Continua lo stillicidio di
dichiarazioni istituzionali e non sulla vicenda dell’impianto di recupero
ceneri da carbone nel porto della Spezia: Molo Garibaldi.
Sul Secolo XIX di oggi il Presidente della Autorità Portuale Lorenzo Forcieri dichiara: “la concessione in fase di rinnovo riguarda
solo il cemento”.
Questa affermazione non
convince e assomiglia ad una sorta di rimozione del problema. Problema che
esiste ed ha ormai una valenza giuridico amministrativa in quanto la ditta
concessionaria ha avuto una specifica autorizzazione ambientale da parte della
Provincia ad esercitare la attività di messa in riserva ai fini del recupero
delle ceneri da carbone nell’area portuale.
Le domande quindi che la
Autorità Portuale deve porsi o che comunque ad essa devono essere rivolte sono le seguenti: .....
... è possibile rinnovare la concessione attuale rimuovendo
completamente la nuova attività di recupero ceneri per ora autorizzata dalla
Provincia?
E rimuovendola cosa
succederà, la ditta potrà comunque attivare la attività recupero ceneri come
fosse una continuazione della esistente attività di deposito cemento? Oppure ci vorrà una specifica istruttoria e
una nuova concessione specifica? Oppure ancora si potrà rinnovare la
concessione imponendo però al concessionario che non svolga la attività di
recupero ceneri? In questo ultimo caso che succederà della autorizzazione della
Provincia? Ancora ma la attività di recupero rifiuti speciali è compatibile con
le norme attuative del Piano Regolatore del Porto?
Sono queste le domande che
andrebbero rivolte alla Autorità Portuale e ai suoi uffici. Non credo sia utile, da un punto di vista amministrativo (che è quello che conta a questo punto della vicenda), chiedere alla Autorità Portuale supplementi di indagine di tipo ambientale che, come dovrebbe essere noto, sono di competenza della
Provincia (AIA o autorizzazione ordinaria rifiuti) e della Regione (VIA) e/o al
massimo del Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria.
Sugli aspetti relativi alle
procedure ambientali ho già trattato in questo post QUI, e ad esso faccio rinvio.
In questo nuovo post
vorrei invece chiarire meglio la questione della concessione demaniale in corso
di rinnovo. In particolare nella attesa
delle eventuali risposte alle domande suddette da parte della Autorità Portuale cosa dice
la normativa in materia di concessioni demaniali di competenza della Autorità?
L’articolo 24 del
regolamento attuativo del Codice della Navigazione (vedi QUI) recita: “Art. 24. (Variazioni al contenuto della
concessione). La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per
le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall’atto o dalla licenza di
concessione. Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o
nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente
e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento
della istruttoria”
Mi pare chiaro il testo
della norma e traducendolo al caso in esame significa che per avviare la
attività di recupero ceneri l’attuale concessionario deve presentare una
richiesta specifica e non può basarsi su un mero rinnovo automatico della
concessione in essere relativa al deposito del cemento che come è noto non è un rifiuto ma una merce a differenza delle ceneri da carbone. D’altronde come afferma l’articolo 19 del
regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione: “(Contenuto dell’atto di concessione). Nell’atto di concessione devono
essere indicati: 1) l’ubicazione, l’estensione e i confini del bene oggetto
della concessione; 2) lo scopo e la durata della concessione; 3) la natura, la
forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini
assegnati per tale esecuzione; 4) le modalità di esercizio della concessione e
i periodi di sospensione dell’esercizio eventualmente consentiti;” Quindi non può essere rinnovata una
concessione per la quale la istanza non corrisponda alla natura delle opere e
alle modalità dell’esercizio della stessa, ed in questo caso è indiscutibile
che la trasformazione del deposito di cemento in un impianto di trattamento
rifiuti secondo la casistica del suddetto articolo 19 richiederà una nuova e specifica istanza di concessione…. Ricordo che
nella definizione di trattamento rifiuti rientra anche la preparazione prima
dell’effettivo recupero (punto 14
articolo 3 Direttiva 2008/98).
