
2. da parti che possono essere modificate solo per decisione del Comitato della Inchiesta Pubblica:  Storia del procedimento, Storia del Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso


Considerato quanto sopra si precisa  che fino alla Udienza Finale deve essere fornita la possibilità al pubblico partecipante di presentare:
Richieste di Conformità scritte[3] di sostituzione delle parti relative al Bilancio delle Osservazioni e al Bilancio delle Udienze, nel caso in cui queste non riportino fedelmente il punto di vista del soggetto o del singolo cittadino interveniente.
Richiesta di Precisazione Tecnica  in cui si sottolineano eventuali inesattezze tecniche a amministrative riportate nel Rapporto Finale
Memoria di Contestazione scritta nel caso in cui non si condivida l’impianto metodologico complessivo del Rapporto Finale  comprese quindi anche le parti diverse dai Bilanci e cioè : Storia del procedimento, Storia del Conflitto, Ragioni della Inchiesta Pubblica, Bilancio del Consenso

Relativamente  alla  Richiesta di Conformità la Commissione provvederà a modificare la parte dei due Bilanci prendendo semplicemente atto della richiesta stessa.
La Richiesta di Precisazione Tecnica  potrà ,a giudizio della Commissione , essere utilizzata per modificare il Rapporto se condivisa alla unanimità dai membri della Commissione, oppure allegata automaticamente al Rapporto finale in una apposita sezione relativa agli Atti di Contestazione del Rapporto Finale 
La Memoria di Contestazione verrà allegata automaticamente al Rapporto finale nella sezione relativa agli atti di contestazione del Rapporto Finale.

I documenti di cui sopra potranno anche essere illustrati nella Udienza finale secondo tempi regolamentati dal Presidente nel rispetto della funzionalità e della massima trasparenza dei lavori della Udienza.

Si ricorda infine che le parti di Rapporto Finale oggetto di elaborazione autonoma da parte del Comitato della Inchiesta Pubblica sono oltre che quella in precedenza citate anche le note a piè di pagina presenti in tutto il Rapporto  che si riferiscono a chiarimenti tecnico – giuridici ritenuti necessari,da parte dei membri del Comitato, al fine di una completa interpretazione/valutazione del Rapporto Finale da parte sia della Autorità competente al giudizio di VIA che del pubblico interessato.






[1] Supporta e verifica il lavoro del Presidente al fine di garantire il massimo rispetto di quanto emerso dalle Udienze all’interno del Rapporto Finale. Deve essere  rappresentativo sia della comunità locale  (Comitati e associazioni) che delle sue articolazioni istituzionali interessate dal procedimento di VIA (Comuni) nel caso in cui non costituiscano soggetto promotore del progetto oggetto della Inchiesta.  
[2] La sistematizzazione segue unicamente le liste di controllo delle norme tecniche sulla VIA, come quelle della Regione Liguria, sulla base delle quali la Autorità Compente predispone il Rapporto interdisciplinare sull’impatto  di cui il Rapporto Finale e il Parere Finale della Inchiesta Pubblica sono parti integranti
[3] Per richiesta scritta si può intendere sia un testo inviato via fax o via mail ma anche un testo a penna presentato la sera stessa della Udienza Finale .

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