SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

lunedì 15 dicembre 2014

Antenne telefonia e TV: la giurisprudenza a tutela dei cittadini

Il problema del rischio sanitario da emissioni elettromagnetiche  di stazione radio base per la telefonia cellulare ma anche per le trasmissioni TV-Radio è spesso sottovalutato dalle Amministrazioni Locali. Spesso queste ultime  si trincerano dietro la “impossibilità a negare le autorizzazioni a questi impianti” appellandosi ad una normativa e giurisprudenza favorevoli ai gestori.


In realtà sotto il profilo delle competenze amministrative i Comuni possono ancora esercitare funzioni importanti soprattutto se questi impianti vengono proposti in zone vincolate sia sotto il profilo del vincolo culturale e paesaggistico che edilizio-urbanistico. Di questo aspetto ho trattato in questo post (vedi  QUI). 

Di seguito invece presento una selezione di giurisprudenza che dimostra come su molti aspetti significativi anche il Consiglio di Stato riconosce un ruolo attivo agli Enti Locali, in particolare su
1. Principio di precauzione
2. Il potere regolamentare dei Comuni nel pianificare le localizzazioni dei siti sotto il profilo urbanistico ambientale
3. La limitazione all’autorizzazione per sommatoria di impianti e quindi per eccesso di impatto cumulativo sia sotto il profilo dell’inquinamento elettromagnetico che dell’impatto paesaggistico ambientale
4. Antenne e vincoli paesaggistici e culturali
5. Antenne e permesso di costruire



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Consiglio di Stato , Sez. V - Ordinanza 7 marzo 2000 n. 1211
L’ordinanza in oggetto rinvia ad un periodo successivo ad  un accertamento tecnico peritale,  la decisione sulla istanza di annullamento ( da parte di TIM) di una sentenza del TAR Calabria relativa a concessione edilizia di una stazione radio per telefonia cellulare .
Afferma infatti il Consiglio di Stato che “ Ritenuto che, ai fini del presente giudizio, riveste una particolare importanza la verifica della sussistenza o meno del pericolo di interferenze dei campi elettromagnetici, creati dall’attività di esercizio della costruenda stazione radio cellulare in Comune di Spezzano Piccolo, nei confronti del pace-maker, del quale è portatrice la controinteressata in primo grado sig.ra Baldino Maria Concetta;
che tale accertamento puo’ essere compiuto a cura del competente settore dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza, in contraddittorio con la Società Telecom Italia Mobile, ad integrazione del nulla osta tecnico a carattere preventivo, prot. 63/FA/99 del 21/01/1999, sulla base dei dati tecnici, concernenti la potenza di emissione, le caratteristiche dell’onda elettromagnetica emessa, l’intensità e la variabilità, sia in relazione alle condizioni di esercizio, che alla distanza tra l’impianto e l’abitazione dell’interessata;
che, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 aprile 1992, sui limiti massimi di esposizione a campi elettrici e magnetici, della raccomandazione del Consiglio Europeo del luglio 1999, e del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 381 del 28 settembre 1998, occorre rispettare il principio di cautela, a salvaguardia dei possibili effetti a lungo termine sulla salute dei cittadini, che abitano in prossimità degli impianti in questione;
che nella fattispecie assume una specifica rilevanza anche il tipo di pace-maker, utilizzato dalla predetta;
che sulla base di specifica richiesta avanzata dall’appellante Soc. T.I.M., con il ricorso in primo grado, tale verifica puo’ essere oggetto di consulenza tecnica di ufficio, da esplicare nei modi suindicati;
che, pertanto, necessita che l’A.S.L. n. 4 di Cosenza provveda al riguardo ed al deposito della relativa relazione, entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza al legale rappresentante p.t. dell’Azienda, a cura della Segreteria della Sezione;
Riserva ogni ulteriore statuizione sull’appello della Soc. T.I.M., ad avvenuta acquisizione dell’indicato documento. “
In realtà, il principio ALARA (as low as reasonable achievable) impone di tenere i termini di sorgente del fenomeno (i campi prodotti da trasmettitori fissi e mobili) al livello più basso ragionevolmente conseguibile, oltre che entro certi limiti determinati. L’applicazione stessa del principio di approccio cautelativo è espressione dell’assenza di sufficienti elementi per determinare un’esatta correlazione di causa-effetto. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la presenza di un portatore di strumenti elettronici a garanzia della propria salute è stato determinante: ma allora, perchè non considerare tra le qualità di vivibilità dei beni anche la loro immunità da rischi, ampliando la logica che di recente (sentenza 10 maggio 1999 n. 167) la Corte costituzionale ha applicati per i vantaggi concessi ai portatori di handicap nei loro percorsi viari. Utilizzando il ragionamento che consente ovunque la realizzazione di percorsi agevolati, anche dove non vi sono (ancora) portatori di handicap, può derivare un nuovo modo di valutare le innovazioni tecnologiche: dalla qualità dei soggetti (piu’ o meno sensibili, più o meno handicappati) si deve passare ad una qualità dei beni, ritenendo che i beni stessi abbiano raggiunto – nell’attuale contesto socio economico – un livello di utilità e di fruibilità che non può ritenersi connesso alla sola presenza di talune patologie. Ben venga quindi l’applicazione del principio che valorizza l’approccio cautelativo (su cui, da ultimo, P. Bevitori Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza, Maggioli, Rimini, 200, pg. 373) ma in funzione di una estensione dello standard cautelativo alla generalità delle situazioni residenziali “ .