Non solo ma
nel caso in esame ai fini del rilascio della concessione la Autorità Portuale
dovrà tenere in considerazione due parametri di legge e della giurisprudenza:
1. Il primo
riguarda il comma 6 dell’articolo 18 della legge quadro sui porti (legge
84/1994) secondo il quale per conseguire le concessioni o il loro rinnovo la
attività del concessionario deve essere rivolta: “all’incremento dei traffici e alla produttività del porto”[1].
2. Il secondo è, come dire, diretta conseguenza del
primo nel senso che per garantire la produttività del porto occorrerà valutare
se la nuova attività di recupero rifiuti speciali sia compatibile con la
destinazione funzionale che il Piano regolatore del Porto assegna all’area
interessata dalla attività di recupero ceneri: il Molo Garibaldi. Non a caso l’accordo quadro propedeutico alla
istanza di rinnovo della concessione per il deposito di cemento cita proprio al
punto 9 il Piano Regolatore del Porto in relazione alle attività concessionate
nel Molo Garibaldi.
Per cui se dal
combinato disposto dei due suddetti parametri può essere messo in discussione l’obiettivo
prioritario alla base della concessione: incremento dei traffici e produttività
del porto così come disegnati dal piano regolatore del porto, si può anche
arrivare alla revoca della concessione o comunque al mancato rinnovo. Occorre infatti distinguere, come insegna la
dottrina in materia, la posizione dell’impresa
meramente autorizzata(articolo 16 legge 84/1994) rispetto all’impresa
concessionaria (articolo 18 legge 84/1994). La prima si impegna ad apprestare mezzi e
personale adeguati alla realizzazione del programma operativo presentato, ma
non è tenuta al conseguimento di un risultato utile per l’economia portuale.
Al contrario, il terminalista che, senza giustificato motivo, non raggiunga gli obiettivi del programma di attività, è passibile
di revoca del provvedimento.
Non a caso, e per concludere, il Protocollo
di Intesa tra la ditta attualmente concessionata per il deposito di cemento e
la Autorità Portuale prevede la presentazione da parte della prima di un
progetto per la ricollocazione dell’impianto di “sbarco e stoccaggio cemento”
al fine di rispettare la destinazione funzionale del Molo Garibaldi alla
attività crocieristica avvallata
recentemente con l’adeguamento tecnico funzionale del Molo Garibaldi (leggi
ampliamento) in sede di VIA e prima ancora di parere di conformità del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Su quest’ultimo aspetto (variante o
adeguamento tecnico funzionale) io ho manifestato le mie riserve anche
giuridico amministrative, ma questo è quanto è stato avvallato dagli enti
preposti e quindi deve essere rispettato o in questa città si interpretano le norme e gli atti amministrativi a seconda delle situazioni?
Risulta quindi chiarissimo a mio avviso
come la Autorità Portuale abbia tutti gli strumenti giuridico amministrativi
per bloccare la prevista attività di recupero rifiuti speciali in piena area
portuale, senza bisogno di scomodare competenze di altri Enti i quali peraltro
sarebbe bene, che comunque, la finissero di fare i “pesci in barile” in questa vicenda.
A meno che l’impianto di recupero ceneri
non sia una sorta di attività di compensazione per i costi che il
concessionario attuale del deposito di cemento dovrebbe sopportare con lo
spostamento dei silos previsto dal Protocollo di Intesa citato. Ma questo
non è scritto nel protocollo e tanto meno l’accordo di programma propedeutico al
Protocollo ha mai assunto le vesti di un accordo sostitutivo della concessione
come previsto dal comma 4 articolo 18 legge 84/1994. D’altronde che non sia
così lo dimostra la istanza di concessione presenta dalla ditta concessionaria per il deposito di cemento...... appunto!
[1] “ Il vincolo di
destinazione all’esercizio delle operazioni portuali, secondo le modalità
approvate dall’Autorità nel piano di attività presentato dall’impresa, permea
il rapporto tra privato e pubblica amministrazione: l’atto di concessione perde
il suo autonomo rilievo, rimanendo del tutto condizionato dall’esercizio, dal
conseguimento degli obiettivi prefissati e dalla corretta gestione dei profili
pubblicistici (sicurezza) inerenti.” (CONS.
STATO, VI, sent. 4 ottobre 2002, n. 5259)
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