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lunedì 26 gennaio 2015

Pro memoria impianto rifiuti di Saliceti e la questione dell’AIA

Di seguito una sintesi delle principali questioni ambientali, sanitarie ma anche più strettamente giuridico amministrative  relative all’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti Comune di Vezzano Ligure) con in aggiunta la questione della Autorizzazione Integrata Ambientale alla quale l’impianto di Saliceti non si è mai adeguato nonostante i termini siano già abbondantemente scaduti come spiego nella sezione finale di questo post....



I GRAVI RITARDI DELLA PROVINCIA QUALE ENTE AUTORIZZATORE DELL’IMPIANTO DI SALICETI
Nella autorizzazione  provinciale n.12 del  2009 si affermava che: “Il perdurare di situazioni di fastidio potrà comportare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 208 comma  13 lettera b9 del DLgs 152/2006.
L’articolo 208 afferma che si debba arrivare alla revoca della autorizzazione: “….in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.
  
I fastidi sono in corso da anni e sono perfettamente a conoscenza delle autorità competenti, segnalati prima di tutto dai cittadini residenti anche in un esposto presentato nella estate del 2012, per non parlare di quelli precedenti.
Solo lo scorso Agosto come sappiamo la Provincia è intervenuta nel diffidare Acam ma c’erano da anni i presupposti per revocare la autorizzazione ovviamente.

PERCHÉ UNA PRESCRIZIONE PREVISTA DAL 2005  e ribadita nel 2009 NON è STATA RISPETTATA DA ACAM AMBIENTE S.p.A. E NON E' STATA FATTA RISPETTARE DALLA DIRIGENZA DELLA PROVINCIA PRECEDENTE A QUELLA ATTUALE!

La domanda non è oziosa perché molto probabilmente se questa prescrizione fosse stata rispettata si sarebbero evitati molti anni di fortissimi disagi ai cittadini residenti nella zona. Perché gli odori producono danni alla salute e richiedono interventi tempestivi


I DANNI ALLA SALUTE DA ODORI
A conferma di quanto sopra il Manuale della ex Agenzia Nazionale per la protezione ambientale  (ora Ispra) relativamente all’impatto delle emissioni odorigene, afferma:  la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine.”

Lo Studio della Regione Veneto e Provincia di Rovigo (luglio 2014)  ha dimostrato che la percezione dell’odore da parte degli esseri umani avviene a soglie di concentrazione nettamente più basse di quelle previste dai limiti delle autorizzazioni alle emissioni.
Non solo ma l’odore può considerarsi molesto già al limite tra 5 e 10 Unità Odometriche/m3. Ricordo che il limite applicato fino ad ora dalla autorizzazione della Provincia all’impianto di saliceti è attualmente di 200 U.O./m3!

A Spezia questi documenti non sono arrivati?
Sono arrivati ma li usano solo per farsi belli nei seminari e non per tutelare la salute dei cittadini.  L’Arpal di Spezia in una relazione ad un seminario organizzato nel 2011 da Acam SpA afferma : “-Le sostanze odorigene hanno spesso soglia olfattiva molto inferiore al limite di rilevabilità strumentale
- I composti chimici odorigeni hanno effetti mascheranti o sinergici e le caratteristiche di tali effetti non sono note. Tale problema è particolarmente rilevante in corrispondenza degli impianti di trattamento rifiuti ove si ha una molteplicità di componenti nella miscela odorosa (composti solforati, acidi grassi volatili, ammine e ammoniaca, etc.)”


