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martedì 21 luglio 2015

Ampliamento Porto Spezia: note su Valutazioni ambientali e trasparenza

L’Autorità Portuale della Spezia (di seguito AP) in una dichiarazione sul secolo XIX di oggi  (vedi QUIrisponde alle critiche avanzate dai Comitati dei cittadini dei quartieri est della città in relazione agli interventi di ampliamento del molo Garibaldi

La risposta della AP si fonda su due assunti principali:
1. La procedura di approvazione degli interventi previsti è corretta in quanto trattasi di mero Adeguamento Tecnico Funzionale e non di Variante al vigente Piano Regolatore del Porto
2. La trasparenza e di diritti di accesso dei cittadini sono state rispettati nell’ambito delle competenze della AP.
 
Vediamo la fondatezza di queste due tesi.



LA QUESTIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE/APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA AP

Sul fatto che l’intervento previsto costituisca una vera e propria Variante al PRP ho spiegato abbondantemente QUIcriticando il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ma il punto di fondo che viene rimosso è che non applicando la procedura di Variante l’AP evade per l’ennesima volta la necessità di Valutare sulla scala vasta e non solo a livello puntuale l’ennesimo intervento di ampliamento del porto.

Secondo la delibera del Consiglio Regionale che approvò il PRP: “Per quanto concerne le Norme di Attuazione del PRP e più in generale il rapporto tra il PRP e i PUC si rileva quanto segue.
Le Norme di attuazione del PRP risultano per un verso, come afferma la stessa Relazione illustrativa, generiche, nel senso che l’attuazione degli interventi previsti è demandata a ”Schemi di assetto urbanistico” che vengono prescritti per tutti gli Ambiti considerati dal Piano. Al contempo il Piano non richiama – in quanto adottato anteriormente – i meccanismi di attuazione introdotti dalla LR 9/2003 contenente la disciplina per l’approvazione dei Piani Regolatori Portuali e dei progetti di interventi negli Ambiti portuali. Né il Piano si dà carico di differenziare le regole e la conseguente disciplina della parte strettamente portuale o mista (portuale/industriale/urbana) e quelle parti prevalentemente urbane (intendendo per tali quelle in cui non si svolgono funzioni portuali). Conseguentemente non viene differenziata la normativa e le modalità di intervento. Al riguardo è prescrivere quanto segue. Le norme del PRP devono riportare per ciascun ambito la relativa disciplina di intervento in termini di destinazione d’uso, parametri e modalità attuative, flessibilità  delle relative indicazioni.”
Domanda dove sono gli schemi di assetto urbanistico relativi ai diversi ambiti di attuazione del PRP in primo luogo l'ambito del porto commerciale dedicato al traffico container che dovrebbero definire puntualmente le definitive destinazioni d'uso, i parametri e le modalità attuative (ad esempio la quantità di traffico container e il relativo dimensionamento reale delle banchine)?


La
 Delibera Consiglio Regionale di approvazione del Prp ha previsto la: verifica dimensioni nuove banchine in sede di attuazione dell'ambito porto commerciale. Afferma infatti la delibera: ".......con riferimento alla esigenza di garantire la necessaria flessibilità nell’attuazione del Piano, si ritiene ammissibile una flessibilità nella configurazione dei riempimenti esistenti e di nuova previsione entro la linea di testata dei moli come previsto nell’intesa in Comitato Portuale".
In relazione alla attuazione cronologica delle opere previste dal PRP occorrerà che venga: "VALUTATO al riguardo che la prevista consequenzialità nella realizzazione delle opere connesse all’attuazione del PRP risulta in grado di  ridurre , preliminarmente , le cause di impatto sulle componenti ambientali prima di procedere al completamento delle opere vere e proprie destinate a potenziare le attività produttive portuali attraverso il potenziamento di   moli e  banchine ;”. 
Domanda
dove è stata fatta questa valutazione di flessibilità, dove sono i parametri di valutazione ambientale, sociale ed economica per svolgerla?


