Il Consiglio Regionale della Liguria ha
recentemente approvato la legge regionale n. 1 del 16 febbraio 2016 (per il
testo vedi QUI) che all’articolo 26 prevede semplificazioni per la
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) integrandola con quella
delle autorizzazioni ambientali (in particolare Autorizzazione Integrata
Ambientale) necessarie per avviare i progetti sottoponibili appunto a tale
procedura.
In particolare recita l’articolo 26 della nuova legge regionale: “La Regione persegue una politica per la crescita
sostenibile e rivede le proprie normative in campo ambientale nel pieno
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia
riorganizzando le proprie procedure in modo da evitare duplicazioni ed
aggravanti procedurali e provvedendo ad unificare all’interno della procedura
di VIA le procedure e le autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione
degli interventi soggetti a tale procedura.”
Questa norma è per certi versi
inutile e per altri, soprattutto se male interpretata a livello applicativo, in
palese contrasto con le norme europee in materia di VIA ma anche di
Autorizzazione Integrata Ambientale. Infatti costituisce una sorta di delega in bianco alla Giunta Regionale in una materia delicatissima come quella della disciplina della valutazione dell'impatto ambientale per progetti ed opere potenzialmente pericolose per ambiente e salute.
Vediamo perché……….
DIFFERENZE E INTEGRAZIONI TRA VIA ED AIA
Come è noto, almeno per gli addetti ai lavori, la
stragrande maggioranza di opere sottoponibili a VIA è anche
sottoponibile ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La differenza tra le due procedure è che mentre la VIA verifica la
compatibilità ambientale del progetto, attività, impianto con il sito dove
verrà collocato prevedendo quindi anche la opzione zero, l’AIA invece autorizza
la sostenibilità ambientale del modello di gestione delle attività, del
progetto, dell’impianto con il sito in cui verrà svolta o collocato. Non a caso
il Consiglio
di Stato nel suo parere Sez. II, 18 giugno 2008, n. 1001 aveva
sottolineato che la VIA e l’AIA sono procedure che attengono ad interessi
pubblici diversi: l’una alla tutela dell’ambiente l’altra alla prevenzione
dell’inquinamento.
PERCHE' L’OBIETTIVO SEMPLIFICATORIO DELLA NUOVA NORMA REGIONALE È INUTILE
È inutile perché dovrebbe essere noto che il
comma 2 articolo 10 del DLgs 152/2006 (Testo unico ambientale) in relazione ai
progetti e opere dove la VIA e l’AIA sono di competenza regionale, preveda
espressamente:
1. la
procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata
nell'ambito del procedimento di VIA.
2. l'unicità
della consultazione del pubblico per le due procedure
3. Se
l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e
delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione
d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione
4. nel
caso di cui al punto 3, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati
progettuali contengono anche le informazioni previste per l’AIA dalla
apposita normativa (vedi commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter DLgs
152/2006) e il provvedimento finale di VIA anche le condizioni e
le misure supplementari previste per l’AIA dalla apposita normativa
(vedi articoli 29-sexies e 29-septies del DLgs 152/2006).
Come si può vedere quindi già la normativa nazionale
prevede questa possibilità e quindi sarebbe bastato fare riferimento a questa
senza scomodare addirittura una modifica della legislazione regionale in
materia di VIA come prevede l’articolo 26 della nuova legge regionale.
Peraltro in Liguria dopo la riforma delle competenze
delle Province (ex legge regionale 15/2015, vedi QUI da
pagina 32) alcune competenze ambientali che riguardano l’AIA resteranno
alle Province come ad esempio per gli impianti di gestione rifiuti.
Quindi nel caso in cui la titolarità della funzione
resterà distinta tra Regione e Provincia bastava semplicemente richiamare
sempre la norma nazionale, sulla integrazione della documentazione di VIA con
quella di AIA, sopra riportata.
Allora perché la previsione di una revisione di legge
regionale sulla VIA in chiave semplificatoria? A pensare male si fa peccato
ma……
PERCHÈ L'OBIETTIVO SEMPLIFICATORIO DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE È PERICOLOSO
Secondo la Direttiva Europea 2010/75/UE il coordinamento
tra le procedure di VIA e AIA non ha una finalità meramente
semplificatoria ma prima di tutto di garantire un approccio integrato effettivo
di tutte le autorità competenti per questa procedura.
