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sabato 4 aprile 2015

Il GIP di Spezia: su impianto rifiuti di Saliceti si deve continuare ad indagare!

Nella sua  richiesta di archiviazione (Per il testo vedi QUI) sull’esposto di cittadini contro le emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti, la Procura spezzina  affermava  testualmente che: “gli accertamenti compiuti hanno escluso la sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti” . Per suffragare questa conclusione la Procura citava solo la relazione dell’Arpal del 17/7/2013 senza invece citare i verbali e le relazioni di altri organi di vigilanza pure presenti nel fascicolo di indagine che dimostrano esattamente il contrario di quanto afferma l’Arpal.
Non solo ma lo scorso 16 luglio era stato presentato un nuovo esposto dai cittadini, vedi QUI le cui motivazioni sono state totalmente ignorate dalla Procura nella sua richiesta di archiviazione che è datata 18 agosto. 
Non solo ma come rilevato nella udienza dell’altro ieri da parte dell’Avvocato Massimo Lombardi è in corso un altro procedimento dal quale sono scaturiti avvisi di garanzia e, a quanto risulta da notizie di stampa, il rinvio a giudizio dei vertici di Acam e dei responsabili dell’impianto di Saliceti per gli stessi fatti e reati che ora hanno portato il GIP del Tribunale di Spezia a respingere la richiesta di archiviazione del procuratore dott. Monteverde.

In sintesi le contestazioni che il comitato con il supporto tecnico legale dell’Avvocato Lombardi e del sottoscritto portavano nella opposizione alla richiesta di archiviazione ora accolta dal GIP erano e sono le seguenti:



RIMOZIONE DI ATTI ISPETTIVI DECISIVI PER DIMOSTRARE LA REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DI REATO
La Procura di Spezia per chiedere l’archiviazione ha rimosso  3 tipologie di atti ispettivi. Peraltro, le  prime 2 presenti nel fascicolo di indagine ed la terza a conoscenza dell’Arpal considerato che era documentazione attuativa delle prescrizioni autorizzatorie citate a premessa della relazione ispettiva qui esaminata. Vediamoli questi atti ispettivi:

1. Relazione Legione Carabinieri Liguria – Stazione Vezzano Ligure  prot.  n. 27/12-1-2013 dove si afferma testualmente: “In data 9/6/2013 alle ore 15,30  nel corso di servizio perlustrativo, lo scrivente effettua verifica esterna dell’impianto in disamina e accertava la presenza di maleodore che veniva percepito fino ad un centinaio di metri; nell’occasione era possibile visionare che il portellone – quello lato autostrada – risultava aperto con sola presenza di telone scuro”. 

2. Risultano le stesse maleodoranze dalle  verifiche della Polizia Municipale del Comune di Vezzano,  del 29/1/2013, del 28/2/2013, del 15/5/2013, del 20/5/2013, del 31/5/2013, del 5/6/2013, del 6/6/2013,  del 10/6/2013.  Le relazioni su queste verifiche sono state inviate al Comando stazione carabinieri di Vezzano Ligure in data 13/6/2013.

3. Ex prescrizione della autorizzazione provinciale n.12/2009, le relazioni periodiche di monitoraggio dell’impianto inviate a Provincia e Arpal (prot. 1316/U/11 del 14/09/2011; prot. 469/U/12 del 15/03/2012; prot. 880/U/13 del 18/09/2013; prot. 190/AU/14 del 26/03/2014) dimostravano la  violazioni dei limiti di emissioni odorigene e di altri inquinanti imposte fin dalla autorizzazione del 2005 e poi del 2009.

Interessante in queste verifiche, sia dei Carabinieri che dei Vigili del Comune, è che la presenza di odore si accompagna sempre ad una non corretta gestione dell’impianto: aperture anomale dei portelloni di chiusura dell’impianto, prefigurando una violazione delle prescrizioni come vedremo di seguito. 

Da notare anche che tutte le verifiche suddette sono state svolte dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Vezzano Ligure quindi portate a conoscenza del Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria del Comune.
Non solo ma le stesse relazioni di monitoraggio imposte dalla Provincia fanno emergere la violazione delle prescrizioni fin dal 2011!



LA INADEGUATEZZA DELLA RELAZIONE ARPAL SULLA ISPEZIONE DEL 17/7/2013: UNA ISPEZIONE MERAMENTE VISIVA
La relazione Arpal come risulta dal testo letterale è stata una semplice ispezione una tantum. Si è trattata di una mera ispezione visiva dell’area dell’impianto, mentre la documentazione esaminata è stata limitata alla sola attività di derattizzazione e disinfestazione.

