SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

sabato 23 luglio 2016

Biodigestore Isola del Cantone GE: paciughi e ambiguità di Regione e Città Metropolitana

La vicenda del Biodigestore [1] previsto in località Isola del Cantone in provincia di Genova oltre agli aspetti strettamente ambientali che vedono praticamente tutta la comunità locale, Comuni interessati compresi, contrari a questo progetto, ha degli aspetti procedurali e quindi strettamente politico amministrativi inquietanti. In questo post ricostruisco i passaggi amministrativi principali di questa vicenda che tutt’ora non è chiusa mancando ancora sia il giudizio di VIA che la successiva autorizzazione.
Vale però la pena approfondire lo stato dell’iter in corso perché indicativo di un modo di procedere dell’Ente Regione ma anche in questo caso della Città Metropolitana di Genova (ex Provincia) che dimostra la confusione, la superficialità ma anche la ambiguità con la quale vengono gestiti i processi decisionali a rilevanza ambientale in Liguria. Tutto questo peraltro in un caso come quello qui esaminato dove è in corso una Inchiesta Pubblica a dimostrazione che anche quando si apre al coinvolgimento del pubblico la Pubblica Amministrazione competente continua a muoversi su due piani paralleli che rischiano di non incontrarsi mai: quello apparente della partecipazione e quello reale delle decisioni prese nel chiuso delle stanze.


Vediamo perché il caso del Biodigestore di Isola del Cantone rientra pienamente in questa logica…


LE AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA RISPOSTA DELL’ASSESSORE ALL’IRI DEI CONSIGLIERI REGIONALI 5STELLE SULLA PROCEDURA SEGUITA FINO AD ORA PER IL BIODIGESTORE DI ISOLA DEL CANTONE

Carenze di motivazioni nell’annullamento della procedura di VAS
Nella risposta  dell'Assessore (vedi QUI) si afferma che la VAS non sarebbe stata annullata.  In realtà non sono nei consiglieri regionali di 5stelle, ne i cittadini contrari all’impianto e ne tanto meno il Comune di Isola del Cantone ad avere sostenuto  che la procedura di VAS era annullata ma lo ha sostenuto il responsabile del procedimento di VAS della Regione, basta guarda questo link QUI.


Quanto al Comune di Isola del Cantone che, sempre secondo la risposta dell’Assessore,  non avrebbe sollevato la contestazione sulla mancanza di compatibilità urbanistica del progetto questo è falso perché nelle sue osservazioni di cui riportiamo uno stralcio risulta con chiarezza quanto segue: 
Il progetto dell’impianto comporta: “una variante urbanistica sia al PRG vigente, sia al PUC adottato e l’opera rientra nell’allegato 3 della L.R. 38/1998, si rende necessario sottoporre il progetto a Verifica di Assoggettabilità alla VAS.” Così afferma il documento Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS ai sensi della L.R. 32/2013 (pagina 4) PRESENTATO DAGLI STESSI COMMITTENTI DELL’IMPIANTO.  la documentazione si trova nel sito della Regione sezione procedimenti di VIA in corso). 

In realtà essendo il progetto, come peraltro afferma la frase sopra citata dal Rapporto Preliminare, sottoposto a procedura di verifica di VIA, la variante deve essere sottoposta automaticamente a VAS ordinaria saltando la procedura di verifica.

Invece ad un certo punto e senza adeguata motivazione la procedura di VAS viene annullata (termine tutt’ora presente nel sito della Regione sezione procedimenti VAS conclusi) e qualche mese dopo si avvia la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Secondo la legge regionale 32/2012 (comma 6 articolo 13)  il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS deve così concludersi: “L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti.”. 
Nel caso in esame invece l’annullamento assume un significato non chiaro e totalmente irrituale visto che l’annullamento costituisce procedura tipica dell’ istituto della autotutela in relazione a provvedimenti emessi, non a procedimenti in corso,  che richiederebbe invece semmai un atto di archiviazione comunque motivato.

Nel passaggio dalla procedura di VAS a quella di VIA scompare la necessaria variante al PUC.
Ma c’è di più perché quello che appare contraddittorio è che mentre nel Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del 2013 si affermava (pag. 31) che: “Il PUC adottato invece individua per l’area una destinazione di tipo produttivo compatibile con il progetto in esame, pur con un perimetro leggermente diverso da quello necessario per la realizzazione del progetto.”,   al contrario questo riferimento nello Studio di Prefattibilità Ambientale per la verifica di VIA, presentato nel giugno 2015 invece non esiste più (si veda a pagina 35). 
Quanto sopra era quello che il Comune di Isola del Cantone nella sue osservazioni in sede di procedura di VAS e poi di Verifica di  VIA affermava nel settembre del 2015 quindi ben prima che il settore Urbanistica della Regione contestasse la procedibilità. 