In altri termini il coordinamento tra le due
procedure, VIA e AIA, deve servire prima di tutto a permettere una istruttoria
completa al
fine di dimostrare la compatibilità del progetto con il sito (VIA) e la
compatibilità del modello gestionale di tale progetto con il sito (AIA). Per
questo come abbiamo visto sopra la norma nazionale anche nel caso di competenza
regionale prevede la integrazione dei documenti previsti per l’AIA all’interno
della procedura di VIA.
In tal senso la documentazione per la VIA dovrà essere opportunamente
integrata con:
a) le
informazioni previste dai commi 1 (contenuto domanda di AIA) e 2 (sintesi
non tecnica della domanda) dell’articolo 29 ter del DLgs 152/2006
b) le
informazioni ex rapporti di sicurezza (previsti dalla normativa sulle industrie
a rischio se applicabile) e quella prevista dal regolamento 761/2001 (se si
tratta di sito registrato EMAS)
c) le condizioni per il rilascio dell’AIA ex articolo
29sexies DLgs 152/2006: MODELLO GESTIONALE IMPIANTO
d) se
applicabili, le misure supplementari richieste dalla MTD ( Migliore Tecnologie
Disponibili) secondo l’articolo 29septies DLgs 152/2006.
Quanto sopra significa che siamo di fronte ad un unificazione dei
provvedimenti e dei relativi procedimenti ma la specificità della istruttoria
propedeutica al rilascio dell’AIA viene comunque salvaguardata.
Nella stessa direzione va la giurisprudenza amministrativa:
A conferma si veda Consiglio di Stato del
17/10/2012 n. 5299 secondo il quale: “alla delineata autonomia
funzionale degli atti in questione consegue che l’eventuale intangibilità
dell’autorizzazione integrata ambientale (nel caso di specie) non potrebbe
spiegare alcun effetto sanante dei vizi di cui è affetta la valutazione di
impatto ambientale, non potendosi neppure logicamente (ancor prima che sul
piano strettamente giuridico) ammettere che le problematiche attinenti la
localizzazione e gli aspetti strutturali di un impianto siano assorbite o
inglobate dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto
stesso.”
Si veda inoltre Consiglio di Stato del 19/3/2012 n. 1541: “E’ vero infatti
che, a seguito del d.lgs. n. 128 del 2010 (entrato in vigore dopo i
provvedimenti impugnati), si è giunti ad una nuova formulazione del d.lgs. n.
152 del 2006, in particolare dell’art. 10, volta al massimo coordinamento delle
due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma la loro diversità di
funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell’art. 4, comma
4, del detto decreto legislativo, in quanto orientate la VIA alla verifica del
progetto e la AIA alla verifica dell’attività riguardo a particolari impianti
“salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale” (specificità
altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che prevede la AIA per gli impianti
di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10 in cui, nel
momento in cui si prevede il coordinamento delle due procedure, contestualmente
si presuppone la permanenza della loro distinzione).”
In altri termini, secondo queste sentenze, VIA e AIA possono anche
coordinarsi temporalmente ma la seconda non può essere assorbita dalla prima
sotto il profilo dei contenuti che devono essere valutati perché i parametri
istruttori e tecnici di queste due procedure devono restare distinti e devono
risultare dal provvedimento finale che conclude la VIA coordinata con l’AIA.
Questa distinzione sostanziale comporta anche una conseguenza procedurale i vizi dell’AIA non
possono sanare quelli della VIA in termini processuali.
CONCLUSIONI
La nuova norma regionale risulta quindi, relativamente alla prospettata
semplificazione in materia di VIA e AIA, inutile e potenzialmente pericolosa.
Inutile perché
in materia di coordinamento tra VIA e AIA vale quanto già affermato dalla
normativa nazionale sopra citata e non c’è da aggiungere altro se non
applicarlo anche a livello regionale.
Pericoloso perché, proprio in quanto inutile e non
richiesto, potrebbe nascondere un tentativo di aggiramento dei principi
applicativi delle procedure di VIA e AIA come affermati anche dalla
giurisprudenza in materia.
L’unica vera semplificazione consiste nella corretta
applicazione delle procedure ambientali previste dalle leggi di derivazione
comunitaria e una preventiva trasparente e convinta partecipazione del pubblico.
Questa è la strada che ci insegnano le esperienze che
emergono dai conflitti ambientali di questi anni: i conflitti non si aggirano con le
semplificazioni ma si gestiscono coinvolgendo le comunità
interessate fin dall’avvio dei processi decisionali, il tutto nel rispetto
della legge e delle buone pratiche dalle migliori esperienze europee.
Nessun commento:
Posta un commento