L’ordine del giorno di costituzione del Tavolo di Confronto sull'attuazione del PRP
  e relativo regolamento ( Tavolo istituito con apposito odg del Consiglio Regionale in parallelo alla approvazione del PRP) prevedeva: modalità di svolgimento dei lavori e obiettivi del tavolo 
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di verifica/controllo in relazione:
1. alle modalità di attuazione e allo stato di rispetto delle prescrizioni previste dal giudizio di VIA
2. alla valutazione degli ambiti o dello stato di attuazione del PRP
3. verificare la tipologia e le modalità di approvazione/attuazione della fascia di rispetto porto città anche alla luce dei primi due punti
4. alla costruzione del percorso di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale per l'area portuale". 
Domande
1. dove sono questi documenti di indirizzo e verifica/controllo?
2. perché non si è dato attuazione a quanto previsto dal Protocollo operativo dei lavori dl tavolo?

Che a queste domande non venga data risposta tutt’ora lo dimostrano le “rassicurazioni” ambientali che l’AP nella risposta citata all’inizio del post continua a fornire.  Si trattano tutte di prescrizioni puntuali tipiche della procedura di VIA sui progetti e non della VAS sui piani. Non solo ma tutte prescrizioni da verificare ex post come ammette la stessa AP in quanto la loro attuazione dipende dalla attuazione definitiva del PRP.  Ora questo è un ragionamento accettabile nella procedura di VIA non in quello di VAS infatti alle domande di cui sopra nessuno continua a rispondere. Nessuno ha cercato in questi anni di colmare la lacuna valutativa dovuta al fatto che il PRP iniziale era fondato sulla procedura di VIA come fosse una somma di progetti mentre invece era ed è un piano e come un piano urbanistico andava valutato sin dall’inizio o quanto meno nella fase attuativa dei suoi ambiti (visto che all’epoca della approvazione iniziale del PRP la VAS non era in vigore).



LA QUESTIONE DELLA TRASPARENZA SUGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI DALLA AP

Il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici era ed è in possesso della AP
L’AP nella sua risposta citata all’inizio di questo post afferma che non poteva consegnare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perché non era nel suo possesso.

Intanto a premessa il Parere non poteva non essere nel possesso della AP per il semplice motivo che è stato rilasciato sulla base della normativa sugli appalti pubblici perché costando oltre 40 milioni di euro, nel caso in esame,  rientra tra i pareri obbligatori sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, ai sensi dell'art.127 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 (Codice Appalti Pubblici). Trattasi atto endoprocedimentale[1] all’interno della procedura di approvazione delle modifiche al PRP (adeguamento tecnico funzionale o variante che siano).

A conferma la sequenza temporale del parere che è del dicembre 2014 mentre la relazione illustrativa degli interventi della AP oggetto della VIA presso il Ministero dell’Ambiente è del Gennaio 2015.

L’AP insomma confonde (volutamente?) la titolarità delle funzione di rilascio del Parere che è certamente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il possesso del documento. Questi ultimo deve essere conosciuto dalla AP ma anche dalla Regione Liguria per il semplice motivo che è propedeutico a decidere quale procedura di approvazione applicare agli interventi in oggetto.  Come ampiamente spiegato nella prima metà di questo post.


Il Parere anche come atto endoprocedimentale è  accedibile dal pubblico
Un altra eccezione che potrebbero porre i rappresentati della AP è che  anche se il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è in loro possesso, non essendo il procedimento di approvazione dell’intervento di ampliamento del Molo Garibaldi concluso,  il parere non è accedibile in quanto atto endoprocedimentale (cioè atto interno al procedimento principale non ancora concluso).  Non è così e non per mia interpretazione ma perché così dice la giurisprudenza amministrativa assolutamente prevalente che ha avuto più volte modo di affermare che: “l’esigenza di tutelare la trasparenza e l’imparzialità di un’attività amministrativa sorge in un momento antecedente alla conclusione del procedimento e, ciò, al fine di consentire all’interessato di proporre, già in questa fase, osservazioni e deduzioni in merito a quanto accertato.” (si veda Cons. Stato Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 e Cons. Stato Sez. III, 28-11-2011, n. 6276)


