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venerdì 22 maggio 2015

Il Consiglio di Stato sul principio di precauzione

Con sentenza n. 2495 del 18 maggio 2015 (vedi QUIil Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  di un centrale di raccolta e trattamento gas estratto e la costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete.

In particolare nel riconoscere la suddetta legittimità il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità della motivazione del giudizio di VIA negativo fondata sul Principio di Precauzione. Di seguito una analisi della nuova sentenza e degli indirizzi generali della giurisprudenza comunitaria e nazionale sulle modalità di applicazione del Principio di Precauzione nei processi decisionali a rilevanza ambientale, con un ruolo attivo dei cittadini interessati



LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il riconoscimento del principio di precauzione per motivare il giudizio di VIA negativo
Nel caso trattato nel merito  il Consiglio di Stato ha riconosciuto valida la motivazione alla base del giudizio negativo di VIA  del settore competente della Regione Abruzzo,  secondo il quale: “i sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni legati alla subsidenza, che nel caso avvenissero “innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad avvalersi del principio di precauzione

Le regole di applicazione del Principio di Precauzione
Il Consiglio di Stato ha poi considerato come legittime anche le valutazione espresse dai giudici del TAR (nonostante questo giudice avesse riconosciuto la carenza di motivazione  nel merito della istruttoria del giudizio negativo di VIA) in relazione alle regole minime di applicazione del principio di precauzione:
1. è onere probatorio esclusivo del proponente del progetto quello di fornire la prova di innocuità dell’intervento da realizzarsi,
2. è riconosciuto negli obblighi motivazionali, ricadenti sull’Autorità Competente alla VIA, quello di inserire le ragioni idonee a giustificare il ricorso al principio di precauzione.

La definizione del Principio di Precauzione nella sentenza del Consiglio di Stato
Secondo la sentenza:  “il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.
L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).

Quindi secondo il Consiglio di Stato se non viene dimostrata con “certezza” da parte del proponente i rischi da una attività potenzialmente inquinante e/o pericoloso per ambiente e per i cittadini è applicabile il principio di precauzione proprio in chiave di prevenzione di tali rischi. 



LA NUOVA SENTENZA CONFERMA UN INDIRIZZO PREVALENTE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SEDE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Si conferma con questa sentenza un indirizzo ormai prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in coerenza con quello della Corte di Giustizia UE sulle modalità di applicazione del principio di Precauzione nei processi decisionali a rilevanza ambientale da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Per cui, come afferma la sentenza del Consiglio di Stato n. 2452 del 13 Maggio 2014 ( vedi QUI) l’applicazione, da parte della Pubblica Amministrazione, del principio di precauzione non si può fondare sull’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico e congetturale fondato su mere supposizioni prive di un’adeguata base scientifica. Quindi il provvedimento che nega la VIA positiva o comunque l’autorizzazione ambientale (AIA o altre autorizzazione di settore) sulla base del principio di precauzione, deve fondarsi su una dimostrazione puntuale  che il progetto presentato  ha delle carenze tecnico progettuali e di analisi degli impatti tali da non garantire la assenza di rischi ambientali e di incidente anche solo potenziali e quindi da produrre un rischio reale specifico del sito interessato.

Come affermato anche nella sentenza del Consiglio di Stato 4588 del 10/9/2014 (vedi QUIil principio di precauzione: “non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche e amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli per l’area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.”

Infine altro elemento rilevante è il legame tra applicazione del principio di Precauzione e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.  Per cui: “…..b) la giuridicizzazione e la conseguente giustiziabilità del principio di precauzione passano così attraverso la necessità di riconoscere canali istituzionali di coinvolgimento dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle loro comunità di riferimento, nell’esercizio della funzione (globalmente rilevante) di amministrazione del rischio, sia a livello comunitario che a livello nazionale; il che contribuisce alla costruzione di un diritto “effettivo”, in linea con il modello della responsable governance;…” ( sentenza Consiglio di Stato 4588 del 10/9/20144Consiglio di Stato 6520 del 17/12/2013).



CONCLUSIONI
La nuova sentenza del Consiglio di Stato sopra descritta come pure le altre sentenze e indirizzi giurisprudenziali citati confermano la applicabilità del Principio di Precauzione a condizione che i motivi della sua applicazione emergano chiaramente dalla istruttoria  svolta in sede di autorizzazione e siano strettamente legati alla dimostrazione della esistenza di un rischio ambientale e sanitario nel sito specificamente interessato, rischio non adeguatamente preso in considerazione dal proponente il progetto o l’attività soggetta ad autorizzazione.

Insomma come sempre tutto dipende da come lavorano gli uffici delle Autorità Pubbliche Competenti anche in termini di trasparenza e coinvolgimento dei cittadini perché come spiego in questo Paper (vedi  QUI) la percezione sociale del rischio ambientale e sanitario può essere il punto di partenza per far emergere i limiti del progetto presentato per la autorizzazione e fondare quindi successivamente i motivi per l’applicazione del principio di precauzione.  









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