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mercoledì 13 maggio 2015

Pubblicazioni atti relativi a VIA e VAS: violazioni in Liguria

Come è noto le procedure di Valutazione Ambientale Strategica  (di seguito VAS)  e di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) riguardano rispettivamente: la valutazione preventiva dell’impatto ambientale rispettivamente di piani/programmi e quella dei  progetti.


La normativa in materia è disciplinata da  una normativa comunitaria (vedi QUI) recepita in Italia. 

Recentemente con apposita legge 116/2014 lo Stato italiano ha sanato una serie di violazioni della suddetta normativa che rischiavano di portare l’Italia ad una condanna in sede UE.

Tra gli aspetti significativi di questa legge voglio qui trattare quello relativo alla pubblicazione degli atti delle procedure di VAS e VIA, normativa tutt’ora  non sempre applicata correttamente dalla Autorità Competente che nel territorio spezzino è la Regione Liguria.

Vediamo le novità introdotte da questa nuova normativa in materia di pubblicazione di atti istruttori e decisori delle procedure di VAS e VIA.  Alla fine di ogni paragrafo farò degli esempi relativi a casi della Provincia di Spezia dove questa normativa non viene rispettata.
 

INTANTO UNA VIOLAZIONE DI ORDINE GENERALE DA PARTE DELLA REGIONE ALLE NORME SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI OGGETTO DI VAS E VIA
Intanto una premessa di ordine generale per tutti i procedimenti di VAS e di VIA nella Regione Liguria che è Autorità Competente sia per la VAS che per la VIA.
Per accedere agli atti di detti procedimenti (sia quella avviati, quelli con la conclusione delle sole consultazioni, quelli conclusi con decisione finale) occorre essere registrati e quindi avere una password…. Questo già di per se è una violazione della legge che di seguito descriverò in quanto nel dettato normativo si afferma l’obbligo di pubblicazione nei siti web delle autorità pubbliche, pubblicazione diretta senza alcuna necessità di filtri selettivi (neppure meramente  formalistici: vedi iscrizione al sito) determinati dal gestore del sito.
L’unico limite afferma la legge possono essere l’esistenza di segreti industriali ma allora la documentazione non sarebbe comunque pubblicabile sia con la password di registrazione che senza.



MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VAS
L'autorità procedente (quella che predispone il piano/programma da sottoporre a VAS da parte della Autorità Competente) cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere:
1. il titolo della proposta di piano o di programma,
2. il proponente,
3. l'autorità procedente,
4. l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

Esempi di violazione della suddetta normativa in provincia di Spezia
Facciamo un esempio quello del progetto di collegamento viario fra Santo Stefano Magra e Ceparana di Bolano che costituisce variante al Piano del Parco regionale della Magra-Monte Marcello. L’autorità Procedente è l’Ente Parco che nel suo sito rinvia al sito della Regione per la documentazione del procedimento di VAS in corso su questo progetto. Ma la legge è chiara come abbiamo visto sopra ed afferma che la documentazione deve essere pubblicata nel sito della Autorità Procedente; peraltro come abbiamo visto per accedere alla documentazione dal sito della Regione occorre illegittimamente una password.  Non solo ma trattandosi di variante urbanistica l’Autorità Procedente potrebbero essere considerati nel caso in esame anche i Comuni di Santo Stefano e Bolano (in quanto membri del Parco), ma nei siti di questi non c’è alcun riferimento alla suddetta documentazione.

Facciamo un altro esempio quello del Comune di Riccò del Golfo. Qui è in corso la VAS, da parte della Regione, di uno Strumento Urbanistico Attuativo al Piano Regolatore Generale in località Campastrino.  Anche in questo l’Autorità Procedente è il Comune di Riccò del Golfo ma  nel sito del Comune non c’è alcuna documentazione in proposito

Terzo esempio quello del Comune di Arcola. È in corso da pare della Regione la VAS di una variante al PRG. Anche in questo caso la Autorità Procedente è il Comune ma nel suo sito non c’è alcuna documentazione in merito.



MODALITÀ PUBBLICAZIONE RISULTATO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
La decisione che conclude la procedura di VAS  deve essere non più soltanto genericamente pubblicata (con avvisi sui Bollettini Ufficiali regionali),  ma posta direttamente nel sito web della Autorità Competente (Ministero Ambiente, Regione e/o Enti Locali-Enti Parco subdelegati dalle Regioni).