Consiglio di Stato, Sez. III, n. 687, del 5 marzo 2013
Elettrosmog. Principio di precauzione e regolamentazione comunale degli impianti radioelettrici
Il principio di precauzione (ex art. 174 Trattato Europeo) recepito dal Comune nel momento in cui ha deliberato il regolamento ex comma 6 art. 8 della legge 36/2001, consente di assumere, quando sussistono incertezze circa l'esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone, misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate in modo esauriente la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del principio stesso impone, però e per un verso, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione dell’impianto alla distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la valutazione complessiva del rischio per la salute, basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale al riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute, si possono porre regole di minimizzazione del rischio da radiazioni elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del più probabile che non e non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente possibilistici.




TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1213, del 8 maggio 2014                                                               
Elettrosmog.SRB non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale
Occorre sottolineare che nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso, il successivo comma 4 dello stesso art. 86 prescrive che "Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare".


Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1873 del 4 aprile 2013
Elettrosmog.Illegittimità regolamento edilizio con limiti alle altezze o distanze degli impianti radioelettrici dalle costruzioni circostanti
E’ illegittima la modifica al regolamento edilizio con la quale si dispone il divieto di installazione di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione di altezza pari o superiore alla distanza dalla più vicina parete delle costruzioni circostanti o alla metà della distanza dal confine con le strade o terreni liberi privati. L’imposizione di distanze e altezze rispetto, non ad ambiti territoriali sensibili o di pregio, bensì rispetto a qualsiasi edificio del territorio comunale, viene a tradursi, per il suo carattere generalizzato, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva invece allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del ministro dell’ambiente di concerto con il ministro della salute e per quanto riguarda la individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti, ex art. 8, co. 6, della legge n. 36/2001, alle Regioni.

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5231, del 30 ottobre 2013
Elettrosmog. Legittimità diniego alla realizzazione impianto di telefonia mobile per contrasto con Regolamento comunale
Il Comune di Lecce, facendo esercizio del potere assegnatole dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, il Regolamento recante “Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz a 300 GHz”. Tale Regolamento non consente l’installazione degli impianti in particolari zone sensibili. Sulla base di tali disposizioni il Comune ha negato alla società di telefonia mobile l’autorizzazione alla installazione del suo impianto nel sito indicato che ricade (pacificamente) in un’area nella quale, ai sensi delle predette disposizioni, è preclusa l’installazione di impianti. Peraltro, i criteri localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da determinare un divieto generale d’installazione di impianti su tutto l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio.