IL PARERE DI IMPROCEDIBILITÀ DEI SETTORI PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA DELLA REGIONE
Ad un certo punto nel procedimento di VIA ordinario (in piena Inchiesta Pubblica) i settori urbanistica e pianificazione della regione in data 13 maggio 2016 esprimono un Parere (vedi QUI) nel quale si dichiara che la Commissione di Lavoro CT36 del Settore Urbanistica in relazione al procedimento di VIA in oggetto ha deciso di non produrre un ulteriore pare in merito in quanto “permangono i rilievi di improcedibilità, già espressi in precedenza” in quanto il progetto in esame non è previsto dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Questo parere viene addirittura condiviso nella  risposta dell'Assessore la conferma che il settore Urbanistica della Regione dichiara non procedibile la VIA per incompatibilità urbanistica..
Ciò, più in generale,  a conferma dell’indirizzo del Consiglio di Stato con sentenze  n.3119/2015 e 5658 del 11/12/2015 ha confermato la necessaria compatibilità urbanistica degli impianti di gestione rifiuti che non può essere aggirata da varianti automatiche.  In particolare secondo queste sentenze anche nel caso di sola variante al piano urbanistico locale la conseguenza della interpretazione del Consiglio di Stato è che nella procedura di VIA occorrerà che l’impianto venga valutato anche in rapporto agli strumenti di pianificazione sovraordinati e avendo sempre chiari i paramenti ambientali e di tutela del paesaggio che rientrano pienamente nella materia governo del territorio. In altri termini se il progetto di impianto va in variante ai piani sovraordinati deve essere sottoposto a VAS, se non va in variante a questi, la variante automatica al piano urbanistico locale dovrà essere comunque oggetto di attenta valutazione in sede di VIA.
Tutto questo conferma quanto già emerso in sede di procedimento di VAS sulla necessità di una variante al Piano regolatore comunale, Procedura di VAS immotivatamente annullata come visto sopra.



IL SETTORE VIA NON ACCOGLIE IL PARERE DI IMPROCEDIBILITÀ MA CHIEDE UN PARERE AGLI AFFARI GIURIDICI PER SMENTIRE I COLLEGHI
Di fronte al Parere di improcedibilità dei settori Urbanistica e Pianificazione della Regione,  il Comune di Isola del Cantone con lettera del 18 maggio 2016 (vedi QUI) sottolinea, citando il suddetto Parere, la inevitabile chiusura del procedimento e richiede una presa d’atto specifica del settore VIA della Regione.

Il Parere del servizio Affari Giuridici del settore Pianificazione della Regione
A sua volta il settore VIA invece che dichiarare la improcedibilità in modo del tutto irrituale ha chiesto un parere al servizio Affari Giuridici del settore pianificazione della Regione. In questo parere rilasciato lo scorso 16 giugno 2016 (vedi QUI)si afferma testualmente “Nel caso di impianti rientranti nel campo di applicazione del procedimento di autorizzazione unica disciplinato dal richiamato art. 29 della l.r. n. 16/2008 e s.m. il presupposto per l'attivazione delle procedure di VIA è pertanto da individuarsi nell'avvenuto avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della competente Amministrazione Provinciale (o Metropolitana)
Ciò non trova alcun fondamento nella normativa nazionale di riferimento (linee guida Decreto Ministeriale 10/9/2010) non derogabili a livello regionale vedi sentenza Corte Costituzionale 119/2010[2]. Non solo ma tale affermazione appare in contrasto con gli indirizzi del Consiglio di Stato che affermano con chiarezza la distinzione tra le due procedure e la necessità che la VIA preceda sempre l’autorizzazione unica e che senza il giudizio di VIA la autorizzazione unica non possa essere rilasciata.
Aggiunge poi il parere degli Affari Giuridici del settore Pianificazione: “la pronuncia di VIA risulti favorevole, il rilascio del provvedimento di autorizzazione può in astratto comportare anche l'approvazione delle varianti alla disciplina urbanistica e/o territoriale o delle deroghe eventualmente necessarie per la realizzazione dell'impianto”.  In realtà essendo distinti i procedimenti ciò non risulta possibile nel senso che prima di tutto, essendo la VIA preliminare al rilascio della autorizzazione unica, occorre nel procedimento di VIA verificare preventivamente la conformità urbanistica del progetto.
Peraltro sono proprio le stesse norme tecniche regionale sulla procedura di VIA a confermare che occorre una verifica della compatibilità urbanistica dell’area quale premessa procedurale non oggetto di valutazione sotto il profilo dell’impatto, perché questo è compito della VAS (però annullata inopportunamente nel caso in esame), ma oggetto di esame preliminare per il regolare svolgimento del procedimento di valutazione e poi di successiva autorizzazione.
Si vedano in questo senso:
Punto 2 articolo 2 della DGR 1660/2013: “Nel caso in cui, a seguito dell’avvio del procedimento di VIA, l’istruttoria evidenzi l’inammissibilità dell’intervento per contrasto con disposizioni di legge o con normative di varia natura, la procedura di VIA si conclude con un provvedimento che, senza esprimersi nel merito della compatibilità ambientale dell’intervento proposto, dà atto dell’inammissibilità dell’intervento stesso
Punto 2 articolo 4 della DGR 1660/2013: “Il Comune esprime il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistica dell’opera.”
Punto 4 articolo 5 della DGR 1660/2013:  “Il quadro di riferimento programmatico dello Studio di Impatto Ambientale prende in esame la compatibilità dell’opera con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e contiene l’individuazione di eventuali vincoli presenti sull’area interessata (vincoli paesistici, naturalistici storico-artistici, archeologici, idrogeologici, demaniali, di servitù pubbliche o di altre limitazioni all’uso della proprietà). Con riferimento all’art. 2 punti 7 e 8 della l.r. 38/98 e s.m.i., deve essere in particolare verificato, ai fini della procedibilità, che le opere siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, o sia avviata idonea procedura concertativa.


