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giovedì 9 luglio 2015

Esposto dei residenti sull'impianto di rifiuti pericolosi di Cerri - Follo

Dopo la Diffida (vedi QUI) inviata a Provincia e Sindaco che non ha prodotto alcuna reazione da parte di queste Autorità: la prima competente alla autorizzazione e ai controlli, il secondo competente alla prevenzione nella tutela della salute dei cittadini residenti; 
dopo l'incendio (vedi QUI)che ha rischiato di produrre un danno sanitario alle decine di famiglie della zona, evitato solo ed esclusivamente perchè quella sera il venti spirava in una direzione diversa a quella delle numerose abitazioni civili....

i cittadini, residenti nella zone limitrofe a questo impianto che ormai da molto tempo viene gestito in totale violazione delle autorizzazioni vigenti nonchè della stessa normativa in materia di gestione di impianti simili ...hanno depositato oggi alla Procura della Spezia l'Esposto che riporto di seguito: 




Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia
Viale Italia, 142 - 19124 LA SPEZIA (SP) 


ESPOSTO


I sottoscritti cittadini espongono quanto segue


Nel territorio del Comune di Follo località Cerri insiste da anni (precisamente dal 2001 anno della prima autorizzazione: vedi Determina n° 96 del 20/08/2001) un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non della ditta Ferdeghini srl.


L’impianto in oggetto è stato autorizzato più volte e anche recentemente, vedi determina della Provincia della Spezia del 3/4/2015 n. 209. Sotto il profilo autorizzatorio l’impianto in questione non è ai stato sottoposto ad una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. L'impianto in questione è ai sensi delle lettere r) e t) dell'allegato punto 7 allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006  sottoponibile quanto meno a procedura di verifica della applicabilità della VIA ordinaria.  Questo avrebbe dovuto accadere, quanto meno, già in sede di modifica della autorizzazione del 2008, trattandosi di modifica sostanziale di impianto esistente. Sostanziale considerato che venivano modificati quantità e tipologia di rifiuti trattati nell'impianto. A conferma delle carenze procedimentali e istruttorie nelle procedura di autorizzazione dell’impianto in oggetto si veda sentenza TAR Liguria n. 975 del  29 settembre 2001 che già all’epoca sottolineava: “un difetto di istruttoria” da parte della Regione Liguria nella sua decisione di  escludere l’applicazione della VIA ordinaria all’impianto in oggetto.


Le autorizzazioni imponevano prescrizioni relativamente alla quantità e qualità di rifiuti gestiti dall’impianto ma anche alle modalità di deposito dei rifiuti nell’ambito delle strutture dell’impianto
relativamente al deposito le prescrizioni delle suddette autorizzazioni prevedevano i seguenti obblighi:
a) lo stoccaggio dei rifiuti potrà avvenire solo nelle aree individuate nella planimetria pervenuta in data 18 aprile 2004
b) lo stoccaggio all’esterno dei capannoni potrà avvenire solo in contenitori muniti di copertura
c) in caso di stoccaggio esterno dei rifiuti, sia posta particolare attenzione alla raccolta delle acque piovane al fine di evitare che le stesse, venendo a contatto con i rifiuti, possano inquinare la falda o direttamente i corsi d’acqua,
d) lo stoccaggio esterno comunque dovrà essere dotato di appositi sistemi di copertura e avvenire su adeguata pavimentazione e non superare mai i limiti di quantità stoccabili;
e) non dovranno essere mescolate diverse categorie di rifiuti pericolosi,
f) per il tempo di stoccaggio dei rifiuti è fissato nel periodo massimo di 6 mesi e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo stoccabile.


Dalla  documentazione fotografica (riprodotta in allegato al presente Esposto, vedi foto 1,2,3 e 4)  risulta che le prescrizioni sopra elencate:
1. sono sistemativamente violate relativemente a quelle delle lettere a), b) c), d)
2. che  potrebbero, come conseguenza delle violazioni dell sopra citate prescrizioni, essere violate anche le prescrizioni di cui alle lettere e) ed f)

In particolare poniamo all’attenzione della Procura l’esistenza di un cumulo di rifiuti che in questi mesi, come conferma la scansione temporale delle foto allegate, è continuamente aumentata di altezza.
Si sottolinea inoltre che il contenuto del cumulo sotto il profilo della classificazione dei rifiuti risulta indefinito anche dopo l’attività ispettiva di Arpal, come si spiega di seguito. 


In data 11 Febbraio 2015 si è svolta una ispezione dei tecnici del Dipartimento Arpal della Spezia. Dal verbale di ispezione, sottoscritto in data 18 Marzo 2015,  risulta che gli ispettori di Arpal si sono limitati a riportare, in detto atto ispettivo, unicamente la violazione dello stoccaggio in contenitori non coperti. Non risulta alcun riferimento al cumulo e alle violazioni delle prescrizioni sopra rilevate a cominciare dal mancato rispetto delle volumetri dei rifiuti  detenuti all’esterno del capannone,  alla mancanza di pavimentazione adeguata.