Tale ispezione arrivava dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sulle continue emissioni odorigene dall’impianto. Emissioni confermate dalle verifiche di Carabinieri e Vigili  del Comune di Vezzano come sopra riportato. 
Non solo ma mancano analisi e controlli sul rispetto dei limiti di emissione, anche per gli odori, previsti dalla prescrizioni autorizzative del 2005, del 2009 e del 2013 citate a premessa della stessa relazione Arpal e quindi a perfetta conoscenza degli ispettori Arpal.  Mancano inoltre verifiche sullo stato del biofiltro compreso la relazione semestrale prevista dalla prescrizione della autorizzazione n.12/2009 e confermata dalla autorizzazione n. 219/2009: manutenzione periodica ma anche controllo del suo stato permanente in termini di umidità e temperatura.

Insomma una ispezione parziale e non esaustiva considerate le ragioni che avevano portato all’esposto,



LA PROCURA RIMUOVE GLI ELEMENTI DOCUMENTALI E FATTUALI CHE DIMOSTRANO LA REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL REATO DI GETTO DI COSE PERICOLOSE (articolo 674)
Nonostante quanto affermi la richiesta di archiviazione della Procura spezzina  la fattispecie ex articolo 674 del Codice Penale appare chiaramente realizzata nel caso in esame. Infatti le molestie quale elemento fondante il reato in esame sono state ampiamente dimostrate da documentazione ufficiali di vari organi di vigilanza.
Non solo ma la giurisprudenza ordinaria e amministrativa ha ampiamente dimostrato che per realizzare il reato di getto di cose pericolose è sufficiente “il naso” dei danneggiati, vedi QUI


  
LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLA PROCURA RIMUOVEVA LA POTENZIALE COMMISSIONE DI ALTRE REATI NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI SALICETI
La Procura spezzina nella sua richiesta di archiviazione rimuoveva la potenziale commissione di altri reati relativi alla normativa di settore per la tutela dall’inquinamento nella gestione degli impianti da rifiuti. Ci riferiamo in particolare al comma 4 articolo 256 DLgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti.
Peraltro si sottolinea che, per quanto risulta da notizie di stampa mai smentite da Acam, il suddetto reato è alla base degli avvisi di garanzia e del rinvio a giudizio nell’altro procedimento sempre a carico dei vertici di Acam e dei responsabili dell’impianto di Saliceti.

La violazione delle prescrizioni delle diverse autorizzazioni della Provincia all’impianto in questione, risultano dagli atti ufficiali ispettivi e di monitoraggio contenuti nel fascicolo aperto presso la Procura, almeno dal 2011 cioè circa 4 anni fa.
In particolare la prescrizione sicuramente violata risulta quella ribadita dalla autorizzazione n. 12 del 2009: “ che tutti i locali dell’impianto siano mantenuti in depressione in modo da non avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato sistema di trattamento;”.  

Ciò è addirittura confermato formalmente dalla Diffida presentata dalla Provincia della Spezia con determina  n. 560 DEL 05/08/2014 , che fa riferimento a relazioni di monitoraggio dal 2011 in poi , ma anche  alla nota prot. 32371 del 01/07/2014 del Dirigente del Settore 3 della Provincia,  con la quale si riportano le  problematiche inerenti l’impianto in oggetto segnalate dai residenti.

Insomma tutto quanto sopra era o poteva essere noto alla Procura, la richiesta di archiviazione è datata 18/8/2014,  che lo ha bellamente rimosso. 



CONCLUSIONI: OLTRE LA MAGISTRATURA SI MUOVANO LE ISTITUZIONI PUBBLICHE COMPETENTI
La richiesta di archiviazione come concludeva l’atto di opposizione dell’Avvocato Lombardi a nome del comitato dei cittadini era: 
1. carente nella indagine conoscitiva,
2. contraddittoria rispetto agli stessi atti ispettivi presenti nel fascicolo in mano alla Procura,
3. reticente nell’indagare ulteriori  profili di reato.

Ritengo sia quindi un segnale molto positivo il rigetto della richiesta di archiviazione da parte del GIP del Tribunale.  Ora però occorre che chi di dovere (Nuova gestione di Acam Ambiente, Provincia, Comune di Vezzano di Ligure e altri Comuni che portano i propri rifiuti nell’impianto di Saliceti) utilizzino tutti gli strumenti tecnici ma anche amministrativi per risolvere in via definitiva questa vicenda a tutela della salute dei cittadini interessati.
Ricordo infatti che oltre ai reati sopra indicati esiste anche quello previsto dall’articolo 328 del Codice Penale: omissione di atti di ufficio.

Infine in questa vicenda emerge anche la totale inadeguatezza della attività di prevenzione nella tutela della salute da parte del settore competente dell’ASL di Spezia come ho dimostrato in questi post: vedi QUIa proposito di omissioni!

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