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martedì 17 marzo 2015

La nuova disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale

Quello che segue è un post che sintetizza le principali novità della disciplina della autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA). L' AIA si applica alle installazioni a maggior impatto ambientale. Nel territorio della Provincia di Spezia ad esempio si applica alla centrale enel, al rigassificatore di Panigaglia, alle discariche (vecchie e nuove), dal 2014 anche all'impianto di trattamento rifiuti di Saliceti (Vezzano Ligure).  Si tratta quindi di una normativa di grande rilievo anche per il nostro territorio.  

Con un decreto legislativo di qualche mese fa e successivi decreti e circolari attuative, nonché linee guida della UE,  questa disciplina è stata profondamente modificata. Sono state introdotte novità che rendono più vincolanti gli obblighi ambientali per queste installazioni, rendono più facile rivedere le autorizzazioni già date (vedi centrale enel) e più difficili le nuove autorizzazioni (Saliceti e discarica di Saturnia).  In particolare sulla proposta discarica a Saturnia e sui nuovi vincoli che questa nuova disciplina pone a installazione che vengono collocate in aree già fortemente inquinate (sito di Pitelli) tornerò a breve con un post specifico, ma già da quello che spiegherò in questo post si possono cominciare a capire alcuni di questi nuovi vincoli (si veda di seguito il paragrafo sulla c.d. Relazione di Riferimento).  

Di seguito quindi sintetizzo le principali novità di questa normativa, ma per chi vuole davvero approfondirla troverà QUI un commento molto articolato di tutte le principali novità.  Vediamo intanto la sintesi di queste novità......


  

ADEGUAMENTO ALL’AIA DI INSTALLAZIONE ESISTENTI
In base alla nuova normativa entrata in vigore lo scorso 11 aprile 2014,  i termini nuovi per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, compreso l'impianto di Saliceti, sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA. 
Per installazione esistente si intende quella che abbia ottenuto le autorizzazioni ambientali necessari entro il 6 gennaio 2013 e sia entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014.


CONDIZIONI RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DELLA INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE
La nuova lettera c) del comma 16 articolo 6 del DLgs 152/2006 chiarisce in modo netto, rispetto alla versione precedente, che tra le condizioni del rilascio dell’AIA ci deve essere il rispetto della gerarchia in materia di gestione rifiuti come definito dalla norme UE: prima la riduzione della produzione, poi per la parta non riducibile in ordine di priorità:
1. riutilizzati,
2. riciclati,
3. ricuperati
4. o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente  impossibile, sono smaltiti 
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente.


CONDIZIONI RILASCIO AIA - EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ: LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In  particolare questo ultimo comma, introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”
La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie

Insomma questa relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione. 

Per le installazione che non avevano l’AIA (nuove) al  7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento deve essere presentata al momento della domanda di AIA,
Per le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016. 
La redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle relative alle installazioni esistenti
Come ha chiarito in apposita Circolare del 27/10/2014 il Ministro dell’Ambiente, la Relazione di Riferimento costituisce, se necessaria,  un vincolo procedurale fondamentale per l’avvio della procedura di rilascio dell’AIA.


RAPPORTO TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)
si introduce una ulteriore novità al comma 1 dell’articolo 29bis per cui nelle more della   emanazione delle conclusioni sulle MTD,  l'Autorità Competente (Ministero Ambiente o Regioni) utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea sulla base degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni.
Insomma non si potrà più trovare la scusa che le MTD non sono state ancora formalizzate con una Decisione della UE che recepisce il documento BREF (BAT  Reference  Documents).  Le MTD potranno essere anticipate all’interno dell’AIA tenendo conto dei documenti istruttori elaborati in sede UE.


CONTENUTO DOMANDA DI AIA
La domanda deve contenere una più particolareggiata serie di elementi analitici sulla installazione, le emissioni, le tecnologie usate sia nel ciclo produttivo, le tecniche di  disinquinamento, le caratteristiche del sito su cui insiste la installazione da autorizzare.
In particolare risultano ampliate rispetto alla versione precedente le seguenti voci:
1. descrizione delle misure di prevenzione, di  preparazione  per il riutilizzo, di riciclaggio e  di  recupero  dei  rifiuti  prodotti dall'installazione;
2.  descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in  forma sommaria (la versione precedente faceva riferimento genericamente alle alternative senza specificare quelle relative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure).


IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Si   conferma l’obbligo che, in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell’AIA,  sia prodotto il parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi sanitarie con le relative prescrizioni, acquisite nel verbale della Conferenza dei Servizi stessa. Si chiarisce che il Parere del Sindaco è un vero e proprio provvedimento che può contenere prescrizioni di tutela della salute dei cittadini rispetto al potenziale impatto della installazione da autorizzare, prescrizioni che possono comportare la richiesta alla Autorità Competente all’AIA (Ministero dell’ambiente o Regione/Provincia) di riesaminare l’AIA se già rilasciata.


DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO DELL’AIA
a) copia dell'autorizzazione integrata ambientale e  di  qualsiasi suo successivo aggiornamento, depositata  negli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento a disposizione della consultazione del pubblico;
b) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
c) i motivi su cui è  basata la decisione;
d) i risultati delle consultazioni condotte  prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
e) il titolo dei documenti di riferimento  sulle  BAT  pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
f)  il metodo utilizzato per determinare  le condizioni rilascio dell’AIA ex articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
g) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9bis (condizioni per fissare limiti di emissione più permessivi), i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
h) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal  gestore, al  momento della cessazione definitiva delle attività (vedi in particolare relazione di riferimento descritta in precedenza nel presente commento);
i) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso   dell'autorità competente.


PUBBLICAZIONI DATI MONITORAGGI PREVISTI DALL’AIA
Secondo il nuovo comma 2 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 i dati sui monitoraggi previsti nell’AIA rilasciata devono non solo essere messi a disposizione del pubblico ma anche pubblicati nel sito della Autorità Competente.


VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI DELLE MTD
Secondo il nuovo comma 4-ter dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità  competente  può fissare, nel rilasciare l’AIA valori limite di emissione più rigorosi anche di quelli previsti dalle BAT-AEL  trattate nel precedente paragrafo del presente commento, di  quelli, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 29-septies  (norma di qualità ambientale). L’articolo 29septies (come sostituito dal DLgs 46/2014) fa riferimento al caso che sulla base di una analisi strategica (contenuta in uno strumento di programmazione pianificazione a rilevanza ambientale e territoriale) del sito in cui è collocata la installazione soggetta a AIA, emerga la necessità di applicare agli  impianti, localizzati in  quell’area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area  il  rispetto delle  norme di qualità  ambientale. Tale necessità dovrà essere rappresentata in sede di Conferenza dei servizi propedeutica al rilascio dell’AIA e successivamente nell’AIA rilasciata dovranno essere contenute tutte le misure supplementari particolari più  rigorose o anche altre sempre nel rispetto delle norme di qualità ambientale.  Ricordo che secondo la lettera i-nonies articolo 5 DLgs152/2006 per norma di qualità ambientale si intende: “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica  parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale”.  Quindi il nuovo articolo 29-septies riduce la discrezionalità della Autorità competente nella applicazione al caso concreto del concetto di norma di qualità ambientale legandolo al quadro strategico che nell’area interessata dalla installazione soggetta ad AIA emerge dagli strumenti di programmazione e pianificazione a rilevanza ambientale: piani rifiuti, tutela acque, bacino e difesa idrogeologica etc.

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione  o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 


CONTENUTO AIA  SULLE FASI  DI  ESERCIZIO  DELLA  INSTALLAZIONE  DIVERSE  DA  QUELLE  NORMALI
Il nuovo comma 7 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 prevede che l'autorizzazione integrata  ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali,  in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive,  per  i  malfunzionamenti, e per  l'arresto definitivo dell'installazione.
Sul punto peraltro si veda la Decisione della Commissione UE del 7/5/2012 n.249.  Questa Decisione contiene le seguenti novità:
1. la necessità di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni al gestore della installazione soggetta ad AIA) nel definire i criteri e i parametri per la gestione dei transitori;
2. la massima trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati degli stessi;
3. riduzione al minimo dei transitori (la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
4. la necessità di legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;
5. parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).


CONDIZIONI PER DETERMINARE LE SITUAZIONI DI ANORMALITÀ NELLA GESTIONE DELLA INSTALLAZIONE ALLE QUALI L’AIA PUÒ APPLICARE UN NUMERO MASSIMO DI SUPERAMENTI DI VALORI DI EMISSIONI
Secondo il nuovo comma 7-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 se nel periodo relativo alla autorizzazione precedente al rilascio dell’AIA risultino:
1. la  stabilità d'esercizio  delle  tecniche adottate;
2. l'affidabilità dei controlli;
3. la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni  relative agli obblighi  di  comunicazione.

È  facoltà della Autorità Competente indicare preventivamente nell'autorizzazione il  numero  massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque  non  eccedente  il  20  per cento) di superamenti dei valori limite di emissione (che non superino quelli associati alle BAT-AEL), dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le  situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies (per un esame di questo articolo vedi, successivamente in questo commento, l’apposito paragrafo).


CONDIZIONI PER IL RINNOVO E RIESAME DELL’AIA
Il nuovo articolo 29-octies del DLgs 152/2006 contiene novità rilevanti su questa problematica.
 Il nuovo articolo290cties afferma che: “1.  L'autorità  competente riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonché di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione.
Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO come riporto successivamente in questo paragrafo del mio commento).
In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies del DLgs 152/2006  (introdotto dal DLgs 46/2014):
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3  a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,  nazionali o regionali  lo esigono. 
Punto 5. necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in  condizioni  di esercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

La revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni sopra esposte.
Quindi nella versione precedente il decorso dei termini era il regime ordinario di revisione che ora invece diventa regime secondario rispetto alla possibilità di avviare la revisione in qualsiasi momento a certe condizioni.


PROCEDURA IN CASO VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Il nuovo comma 9 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 disciplina in modo innovativo la procedura in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA.
In questi casi, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un  termine entro  il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché  un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione  di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le  appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire  provvisoriamente la conformità (questa è la novità più rilevante di questa lettera);
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività  per  un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno (questa ultima è la novità più rilevante di questa lettera), ma deve trattarsi della violazione della stessa prescrizione ovviamente;  
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioni imposte con  la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. Questa ultima costituisce una novità rispetto alla normativa precedente




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