Il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque pubblicabile ai sensi della disciplina dell’Accesso Civico
Peraltro a prescindere dalla disciplina sull’accesso alle informazioni a rilevanza ambientale e il parere in questione vi rientra in quanto decisivo per applicare una o l’altra procedura di valutazione ambientale  (VIA o VAS), in questo caso entra in gioco la disciplina sull’accesso civico secondo la quale  Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che non hanno l'obbligo di pubblicare ex lege.  In particolare  la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche[2],  nel  chiarire puntualmente i documenti che ogni amministrazione deve pubblicare compresi quelli relativi al governo del territorio (edilizia e pianificazione urbanistica) e dell'ambiente), ha precisato che la necessità di pubblicare ulteriori dati e documenti deve essere letta   non  come: “mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di  pubblicazione.  In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie  caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza  dei propri portatori di interesse”.

 
E comunque l’AP non ha neppure rispettato questa norma….
Anche se fosse vero che il Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici non era in possesso della AP ( e abbiamo visto che era impossibile) a conoscenza pubblica non risulta che la AP abbia nel caso in esame rispetto l’articolo 5 del DLgs 195/2005 secondo il quale: “1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l'informazione   richiesta   non  e'  detenuta  dall'autorità pubblica  alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità    pubblica,   se   conosce   quale   autorità   detiene l'informazione,  trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne  informa  il  richiedente  ovvero  comunica  allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;..”


A conferma di una visione estensiva del diritto di accesso in generale e dell’accesso civico[3] si vedano le seguenti norme dimenticate dalla AP ma anche da altri enti pubblici

Diritti dei cittadini (Accesso Civico)
Se il documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già pubblicati nel rispetto della normativa  vigente, l'amministrazione   indica  al richiedente il relativo collegamento ipertestuale

Ai fini della piena  accessibilità  delle informazioni pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  è  collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui interno sono contenuti  i dati,  le  informazioni  e  i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le  amministrazioni  non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad  impedire ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Cataloghi e punti d'informazione
Secondo l’articolo 4 del DLgs 195/2005:
1.  Al  fine  di  fornire  al  pubblico  tutte  le notizie utili al reperimento  dell'informazione  ambientale, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, l'autorità pubblica istituisce  e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione  ambientale  contenenti  l'elenco  delle  tipologie dell'informazione  ambientale  detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.
2.  L'autorità  pubblica  può evidenziare nei cataloghi di cui al comma  1  le  informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.
3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto  di  accesso  alle  informazioni  ambientali disciplinato dal presente decreto.”

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
Le  pubbliche amministrazioni  pubblicano  sui  propri[4]  siti  istituzionali  i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   (http://www.normattiva.it/ ) che  ne  regolano l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attività.  Sono  altresì  pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli  obiettivi,   sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche  che  le  riguardano  o  si  dettano  disposizioni  per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.




[1] L’atto che, pur normalmente indifferenti per l’ordinamento generale, sono, tuttavia, destinati a produrre effetti rilevanti nell’ambito del procedimento stesso: in particolare, questi atti non soltanto generano l’impulso alla progressione del procedimento, ma contribuiscono altresì a condizionare in vario modo la scelta discrezionale finale (basti pensare ai pareri, alle osservazioni e alle memorie presentate dai privati, alle valutazioni tecniche), ovvero la produzione dell’effetto sul piano dell’ordinamento generale”  ( Elio Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè Editore, 2010 pag. 419)
[2] http://www.anticorruzione.it/
[3] La differenza tra i due oltre far riferimento a normative diverse consiste in sintesi nel fatto che il diritto di accesso si fonda sulla richiesta del cittadino di documenti precisi, l’accesso civico riguarda il dovere di pubblicazione della Autorità Pubblica di atti e documenti a prescindere dalle richieste del singolo cittadino.
[4] I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti  web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.” Comma 26 articolo 1 legge 190/2012 

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