1. sono state violate le prescrizioni di dragaggio sistematicamente e più volte sia per il Molo Garibaldi che per il Molo Fornelli;
2. la attività svolta anche nel Molo Fornelli non era di mero dragaggio ma anche di bonifica, perchè come peraltro avevo spiegato più volte nel mio blog, non bisogna confondere la mappa con i soli due colori (rosso e verde) da quella con tre colori (rosso, giallo e verde), la prima distinguere aree da bonificare o meno, la seconda invece le aree con diversi livelli di inquinamento e primi due colori (rosso e giallo) fanno riferimento ai superamenti dei limiti degli inquinanti e questo vale anche per il Molo Fornelli.... di seguito riproduco le due mappe che sono ovviamente sintetiche.....ma su questo tema sarà il caso di approfondire prossimamente con apposita analisi;
3. difficile pensare che la condotta abusiva d cui al punto 1 sia stata condotta senza consapevolezza e quindi in modo potenzialmente doloso e il reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis è reato punito a titolo di dolo, l’ipotesi colposa è sanzionata dall’art. 452-quinquies.
Il provvedimento per le sommarie indicazioni che ho potuto trarre per ora non ha invece riconosciuto l'applicabilità del reato di inquinamento ambientale in termini di dimostrato danno ambientale eventualmente prodotto dalle sopra citate violazioni delle prescrizioni di dragaggio.
Su questo aspetto si tornerà nel proseguo della inchiesta quando non solo le parti avranno potuto leggere il testo del provvedimento del tribunale del riesame.
Intanto però una riflessione urge svolgere. Relativamente alla definizione dell'evento conseguenza della condotta abusiva che fa applicare il reato in questione, il nuovo articolo 452-bis del Codice penale afferma che per realizzarsi tale fattispecie di reato la condotta abusiva deve cagionare la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di (anche una sola) matrice ambientale o dell’ecosistema.
Ampia dottrina, visto che in materia la giurisprudenza non sussiste ancora in misura adeguata, ha avuto modo di chiarire che per definire questa compromissione significativa dell'ambiente non servono dati numerici ma piuttosto una analisi qualitativa, utilizzando vari indici, tra questi uno può essere la frequenza e l'ampiezza degli sforamenti dei valori soglia o la frequenza e gravità delle violazioni delle prescrizioni...... Ora è indiscutibile che questo indice si sia realizzato nella vicenda in esame e che quindi questo elemento anche se non è stato adeguatamente preso in considerazione dal tribunale del riesame, potrebbe rilevare insieme con altri nel proseguo della inchiesta.
CONCLUSIONI
Tutto quanto sopra produce intanto una riflessione generale. Chi ha svolto i dragaggi ha sistematicamente e in tempi e luoghi diversi violato le prescrizioni e lo ha fatto volontariamente quindi non casualmente o per mera distrazione, che tutto questo abbia prodotto anche un danno ambientale reale starà all'inchiesta in corso dimostrarlo come ovviamente l'applicabilità del reato di inquinamento ambientale. Ma due domande vengono spontanee:
la prima quando violavano le prescrizioni di dragaggio producendo fuoriuscite anomale di fanghi i gestori del cantiere avranno avuto il dubbio che così facendo potevano produrre un danno irreversibile all'ambiente e al nostro Golfo?
la seconda: le autorità preposte di fronte a queste sistematiche violazioni perchè non hanno fermato i dragaggi e non hanno avviato una revisione completa delle tecniche di dragaggio come peraltro indicava come prescrizione ulteriore il progetto di Bonifica approvato nel 2006 per l'interno golfo spezzino?
Due domande che richiederebbero risposte che vanno anche al di la della inchiesta penale o no?
2. la attività svolta anche nel Molo Fornelli non era di mero dragaggio ma anche di bonifica, perchè come peraltro avevo spiegato più volte nel mio blog, non bisogna confondere la mappa con i soli due colori (rosso e verde) da quella con tre colori (rosso, giallo e verde), la prima distinguere aree da bonificare o meno, la seconda invece le aree con diversi livelli di inquinamento e primi due colori (rosso e giallo) fanno riferimento ai superamenti dei limiti degli inquinanti e questo vale anche per il Molo Fornelli.... di seguito riproduco le due mappe che sono ovviamente sintetiche.....ma su questo tema sarà il caso di approfondire prossimamente con apposita analisi;
3. difficile pensare che la condotta abusiva d cui al punto 1 sia stata condotta senza consapevolezza e quindi in modo potenzialmente doloso e il reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis è reato punito a titolo di dolo, l’ipotesi colposa è sanzionata dall’art. 452-quinquies.
Il provvedimento per le sommarie indicazioni che ho potuto trarre per ora non ha invece riconosciuto l'applicabilità del reato di inquinamento ambientale in termini di dimostrato danno ambientale eventualmente prodotto dalle sopra citate violazioni delle prescrizioni di dragaggio.
Su questo aspetto si tornerà nel proseguo della inchiesta quando non solo le parti avranno potuto leggere il testo del provvedimento del tribunale del riesame.
Intanto però una riflessione urge svolgere. Relativamente alla definizione dell'evento conseguenza della condotta abusiva che fa applicare il reato in questione, il nuovo articolo 452-bis del Codice penale afferma che per realizzarsi tale fattispecie di reato la condotta abusiva deve cagionare la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di (anche una sola) matrice ambientale o dell’ecosistema.
Ampia dottrina, visto che in materia la giurisprudenza non sussiste ancora in misura adeguata, ha avuto modo di chiarire che per definire questa compromissione significativa dell'ambiente non servono dati numerici ma piuttosto una analisi qualitativa, utilizzando vari indici, tra questi uno può essere la frequenza e l'ampiezza degli sforamenti dei valori soglia o la frequenza e gravità delle violazioni delle prescrizioni...... Ora è indiscutibile che questo indice si sia realizzato nella vicenda in esame e che quindi questo elemento anche se non è stato adeguatamente preso in considerazione dal tribunale del riesame, potrebbe rilevare insieme con altri nel proseguo della inchiesta.
CONCLUSIONI
Tutto quanto sopra produce intanto una riflessione generale. Chi ha svolto i dragaggi ha sistematicamente e in tempi e luoghi diversi violato le prescrizioni e lo ha fatto volontariamente quindi non casualmente o per mera distrazione, che tutto questo abbia prodotto anche un danno ambientale reale starà all'inchiesta in corso dimostrarlo come ovviamente l'applicabilità del reato di inquinamento ambientale. Ma due domande vengono spontanee:
la prima quando violavano le prescrizioni di dragaggio producendo fuoriuscite anomale di fanghi i gestori del cantiere avranno avuto il dubbio che così facendo potevano produrre un danno irreversibile all'ambiente e al nostro Golfo?
la seconda: le autorità preposte di fronte a queste sistematiche violazioni perchè non hanno fermato i dragaggi e non hanno avviato una revisione completa delle tecniche di dragaggio come peraltro indicava come prescrizione ulteriore il progetto di Bonifica approvato nel 2006 per l'interno golfo spezzino?
Due domande che richiederebbero risposte che vanno anche al di la della inchiesta penale o no?
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