Le due lettere  del dirigente della Provincia di Genova sulla improcedibilità della istanza di Autorizzazione Unica per il biodigestore
A conferma di quanto sopra si veda il parere della dirigente della Provincia di Genova del 15 luglio 2014 (vedi QUI) che afferma testualmente quanto segue: “L’esame della documentazione allegata alla istanza ha evidenziato criticità che necessitano approfondimenti istruttori inerenti l’eventuale assoggettamento a VAS dell’intervento in oggetto. Si richiede inoltre alla società proponente  ed alla Regione Liguria analogo approfondimento istruttorio in merito all’eventuale assoggettamento anche alla procedura di screening di VIA del progetto stesso… In considerazione di quanto sopra esposto, con la presente si comunica pertanto l’improcedibilità della istanza fino al ricevimento delle informazioni indicate

Parere degli Affari giuridici del settore Ambiente
Invece secondo il parere degli Affari Giuridici del settore Ambiente sempre del 16 giugno 2016 si legge: “ Dalla nota della Provincia di Genova prot. n. 78063 del 11 agosto 2014, a firma della Dott.ssa Brescianini, trasmessa alla società ENERGA s.r.L, attuale proponente, emerge, infatti, che la procedura concertativa relativa al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 29 L.r. n. 16/2008 risulta, infatti, avviata”.
Insomma nel giro di meno di un mese nel 2014 il procedimento è dichiarato prima improcedibile poi procedibile con due atti dello stesso ente e della stessa dirigente. Questo nonostante all’epoca in cui furono rilasciati non era sicuramente stata avviata la procedura di verifica di VIA mentre quella di VAS è stata avviata in contemporanea quasi alla richiesta di chiarimenti del luglio 2014. 
Non solo ma  a prescindere dalle date (comunque significative sotto il profilo della logica procedimentale di questo caso) e dalla assoluta mancanza di motivazioni sul repentino cambiamento di valutazione giuridico amministrativa, risulta chiaro dalle due lettera della Provincia di Genova come la questione dell’avvio dei due procedimenti di VIA e VAS sia dirimente per la procedibilità della autorizzazione unica a conferma della non fondatezza delle tesi del servizio  Affari Giuridici dei settori Pianificazione e Ambiente che guarda caso non citano la lettera della Provincia del luglio 2014 ma solo quella dell’agosto. .


LA QUESTIONE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Ma c’è di più c’è la questione della Autorizzazione Integrata Ambientale l’impianto in oggetto è assoggettabile oltre che a VIA anche ad Autorizzazione Integrata Ambientale.  Si vedano i punti 7 e 8 dell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 512/2006, che si riportano di seguito:
7. Relativamente allo smaltimento  dei  rifiuti  non  pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad  una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, si specificano le seguenti attività assoggettate ad AIA: 1) trattamento biologico;  2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;  5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicoli fuori uso e relativi componenti.
8. Relativamente al recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento,  di rifiuti non pericolosi, con  una  capacità  superiore  a  75 Mg al giorno, sono soggette ad AIA le seguente attività  (con esclusione attività di trattamento delle  acque  reflue urbane) disciplinate al paragrafo  1.1  dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico;  2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista  unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.”

