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martedì 19 maggio 2015

Regione Liguria: Verifica di VIA nessuna partecipazione dei cittadini




La Regione Liguria ha recentemente modificato la legge regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA). Di questa nuova legge (pubblicata in data 15 aprile 2015) ho già trattato in relazione alla VIA ex post (vedi QUI

In questo post analizzo invece il mancato adeguamento, da parte della Regione Liguria, anche con questa nuovissima legge alle normative europee e nazionali relativamente alla disciplina della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare la nuova legge regionale non modifica minimamente l’articolo 10 della legge regionale sulla VIA che è quello che disciplina la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. Questo nonostante che da quasi un anno (agosto 2014) sia in vigore la legge 116/2014 che tra l’altro ha ulteriormente migliorato il ruolo del pubblico nelle procedure di Verifica di VIA in attuazione della normativa comunitaria non solo in materia di VIA manche di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali a rilevanza ambientale.

Vediamo perchè....


Mettiamo a confronto la normativa ligure con la vigente normativa nazionale e si dimostrerà come la Regione Liguria abbia perso l’ennesima occasione per rendere più trasparenti le decisioni e più efficiente la partecipazione del pubblico ai processi decisionali a rilevanza ambientale come nel caso delle procedure di Verifica di VIA


CONFRONTO TRA LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA LIGURIA E LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

PROCEDURA DI VERIFICA SECONDO LA DGR LIGURIA  398-1999
 PROCEDURA DI VERIFICA SECONDO IL DLGS 152/0026 come modificato dalla legge 116/2014

Sotto il profilo della partecipazione non è prevista neppure la pubblicazione dell’avvio del procedimento . La LR 38/1998 prevede la pubblicazione degli elenchi della opera sottoposte a verifica senza alcun particolare obbligo di specificare il contenuto  del progetto.
La lacuna della DGR sul punto  è in contrasto con il nuovo TU ambientale che prevede espressamente la pubblicazione dell’avviso della avvenuta trasmissione della documentazione nel sito web della Regione (se la VIA è di competenza regionale)


Sia la legge regionale 38/1998 che la DGR 398/1999 non definiscono il contenuto della pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito della documentazione per lo svolgimento della Verifica di VIA
L’avviso dell’avvenuto deposito della documentazione per la verifica di VIA  deve contenere:
1. le generalità del proponente,
2. la procedura (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),
3. la data di trasmissione della documentazione di cui sopra (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),
4. la denominazione del progetto(elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2)
5. la localizzazione del progetto,
6. una breve descrizione delle sue caratteristiche (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),
7. le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.


Non è previsto l’obbligo che la documentazione sia depositata anche presso i Comuni territorialmente interessati dal progetto sottoposto a Verifica di VIA
copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato.
Non è prevista la possibilità di presentare da parte del pubblico delle osservazioni
Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni
Non esiste alcuna possibilità formale da parte del pubblico di far pesare il proprio punto di vista all’interno della procedura di verifica
L’Autorità competente alla VIA conclude la procedura di verifica  tenuto conto anche delle consultazioni del pubblico . Il che significa che deve motivarne il mancato accoglimento nella propria decisione .
L’esito della procedura di verifica deve essere pubblicato sul BURL
Non solo deve essere pubblicato l’esito (poche righe di sintesi) ma anche il contenuto integrale della decisione con relative motivazioni deve essere reso pubblico nel sito web della Autorità competente



Ma la cosa ancora più grave è che sia per la Procedura di Verifica che per la Procedura Ordinaria di VIA l’attuale sito della Regione Liguria richiede per accedere ai procedimenti in corso un password e quindi una registrazione. Questo non solo non è previsto dalla normativa sulla VIA sia comunitaria che nazionale ma soprattutto è in palese contrasto con la disciplina sia dell’accesso alle informazioni ambientali che dell’accesso civico  di cui ho trattato QUI.

Sul tema delle violazioni per mancata pubblicazioni di documenti nelle procedure di VAS e VIA (con numerosi esempi della provincia di Spezia) ho anche scritto QUI.

Insomma la solita logica delle Giunte Regionali di questi anni: poca trasparenza, leggi confuse, ritardi nel recepimento di normative europee o addirittura sentenza di incostituzionalità come è già avvenuto per la VAS (vedi QUI) e per la gestione dei rifiuti (vedi QUI). 







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