MODALITÀ PUBBLICAZIONE DECISIONE FINALE DI VAS
La decisione che conclude la procedura  di VAS è pubblicata nei siti web delle Autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
La versione precedente si limitava alla pubblicazione sulla GURI (VAS statale) o sul BUR (VAS regionale). Ora invece la pubblicazione sul sito web diventa l’unica forma di pubblicazione non solo della decisione di VAS ma anche:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale (che accompagna il piano/programma da adottare e/o approvare) e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

Esempi di violazione della suddetta normativa in Provincia della Spezia
La Regione Liguria ha approvato la VAS del progetto preliminare di nuovo PUC  adottato dal Comune di Vezzano Ligure. Secondo la normativa sopra citata c’è un obbligo di pubblicazione non solo della Regione come Autorità Competente alla VAS, ma anche del Comune interessato.  In realtà il Comune ha pubblicato nel suo sito web la delibera di adozione del progetto preliminare di PUC ma non ha pubblicato distintamente due documenti importantissimi: quello sul monitoraggio dell’attuazione del progetto preliminare ma soprattutto la dichiarazione di sintesi che è il documento che dimostra come il Comune abbia recepito i contenuti della VAS nel piano adottato.

Secondo esempio la Regione Liguria nel 2014 ha approvato, come Autorità Competente, la VAS a delle Varianti al Piano regolatore  del Comune di Levanto. Nel sito del Comune, Autorità procedente,  non c’è alcuna pubblicazione relativa sia al documento di monitoraggio che alla Dichiarazione di Sintesi.



 MODALITÀ PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
Il nuovo comma 2 articolo 20 del DLgs 152/2006, come sostituito dalla lettera g) comma 1 articolo 15 legge 116/2014) prevede che la pubblicazione della avvenuta trasmissione alla Autorità Competente (alla decisione di verifica) del progetto preliminare[1] e dello studio preliminare ambientale, avvenga nel sito web della stessa Autorità Competente attraverso un avviso che deve contenere:
1. le generalità del proponente,
2. la procedura (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),
3. la data di trasmissione della documentazione di cui sopra (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),
4. la denominazione del progetto(elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2)
5. la localizzazione del progetto,
6. una breve descrizione delle sue caratteristiche (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),

7. le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
 
La parte finale del nuovo comma 2 chiarisce che deve essere pubblicato sul sito web dell’Autorità Competente alla VIA, l’intero progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. Quindi non solo la sintesi non tecnica o stralci decisi con discrezionalità della Autorità Competente o ancora peggio del proponente, come invece era permesso nella versione precedente.

Esempi di violazione della suddetta normativa in Liguria
Nella sezione della Regione Liguria su procedimenti in corso di VIA si omette una chiara descrizione degli elementi sopra elencati dalla vigente normativa. Soprattutto quello sulla descrizione della procedura da seguire e della descrizione del progetto, elementi che dovrebbero essere contenuti in un avviso introduttivo ai documenti pubblicati del procedimento in corso, pubblicazione dell’avvio che sarebbe utile per il pubblico interessato ma non di addetti ai lavori ai fini della eventuale presentazione di osservazioni o richiesta di Inchieste Pubbliche.
Infatti l’obbligo di pubblicazione nel sito web significa che l’avviso suddetto con tutti gli elementi indicati (peraltro previsti dalla stesse legge ligure sulla VIA come riformata dalla Legge Regionale 12/2015) deve essere pubblicato non solo e non tanto nel BURL ma proprio nella sezione procedimenti VIA della Regione, al fine di facilitare la lettura della documentazione pubblicata.



MODALITÀ PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDURA DI VIA ORDINARIA
Il nuovo comma 3 articolo 24 DLgs 152/2006 come sostituito dalla lettera h) comma 1 articolo 15 della legge 116/2014 definisce le nuove modalità di pubblicazione della istanza di VIA con allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e il comunicato stampa del proponente.
In particolare il nuovo comma 3 prevede che sul sito web della Autorità Competente siano pubblicati:
1. il proponente (elemento non previsto nella precedente versione del comma 3)
2. la procedura (elemento non previsto nella precedente versione del comma 3)
3. la data di presentazione dell’istanza (elemento non previsto nella precedente versione del comma 3)
4. la denominazione del progetto (elemento non previsto nella precedente versione del comma 3)
5. la localizzazione (elemento non previsto nella precedente versione del comma 3)
6. una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali,
7. le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza (la modalità non era previsto nella versione precedente del comma 3)
8. i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni"; 

Esempi di violazione della suddetta normativa in Liguria
Anche per gli obblighi di pubblicazione dell’avvio della Procedura Ordinaria di VIA vale quanto scritto sopra per l’avvio della Procedura di Verifica.


[1]  Vedi comma 3 articolo  93 decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163  http://www.altalex.com/index.php?idnot=34020#parte2

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