LA GIURISPRUDENZA  AMMINISTRATIVA E ORDINARIA : ha affermato in modo univoco:
1.       bastano le denunce dei cittadini per dimostrare i danni sanitari e quindi l’esistenza dei reati e delle illegittimità amministrative
2.      il reato di getto di cose pericolose  è dimostrato anche se le emissioni stanno nei limiti delle autorizzazioni e della legge purchè l’odore sia riconosciuto distintamente da una pluralità di soggetti


L’ACAM HA IMPUGNATO LA DIFFIDA DELLA PROVINCIA  AFFERMANDO CHE BASTA RISPETTARE LE MEDIE DEI LIMITI DELLE EMISSIONI ODORIGENE
Per sostenere questa tesi Acam cita a sproposito la delibera della Regione Lombardia.
In realtà secondo la norma della Regione Lombardia dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore ( non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche  come previsto dalle autorizzazioni per l’impianto di saliceti).  
Inoltre la norma Lombarda prevede che al raggiungimento delle 5 unità odometriche  il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore, quindi deve essere avviata una procedura di  caratterizzazione delle sezioni dell’impianto che causano emissioni odorigene e giustificato un loro eventuale mancato confinamento.


IL RAGGIO DI IMPATTO SULLE UNITÀ ABITATIVE SECONDO LA NORMA DELLA LOMBARDIA
Una norma non citata da parte di Acam della delibera Lombarda è anche quelle molto significativa che prevede  come raggio di potenziale impatto delle emissioni odorigene quello dei 500 metri di distanza dell’impianto da unità residenziale Nel caso di Saliceti siamo ben al di sotto di quella distanza.  Tutto questo chiama in causa una normativa completamente dimenticata nella nostra Provincia quella sulle industrie insalubri dove il Sindaco mantiene poteri significativi nel pianificare le scelte impattanti sul territorio di competenza.


LA RELAZIONE DELL’ASL SUL’IMPIANTO DI SALICETI
L'Igiene ambientale ASL interrogata dal Comune di Vezzano Ligure sulle emissioni odorigene dall'impianto di trattamento rifiuti di Saliceti, con una relazione di poche righe del 27/8/2014) ha affermato testualmente: “non si riscontrano condizioni igienico-sanitarie a pregiudizio della salute pubblica pur confermando la presenza di odori sgradevoli verosimilmente provenienti dallo stazionamento di automezzi per il conferimento di rifiuti da raccolta indifferenziata: si è preso, a questo proposito, atto della volontà del gestore di creare zona filtro per l’accesso del camion che dovrebbe consentire il contenimento dell’emissione di odori sgradevoli. “.

Intanto anche sotto il profilo del linguaggio siamo ad un livello inaccettabile per una relazione tecnica, tutto è al condizionale: verosimilmente gli odori “verrebbero” dai camion, gli interventi sul filtro “dovrebbero” contenere gli odori.

Di fronte a questa incertezza sulle ragioni e le soluzioni delle emissioni odorigene, per l’ASL l’unica certezza è che non si riscontra: “pregiudizio della salute pubblica”, pur confermando la presenza degli odori!
Insomma letteralmente gli odori permangono , forse vengono dai camion, ma non è certo, e forse verranno eliminati con la zona filtro ma non è certo….altrimenti perché usare il condizionale?

Siamo di fronte ad una relazione senza alcun fondamento scientifico in quanto mancante
a) della  metodologia usata per valutare il rischio sanitario,
b) dei parametri igienico sanitari, quindi non solo quelli normativi, utilizzati per dimostrare o meno la presenza del rischio sanitario



CONCLUSIONI SUGLI ASPETTI DI COMPATIBILITÀ SANITARIA DELL’IMPIANTO DI SALICETI CON L’ATTUALE SITO
Medie o non medie come ho dimostrato sopra il problema non sta solo nel rispetto dei limiti di emissioni odorigene , peraltro da integrare con adeguate  analisi e verifiche tecniche e scientifiche mai svolte dall’ASL  o dal Comune di Vezzano relativamente ai poteri sanitari del Sindaco.  
Il vero problema sta, anche sotto il profilo legale, nel superamento della tollerabilità delle emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti.
Infatti, nonostante che  secondo l’ultima determina della Provincia del 19/11:   una parte delle prescrizioni richieste sarebbero  state rispettate (biolfitro e sistemi controllo umidità dello stesso) le emissioni odorigene continuano ad infestare i cittadini residenti nella zona.