L’impianto in oggetto, se rientrasse nella categoria 8, avendo una soglia di 90 tonnellate giorno sembrerebbe non suscettibile di applicazione della AIA, ma come risulta dal progetto la attività di digestione anaerobica è preceduta da una attività di: · pre-trattamento del rifiuto in ingresso, con macchinari per la separazione di impurità e materiali non fermentescibili (ad esempio, plastica, altri scarti inerti), da inviare a recupero e/o in discarica autorizzata;”. Quindi la soglia resta quella delle 75 tonnellate. Se poi la categoria fosse la 7 comunque l’AIA sarebbe applicabile a prescindere dalla questione della presenza “unica” del digestore”.

Se l’AIA come si sostiene sopra è applicabile al progetto in esame devono comunque essere rispettati, all’interno della istruttoria che deve condurre alla emanazione della autorizzazione unica ex articolo 12 DLgs 387/2003,  i requisiti fondanti dell’AIA:
1. i contenuti della domanda di AIA
2. le specifiche condizioni per il rilascio dell’AIA
3. le prescrizioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili applicabile all’impianto in questione
4. le prescrizioni sanitarie del Sindaco all’interno del proprio parere rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.

Peraltro un riferimento al rispetto dei requisiti dell’AIA all’interno del rilascio dell’Autorizzazione Unica ex articolo 12 del DLgs 387/2003 è contenuto nella Circolare del Ministro dell’Ambiente  del 27/10/2014 in riferimento agli impianti esistenti in relazione al comma 2 [3] articolo 29 del DLgs 46/2014 afferma: “ 14. Si chiarisce che all’articolo 29 comma 2 del DLgs 46/2014 il riferimento al caso in cui <<l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento>> si riferisce alle installazioni IPPC che, in forza di norme speciali, non debbono essere autorizzate con le procedure di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del DLgs 152/2006, poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA, quale l’autorizzazioni ai sensi del DLgs 387/2003[4]



NON CONFORMITÀ  AL PIANO REGIONALE RIFIUTI DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE PER ISOLA DEL CANTONE

I criteri di localizzazione degli impianti secondo Piano regionale
Il parere del servizio Aria, Clima, Rifiuti del 22 aprile 2016 ha affermato che “…… si precisa che la localizzazione di un impianto di digestione anaerobia nel territorio di un Comune a bassa produzione specifica di rifiuto di per sé non costituisce un fattore ostativo alla sua realizzazione

Intanto andiamo a vedere se tra i fattori o criteri ostativi e penalizzanti del Piano Regionale rientra o meno il caso in esame

In realtà se andiamo ad esaminare il Piano Regionale tra i criteri penalizzanti generali che quindi giocano contro la realizzazione di impianti come quello in oggetto in siti come quello di Isola del Cantone c’è anche (pagina 333):
1.Aree all’interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di rispetto di almeno 500 m rispetto al perimetro dell’impianto
2. Aree caratterizzate da superamento delle emissioni in atmosfera, inserite in
zone soggette a programmi di risanamento”.


Cosa affermano i documenti presentati dai proponenti del progetto di biodigestore
La relazione allegata alla istanza di Autorizzazione Unica (AU) a pagina 5 afferma che: “l’area in cui è prevista la realizzazione dell’intervento è situata nel Comune di Isola del Cantone, in Località Camposaragna, a circa 2,5 km a nord dal centro abitato, lungo la Strada Statale 35, in prossimità dell’area industriale ai piedi di Mereta”. 
La distanza dalle frazione abitate dichiarata sopra non coincide con la realtà come risulta dall’ALLEGATO 2 alla presente relazione. Le distanze dalla frazione abitata di Prarolo non sono superiori ai 450 metri.
Peraltro quanto affermato nella relazione allegata alla istanza di AU  è in contraddizione con quanto affermato nella relazione per la valutazione di impatto acustico  allegata alla istanza di AU (pag.13) nella quale si afferma testualmente che la postazione n. 4 di rilevazione delle misure acustiche: “Si trova in corrispondenza delle abitazioni dell’abitato di Prarolo più prossime all’area di intervento e comunque posti ad una distanza di metri 500 dalla stessa.”
Il documento Valutazione previsionale d’impatto sulla qualità dell’aria delle emissioni gassose - allegato alla istanza di AU, alla pagina 15, relativamente alle simulazioni sugli odori per le frazioni di Mereta e Prarolo, fa riferimento a distanze dall’impianto rispettivamente di 650 m.  e 450 m.
La relativa vicinanza della suddetta frazione abitata dal sito proposto per l’impianto in oggetto costituisce una criticità trasversale a tutte quelle elencate in precedenza.
A titolo di esempio e citando solo la criticità delle potenziali emissioni odorigene si rileva come la norma Lombarda (citata in precedenza) prevede poi come raggio di potenziale impatto rischioso dalle emissioni odorigene quello dei 500 metri di distanza dell’impianto da unità residenziale. Si tratta di un limite cautelativo ovviamente, peraltro  fissato per i nuovi insediamenti previsti o già previsti al momento della installazione dell’impianto, ma nel caso in esame gli insediamenti sono già presenti.