In data 20 Marzo 2015  con lettera del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Follo  (vedi allegato 1) inviata al rappresentante dei cittadini residenti nella zona limitrofa all’impianto in oggetto, si comunicava che, dopo accertamenti, si era rilevato che non esistevano particolari violazioni in atto all’interno del perimetro dell’impianto.


A sua volta la Diffida della Provincia della Spezia n. 209 del 3 Aprile 2015 (vedi allegato 2) successiva al verbale ispettivo di Arpa del 18 Marzo 2015 si limita a chiedere esplicitamente solo il rispetto dello stoccaggio dei contenitori all’esterno  e la loro collocazione su superfici pavimentate dotate di regimazione delle acque.
Detta Diffida fa solo rinvio generico alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni precedenti tra le quali c’è l’obbligo di non stoccare in modo incontrollato e senza copertura rifiuti fuori del capannone della ditta o fuori dei contenitori debitamente collocati su apposita pavimentazione.


Come risulta dalla sequenza fotografica che alleghiamo alla presente (vedi allegati 3,4,5 e 6), le prescrizioni riportate nella Diffida della Provincia ad oggi (data di sottoscrizione dell’esposto) non sono state rispettate.

Questo nonostante che in data 25 Maggio 2015 i sottoscritti cittadini abbiano inviato una lettera di diffida alla Provincia della Spezia e al Sindaco di Follo nella quale si descriveva la situazione sopra esposta e si chiedeva un loro immediato intervento per far cessare la situazione di palese illegalità in atto da mesi nell’impianto in oggetto.


Tutto quanto sopra è particolarmente aggravato dagli ulteriori elementi fattuali:
1.       la attività dell’impianto  in questione è collocata ad una distanza, in linea d’aria, molto ravvicinata a numerose abitazioni civili;
2.      i cumuli di rifiuti stoccati illegalmente sono a pochissimi metri da un canale che ha anche funzioni di irrigazione e che finisce nel fiume……  
3.      il protrarsi della situazione in atto sta producendo disagi ai residenti in termini di polveri emessi dai cumuli di rifiuti  e potrebbe produrre ulteriori e più gravi rischi di contaminazione determinati dal mescolamento dei rifiuti anche pericolosi o dalle piogge stante la assoluta mancanza di ogni copertura di detti cumuli

I sottoscritti rilevano inoltre che la attività oggetto del presente esposto produce una
rumorosità continua dalle 6 del mattino fino alle 21 compresi i giorni prefestivi e festivi.  

La questione della rumorosità è stata da sempre sottovalutata dalle autorità competenti come risulta dal verbale Arpal nota prot. n. 4806 del 9 giugno 2008 secondo il quale: “la rumorosità derivava solo dal segnale acustico della macchina operatrice”. Attualmente invece come dimostrato anche dai cumuli di rifiuti sopra indicati, l’attività dell’impianto si svolge prevalentemente all’aperto con emissioni rumorose continue e fastidiose per i cittadini.  Nonostante la progressiva modifica delle modalità operative dell’attività all’interno dell’area interessata le autorità competenti hanno continuato a ignorare anche recentemente la questione della  rumorosità come confermato sia dal verbale di ispezione dell’Arpal nota 7030 del 18/3/2015 e la conseguente Diffida della Provincia della Spezia (determina n. 209 del 3 aprile 2015).  

Infine, a conferma della pericolosità ambientale e sanitaria, della gestione dell’impianto che si protrae nel tempo come dimostrato sopra, nella serata di sabato 6 luglio 2015 di è verificato un incendio nell’impianto in oggetto. L’incendio, quasi sicuramente dovuto ad autocombustione, si è propagato proprio nell’area di stoccaggio, illegale ad avviso degli scriventi, dei rifiuti fuori dal capannone e senza alcuna adeguata protezione come peraltro prevedevano le autorizzazioni sopra citate (vedi foto allegato 7 al presente esposto)


Esposto quanto sopra i sottoscritti chiedono che la S.V. Ill.ma verifichi se, nei fatti narrati, emergano le seguenti responsabilità penali:
a) articolo 256, comma 4 D.Lgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti
b) articolo 256 comma 5 D.Lgs 152/2006: divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
c) articolo 452-bis Codice Penale: delitto per inquinamento ambientale
d) articolo 674 Codice Penale: getto di cose pericolose che configura un reato di pericolo, volto a proteggere in via anticipata il bene salute.
e) articolo 659 del Codice: disturbo delle persone da emissioni rumorose
f) articolo 328 Codice Penale: omissioni di atti di ufficio relativamente al mancato e tempestivo intervento delle istituzioni preposte a tutela della salute dei cittadini (Sindaco) e per imporre il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie (Provincia).

Tutto quanto sopra premesso, gli Esponenti chiedono alla S. V. Ill.ma di voler esaminare quanto sopra eccepito e dedotto ed esperire le indagini meglio viste e ritenute per valutare la sussistenza dei reati sopra evidenziati o di altre eventuali ipotesi di reato, anche alla luce della documentazione allegata e della normativa vigente
Ai sensi dell'art.408 c.p.p., si chiede di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione del presente procedimento.

Si chiede altresì, ai sensi dell'art. 406 comma 3 c.p.p., di essere informati dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini.
  

Seguono firme e allegati 

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