A questo punto i casi sono due soltanto:
1. le prescrizioni fino ad ora date sono inadeguate
2. il sito è sbagliato.
Terze possibilità non esistono allo stato attuale delle conoscenze.

Quanto ad Acam visto che cita la norma Lombarda, a sproposito peraltro come ho dimostrato sopra, perché di quella norma non applica l’allegato 3?
Questo allegato si intitola: “Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente”. 

E ora arriveranno pure i rifiuti da fuori Provincia vedi  QUI


LA QUESTIONE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
Una questione totalmente rimossa in questi anni è stata quella della Autorizzazione Integrata Ambientale. Ora gli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi sono soggetti ad AIA a mio avviso già dal DLgs 372/1999  successivamente dal DLgs 59/2005.  In modo ancora più netto questa tipologia di impianti è soggetta ad AIA alla luce del DLgs 46/2014 che prevede esplicitamente la assoggettabilità ad AIA per gli impianti di trattamento biologico con capacità superiore alle 50 tonnellate giorno (l’impianto di Saliceti è tarato su 230-280 tonnellate giorno ex autorizzazione provinciale del 2009 che ha ripreso quella del 2005).  
Gli impianti esistenti come quello che stiamo esaminando avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa AIA entro il 31/3/2008 (legge 243/2007), ma nel caso di Saliceti l’impianto è stato nuovamente autorizzato nel 2009, viste le vicende dei ricorsi a TAR e Consiglio di Stato della autorizzazione del 2005. Ma già qui è stata commessa una illegittimità perché nel 2009 la normativa sull’AIA prevedeva esplicitamente la applicazione della stessa ad impianti come quello di Saliceti, anche se occorre dire che la categoria indicata nell’apposito allegato del DLgs 59/2005 era meno chiara  rispetto alla versione attuale.

Ma resta il fatto che,  se non fosse applicabile la scadenza del 2008, ora con la normativa approvata nel marzo 2014 (vedi il sopra citato DLgs 46/2014, in particolare il comma 2 dell'articolo 69) l’AIA deve essere applicata all’impianto di Saliceti. Questa è l'ipotesi che vede l'impianto di Saliceti assoggettato ad AIA alla luce della nuova versione dell'allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014). Secondo questa seconda interpretazione i termini nuovi per adeguarsi, anche per l'impianto di Saliceti sono: 
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA 
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA. 


La problematica che qui sollevo  è tutt’altro che formale perché applicare la disciplina dell’AIA comporta una istruttoria molto diversa da quella fino ad ora applicata all’impianto di Saliceti (autorizzato secondo la procedura ordinaria ex articolo 208 del DLgs 152/2006).
La istruttoria che porta al rilascio dell’AIA consente di:
1. mettere in discussione il modello gestionale dell’impianto con il sito
2. applicare limiti di emissione e tecniche di monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento che tengano conto non solo degli obblighi di legge ma anche e soprattutto della reale situazione del sito
3. l’obbligo per il Comune territorialmente interessato di valutare l’impatto sanitario dell’impianto e chiedere apposita misure prescrittive e/o interdittive ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.

L’Acam avrebbe già dovuto da mesi presentare istanza per avviare l’adeguamento dell’impianto all’AIA (termine già scaduto peraltro come dimostrato sopra). Quindi la Provincia dovrebbe diffidare per una ultima volta l’Acam, dopodiché dovrebbe revocare l’attuale autorizzazione all’impianto ed avviare immediatamente di ufficio la revisione della autorizzazione e quindi il suo adeguamento all’AIA. Se Acam non rispettasse questi atti, la Provincia dovrebbe sospendere l’attuale autorizzazione e quindi l’attività dell’impianto.
Ricordo che secondo il comma 3 dell'articolo 69 del DLgs 46/2014 se entro il 7 luglio 2015 l'AIA non è rilasciata, l'autorizzazione attuale deve comunque essere sospesa

In caso di inerzia della Provincia si tratterà di valutare sia in sede amministrativa che penale questo comportamento omissivo anche ai sensi del reato di esercizio dell’impianto senza l’AIA ex articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 46/2014.


  


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