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venerdì 14 agosto 2015

Il Governo Renzi impugna anche la legge Burlando Paita sulla polizia idraulica

Ormai è uno stillicidio!

Posso scrivere senza timore di essere smentito che il Governo Renzi sta demolendo tutta la principale normativa della Regione Liguria approvata nel periodo di governo del duo Burlando – Paita, dove quest’ultima aveva anche una buona parte delle deleghe in materia ambientale.
Emergenza rifiuti: vedi QUI e QUI
VAS - Piano Cave e Piano Paesaggistico: vedi QUI
Urbanistica e Paesaggio: vedi QUI
Legge Regionale della VAS: vedi QUI

Ora anche in una delicatissima materia come quella della polizia idraulica e della individuazione dei corpi idrici da  tutelare e su cui svolgere una accurata manutenzione, il Governo Renzi è costretto ad impugnare (vedi QUI) la legge regionale da poco approvata dal governo regionale uscente.


Si tratta della Legge Regionale n. 12 del  2015 che ha modificato la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle  discipline  e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di  ambiente, difesa del suolo ed energia".

In particolare, la norma sostitutiva prevede tra l'altro che, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini  idrografici,  la Giunta Regionale possa individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro  tratti,  al fine di stabilire le priorità negli adempimenti di polizia idraulica.

Ricordo che la polizia idraulica è l’attività che gli organi pubblici svolgono in ordine all’utilizzazione delle acque, compresa la facoltà di disporre ed esercitare provvedimenti di tutela e vigilanza e interventi repressivi e preventivi. La polizia idraulica è quindi posta in primo luogo a tutela e controllo delle opere idrauliche e queste ultime sono definite dal testo unico ambientale: “l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico” (lettera z) comma 1 articolo 54 DLgs 152/2006).

Secondo il ricorso del Governo, questa legge regionale ligure,  invade la potestà legislativa esclusiva  dello Stato in materia di tutela  dell'ambiente,  prevista  dall'art.  117, comma secondo, lett. s) della Costituzione.  Essa  contrasta  infatti con le seguenti norme nazionali:
a) art. 74, comma 2, lett. f) e  g) che definisco sia i corpi idrici artificiali[1] che quelli fortemente modificati[2]
b) art. 75, comma 4: secondo il quale spetta al Governo e ai vari Ministeri competenti definire con appositi decreti ministeriale le norme tecniche anche in materie di tutela dei corpi idrici e gestione delle relative opera idrauliche previa intesa in Conferenza Stato regioni
c) decreto  ministeriale   131/2008: “criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione[3], individuazione corpi idrici[4], analisi delle pressioni[5]
d) decreto ministeriale 156/2013: nuovo regolamento nazionale che reca la metodologia da utilizzare per identificare, tra le acque fluviali e lacustri, i corpi idrici artificiali e fortemente modificati.
e) articolo 118 DLgs 152/2006: stabilisce che le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei  dati  utili  a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico  ed  a  valutare l'impatto antropico esercitato sul  medesimo,  "in  conformita'  alle
indicazioni di cui all'Allegato  3  alla  parte  terza sempre del DLgs 152/2006  e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare.
f)  art. 120 DLgs 152/2006: rinvia alle indicazioni contenute agli Allegati 1 e 2 alla parte terza del DLgs 152/2006 medesimo, allo scopo  di  definire  i criteri per il rilevamento della qualità dei corpi idrici.


Secondo il ricorso del Governo tali  norme, in particolare i Decreti Ministeriali 131/2008 e 156/2013 sopra citati, sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, in quanto attengono direttamente alla tutela delle condizioni  intrinseche  dei corpi idrici ed hanno come obiettivo quello di garantire,  attraverso una disciplina uniforme applicabile su tutto il territorio nazionale, determinati livelli quantitativi e qualitativi delle acque.

Conclude quindi il Governo nel suo ricorso che la disposizione regionale impugnata contrasta con la disciplina statale sopra illustrata, perché si sovrappone ad essa,  rimettendo alla Giunta regionale, sulla base di "specifici criteri attuativi" non
meglio definiti e comunque non coordinati né coerenti  rispetto a quelli  individuati dai    predetti decreti ministeriali, l'individuazione dei corsi d'acqua  al fine di graduare e diversificare gli obblighi e gli adempimenti in materia  di  polizia idraulica e di gestione del demanio idrico.

Non solo ma questa legge regionale, aggiungo, è in contrasto con le linee guida della Commissione europea sui criteri tecnici per la identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali. Da ultimo vedi l’Incontro bilaterale CE-IT che si è tenuto il 24 settembre 2013, in cui è stato richiesto all’Italia di assumere impegni precisi per il secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 per rispondere, tra gli altri, al seguente quesito: “E’stato sviluppato un metodo di applicazione nazionale per il processo di designazione per il secondo ciclo di pianificazione? C’è qualche sviluppo in corso? C’è un impegno da parte delle regioni ad applicare l’indirizzo nazionale?”.





[1] un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana
[2] un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente: il Ministero dell’Ambiente
[3] tipizzazione per le acque superficiali, ovverosia la definizione dei diversi tipi per ciascuna categoria di acque basata su caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche
[4] individuazione dei corpi idrici superficiali intesi come porzioni omogenee di ambiti idrici in termini di pressioni, caratteristiche idro-morfologiche, geologiche, vincoli, qualità/stato e necessità di misure di intervento;
[5] analisi delle pressioni, che è stata condotta individuando e analizzano tipologia ed entità delle pressioni che gravano su ciascuna categoria di acque

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