Consiglio di Stato, Sez. III, n.2521, del 19 maggio 2014
Elettrosmog. Legittimità sospensione lavori di realizzazione di una SRB  distanza minima da osservare tra il manufatto shelter ed i confini interni del lotto e dalle strade
A norma del Regolamento Edilizio Comunale la distanza minima da osservare tra il manufatto shelter ed i confini interni del lotto e dalle strade non può essere inferiore a mt. 5, nonché, a norma dell'art. 4.1, deve essere realizzato a mt. 10 dalle facciate dei fabbricati limitrofi. L’applicazione della regole sulla distanza delle costruzioni dal confine e da altri fabbricati, previste dal regolamento edilizio del Comune , non può essere intesa come un indebito limite all’espansione della rete di telecomunicazione, che necessariamente deve estendersi al servizio di tutto il territorio comunale. Il d.lgs. n. 259 del 2003 reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, abbinando all’interno di un unico procedimento - a fini di semplificazione ed accelerazione del rilascio dell’atto conclusivo - la verifica dell’osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radio-elettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi alla porzione di territorio su cui interviene l’installazione dell’impianto, ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato. La sottrazione al regime autorizzatorio non trova, inoltre, sostegno nell’assimilazione, ai sensi dell’art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle “opere di urbanizzazione primaria”.




TAR Liguria  Genova sez. I  Ordinanza 5/1/2001 n. 21
 Secondo la sentenza  nel rilascio di una concessione amministrativa per la costruzione di un ripetitore per telefoni cellulari , da collocare  su un traliccio sul quale siano già presenti altre antenne, si deve tener conto non solo delle caratteristiche dell’impianto di nuova installazione, ma anche del potenziale inquinamento elettromagnetico conseguente alla sommatoria degli impianti  insistenti sul medesimo traliccio. Con la sentenza il TAR  ha sospeso l’efficacia  della concessione edilizia ottenuta da TIM  per l’installazione di due antenne e degli apparati accessori per la ripetizione radiomobile, impianto da fissare su un traliccio già esistente da molti anni e sul quale vi erano già diversi ripetitori . La licenza era stata ottenuta dalla società sulla base di una dichiarazione che attestava la ridotta  potenza  dei ripetitori da collocare, potenza peraltro inferiore ai 7 Watt, misura limite al di sotto della quale per la società stessa non era stato necessario neppure ottenere l’autorizzazione dell’Arpal essendo stata sufficiente la semplice comunicazione all’ente di vigilanza ambientale . Ma i giudici hanno accolto la domanda dei ricorrenti , residenti a circa 100 metri dal traliccio, facendo propria la censura secondo cui il via libera alla società per la costruzione dei ripetitori avrebbe dovuto essere preceduto dall’attenta valutazione del campo elettromagnetico di fondo , generato dagli impianti esistenti. Il rilascio della concessione edilizia, pertanto , in difetto delle necessarie valutazioni, ha reso consistente, per i residenti ricorrenti, il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per il diritto alla salute degli stessi.  L’esecuzione del provvedimento amministrativo è stata dunque sospesa, in quanto, riportando  una parte della sentenza: “ risulta consistente il prescritto fumus boni  juris , quantomeno per i profili di censura dedotti con riferimento al difetto di istruttoria in relazione al potenziale inquinamento elettromagnetico, conseguente alla sommatoria degli impianti di ripetizione insistenti sul medesimo traliccio” .




Consiglio di  Stato Sez. VI sent. 3794 del 27 aprile 2007
Il Comune in via di autotutela può annullare un’autorizzazione edilizia rilasciata ex articolo 87 del D.lgs 259 del 2003, con la quale è assentito un impianto di telefonia mobile incompatibile con il vincolo paesaggistico ex Legge 1437/1939.


Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3690, del 10 luglio 2013
Elettrosmog.Legittimità diniego impianto telefonia mobile cellulare per incompatibilità con le norme del Piano Paesistico
Va precisato che il favor assicurato, soprattutto dagli artt. 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione, come quello naturalistico ambientale.