I criteri sulla tipologia degli impianti da realizzare secondo il Piano regionale
Secondo il Piano Regionale (pagina 265): “i Comuni caratterizzati da una bassa produzione specifica (<50 ton/Km2 anno) di rifiuti urbani dovranno prevedere ed organizzare la raccolta e il trattamento della frazione umida finalizzandole a processi di compostaggio di prossimità.”

Secondo il Parere del servizio Aria, Clima, Rifiuti del 22 aprile 2016: “L’indirizzo citato non ha a che fare con la localizzazione di impianti di gestione rifiuti oggetto di pianificazione, materia  di competenza delle Province in base all’articolo 197 del DLgs 152/2006, le quali provvederanno nei termini previsti dalla normativa settoriale, in attuazione dei criteri localizzativi (escludenti, penalizzanti e preferenziali) indicati dal Piano Regionale
Premesso che come visto sopra anche i criteri localizzativi del Piano regionale pongono problemi di coerenza con il sito individuato per l’impianto in oggetto, in realtà la affermazione contenuta nel suddetto Parere non è fondata  sia dal punto di vista letterale del testo del Piano Regionale sia dal punto di vista della vigente normativa generale.

Infatti sotto il profilo letterale il Piano Regionale  in relazione ai Comuni con bassa produzione specifica di rifiuti urbani afferma a pagina 265: “In tali comuni non si prevede nessun impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) o trattamento digestione anaerobico (DANA), ma in tali territori e previsto appunto che i comuni gestiscano e provvedano a trattare in loco o in prossimità tutta la frazione organica umida da raccolta differenziata, mentre le altre frazioni differenziate ed indifferenziate saranno trasferite presso i centri di raccolta più vicini e precisamente la raccolta differenziata presso gli specifici centri di raccolta mentre la frazione indifferenziata presso l’impianto di area più vicino.”

Da un punto di vista normativo il Parere del servizio Aria, Clima Rifiuti non tiene conto di quanto espresso non solo dall’articolo 197 del DLgs 152/2006 ma anche dall’articolo 199 del DLgs 152/2006 secondo il quale il Piano Regionale prevede:
“…d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;…..
l) i criteri per l'individuazione, da Parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”.


CONCLUSIONI: UNA DOMANDA...
Comunque la pensiate sulla validità ambientale, tecnologica, economica dei biodigestori vi sembra che quello descritto sopra sia un modo di procedere accettabile da parte di Amministrazioni Pubbliche votate e pagate dai cittadini? 



[1] , si tratta di un impianto per il trattamento, la trasformazione mediante digestione anaerobica e la lavorazione di rifiuti costituiti dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (“F.O.R.S.U.”, per brevità “FORSU”), e/o altri materiali organici compatibili ai fini della produzione di biogas ed energia, quali i rifiuti speciali non pericolosi. Pertanto, la tipologia dell'impianto è costituita da un digestore anaerobico di F.O.R.S.U. e speciali non pericolosi, volto alla produzione di biogas utilizzato in motogeneratore dedicato alla produzione di energia elettrica.

[2] la Corte Costituzionale (sentenza 26 marzo 2010, n. 119) in materia di procedure programmatorie e autorizzatorie per impianti energetici da fonti rinnovabili ha altresì precisato che:
1.E’ lo stato nella materia energia a determinare i principi fondamentali a cui le Regioni devono attenersi nel legiferare, 2. l’efficiente approvvigionamento e la gestione delle fonti energetiche presso i diversi ambiti territoriali sia da considerare preminente anche rispetto alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, 3. non è consentito alla Regioni provvedere autonomamente all’individuazione dei criteri relativi al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, 4.  resta la competenza regionale a verificare su ogni singolo impianto soggetto ad autorizzazione, l’effettivo rispetto della normativa ambientale dell’area ove esso sorge

[3] “2.  I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della  autorizzazione  integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo  III-bis  della  Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio  debba  essere  autorizzato  con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.”

[4] Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

Nessun commento:

Posta un commento