Consiglio di Stato, Sez. III, n. 917, del 26 febbraio 2014
Elettrosmog.Illegittimità installazione s.r.b. su immobile non vincolato ex d.lgs. n. 42/2004, ma tutelato dalla strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune
E’ illegittima l’autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base su edificio non vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, ma oggetto di specifiche disposizioni di tutela dettate dalla strumentazione urbanistica e paesaggistica del Comune, che ha inteso così salvaguardarne il suo valore architettonico e poi anche il suo pregio storico-culturale e testimoniale. In particolare, nel PRG l’immobile è considerato di valore architettonico, con applicazione delle relative disposizioni conservative. Inoltre, la tutela comunale si estende anche all’area di pertinenza nella quale è inclusa l’area nella quale si colloca l’impianto per la telefonia mobile.


Consiglio di Stato  Sez. III N. 05574/2014 del 12/11/2014
La Soprintendenza ha evidenziato che l’intervento descritto appare fortemente impattante non solo in considerazione dell’eccessiva altezza di tutta la struttura portantenne, che è pari a circa la metà dell’altezza del fabbricato su cui è ubicata, ma soprattutto per le apparecchiature posizionate sul palo, che risultano numericamente eccessive, dando luogo ad un ammasso volumetrico disordinato.
…..
La sentenza n. 5300/2012 del T.A.R. Campania, infatti, aveva rilevato che il precedente parere non tenesse conto del contesto già urbanizzato della zona, ma nel nuovo parere la Soprintendenza non ha mancato di rilevare che la struttura, al di là del suo collocamento su edificio preesistente e della sua non eccessiva altezza, sovrasta tutto il restante contesto paesaggistico ed architettonico, che si presenta in linea di massima omogeneo senza sostanziali differenze di altezza, non presentandosi quindi armonica con il livello delle costruzioni circostanti, considerata anche la loro vicinanza al mare e, quindi, la loro collocazione in un peculiare contesto paesaggistico, e addirittura viene a costituire “un ammasso volumetrico disordinato”.


Consiglio di Stato  Sez. III   n. 6338 del 12/12/2014
L’intervento oggetto della richiesta della TIM, comportante la realizzazione di un’antenna di 30 metri (ben più alta degli alberi circostanti) e di consistenti opere accessorie (con la realizzazione di una rilevante struttura in cemento armato), non poteva essere considerato di modesta entità e tale, comunque, da poter essere realizzato in una zona intensamente protetta, nelle immediate adiacenze (meno di 10 metri) da un’area boschiva.
In particolare non può essere condivisa la tesi, sostenuta dal T.A.R., secondo cui l’impianto in questione poteva ritenersi consentito facendo applicazione delle NTA del P.U.T.T./P., che all'art. 3.10.4, recante prescrizioni di base per “boschi e macchie”, al punto 4.2 lett. d) n. 2, consente la «realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili», non potendosi includere tale intervento, per il suo non irrilevante impatto paesaggistico, fra gli «impianti tecnici di modesta entità» indicati a titolo esemplificativo dalla accennata disposizione.




Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5313, del 6 novembre 2013
Elettrosmog.Antenne e trasformazione del territorio.
Per pacifica giurisprudenza, i sensi dell'art. 1 della legge 10/1977 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale, e dunque anche quando si tratti della realizzazione di una antenna destinata a stazione radio, poiché col termine “costruzione” si intende non soltanto un edificio caratterizzato da volumetria e superfici calpestabili, ma qualsiasi opera o manufatto da collocare sul territorio, la cui realizzazione è consentita nei limiti previsti dallo strumento urbanistico o da un atto ad esso equivalente. Più puntualmente in relazione a fattispecie analoga al caso in esame, è stato affermato che l'installazione di un'antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi del cit. art. 1 della legge n. 10 del 1977, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia e che tale principio è stato recepito dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale, all'art. 3, assoggetta a permesso di costruire “l'installazione di torri e tralicci per impianti radio -ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, appunto in quanto "interventi di nuova costruzione. Viceversa, un’antenna di modeste dimensioni, irrilevante sotto il profilo edilizio, neppure necessita di mera autorizzazione parimenti edilizia, occorrendo invece, trattandosi di impianto di emittenza radio, unicamente la ben diversa e specifica autorizzazione tecnica (nella specie, ex art. 6 della legge regionale Emilia Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

  

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