SEZIONI DI APPROFONDIMENTO E DOCUMENTAZIONE

lunedì 8 settembre 2014

La tutela normativa contro le emissioni rumorose ferroviarie

Riporto di seguito la relazione da me svolta al Convegno di Sinistra Ecologia e Libertà del 5 settembre c.a. su “Emissioni rumorose da trasporti ferroviari in aree residenziali: tutele e criticità




IL RISCHIO RUMORE SULLA SALUTE
Il rapporto finale del progetto “Linee guida sul rumore notturno per l’Europa” è il risultato del lavoro di revisione della letteratura scientifica di un gruppo di esperti scelti tra 17 istituzioni di 12 Paesi europei. Il progetto è stato avviato nel 2003 dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Oms e co-sponsorizzato dall’Unione Europea.
  1. fino a 30 decibel: non si osservano sostanziali effetti biologici
  2. tra 30 e 40 decibel: aumentano i movimenti del corpo, i risvegli, i disturbi del sonno, l’eccitazione. Gli effetti sembrano modesti, ma non si può escludere che i gruppi vulnerabili ne risentano in misura maggiore
  3. tra 40 e 55 decibel: c’è un marcato aumento degli effetti negativi; la maggior parte delle persone esposte ne risente e si adatta a convivere con il rumore. I gruppi vulnerabili, a questo livello di esposizione, sono severamente colpiti
  4. sopra 55 decibel: la situazione è considerata pericolosa a livello di salute pubblica. Gli effetti avversi sono frequenti e il sistema cardiovascolare comincia a essere sotto stress. Lo stress cardiovascolare è l’effetto dominante.

Questi limiti di natura scientifica non vengono tenuti in adeguata considerazione dai limiti di legge sulle emissioni rumorose. Infatti ad esempio per le immissioni rumorose il limite notturno (anche per la aree più protette [NOTA 1] ) è di 40 decibel!


LE DEFINIZIONI PRINCIPALI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE EMISSIONI RUMOROSE
Valori limite di emissione: “il valore massimo di rumore che può essere emesso  da una sorgente sonora , misurato in prossimità della sorgente stessa;”

Valori limite di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente  abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in :
* valori limite di immissione assoluti  determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
 *valori limite di immissione differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore  ambientale  ed il rumore residuo;

Valori di attenzione: “il valore di rumore che segnala  la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;”

Valori di qualità : “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche  di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/1995. Sono i valori da applicare attraverso le zoonizzazioni dei territori comunali (art. 6.1 lettera a)  secondo i criteri delle Regioni.   

Limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente.
Limite di immissione: è suddiviso in assoluto e differenziale. Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno.
Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Valore di attenzione: rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.
Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

Valore di qualità: obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo.
La classificazione in zone è fatta per l’applicazione dei valori di qualità.



NORMATIVA RUMORE DA FERROVERIE
La normativa di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
Le disposizioni questo decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in
affiancamento a quelle esistenti;
sono escluse tranvie e funicolari

Non si applicano, se non in parte,  i limiti della normativa tecnica generale sul rumore: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997


FASCIA DI PERTINENZA  DA BINARI (articolo 3 DPR 459/1998)
A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di
pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
la fascia è di  metri 250 per le infrastrutture ESISTENTI. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata FASCIA A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata FASCIA B;

All’interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture esistenti  i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
Nella fascia suddetta i limiti di immissione sono superiori a quelli generali ex Dpcm del 1997, si veda la seguente tabella:
DPCM DEL 1997 Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)
Classi di destinazione d'uso del territorio
Tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette
50
40
II aree prevalentemente residenziali
55
45
III aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività umana
65
55
V aree prevalentemente industriali
70
60
VI aree esclusivamente industriali
70
70
Invece fuori della fascia di pertinenza i valori di immissione restano quelli  della tabella C dpcm del 1997 sopra riportata.
Il rispetto dei valori previsti nella Fascia di Pertinenza  e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997:
è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.



SE I VALORI SOPRA RIPORTATI NON RAGGIUNGIBILI PER RAGIONI TECNICHE O ANCHE PER PARTICOLARI RISCHI AMBIENTALI PRESENTI ANCHE DI TIPO CUMULATIVO CON ALTRE FONTI RUMOROSE
…ovvero qualora in base a Valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori,  deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole
Si tratta di valori nettamente inferiori a quelli previsti, vedi sopra, per le Fasce di Pertinenza e fuori delle Fasce.

I valori di cui sopra sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento

Ma per applicare questi Valori Speciali occorreva attivare una  commissione a livello ministeriale  con il coinvolgimento delle Regioni. Tale Commissione è stata abolita dalla legge 116/2014.  I compiti di valutazione della Commissione  sono  stati trasferiti  al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare nell'ambito delle  competenze  relative  all'approvazione  dei  piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore  prodotto nell'esercizio   delle   infrastrutture   dei   trasporti,   per   le infrastrutture esistenti, ed alla  Commissione  tecnica  di  verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per  le  infrastrutture  di  nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In questa nuova procedura non sono più previste le Regioni.



PIANO RISANAMENTO PER INFRASTRUTTURE ESISTENTI
In via prioritaria l'attività di risanamento, dal rumore prodotto dalla infrastruttura ferroviaria, dovrà essere attuata:

All'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con:
1.       piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
2.      piani di gestori infrastrutture ferroviarie


All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i Piani di Risanamento Acustico Comunali di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

I Piani del Gestore delle Infrastrutture devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. [NOTA 2]  Questo obbligo non sussiste se si dimostra, con apposita relazione tecnica,che non ci sono le esigenze di interventi di risanamento acustico.
Se questo obbligo non è rispettato ci sono sanzioni per chi gestisce le ferrovie di tipo amministrativo pecuniario salvo che non si realizzi un disturbo della quiete pubblica in caso di finisce nel penale (articolo 650 C.P.) su cui tornerò in seguito nel presente post.


LA NORMATIVA EUROPEA SULLA QUALITà DEI MATERIALI ROTABILI PER RIDURRE L’INQUNAMENTO DA RUMORE DALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Si veda il  Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n.191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario). In particolare secondo l’allegato III di questo Decreto Legislativo: si afferma che costituiscono requisiti essenziali nell’esercizio dei servizi ferroviari:
“….1.4.4. L'esercizio del sistema ferroviario deve rispettare la normativa esistente in materia di rumore. 
1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.” 


Successivamente la Direttiva 2014/38/UE della  Commissione  del 10 marzo 2014
ha modificato il suddetto allegato III della direttiva 2008/57/CE, sostituendo il punto 1.4.4.  con il seguente: “La progettazione e  l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso nelle aree in prossimità delle infrastrutture ferroviarie.”

Decisione della Commissione del 29 aprile 2004 che determina i parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti i sottosistemi «Rumore», «Carri merci» e «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» di cui alla direttiva 2001/16/CE (GUE n. 193/L del 1/6/2004)
La direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 disciplina la  interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale .
In particolare e tra le altre questioni la presente decisione (rettificata in GUE n 193/L del 1/6/2004 ) disciplina le caratteristiche tecniche dei carri merci  e i limiti di  emissioni  dei locomotori in materia di rumore .

Decisione della Commissione del 28 luglio 2006 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUE n. 344/L del 8/12/2006) Decisione della Commissione dell'11 agosto 2006 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUE n. 359/L del 18/12/2006)
Le due Decisioni Stabiliscono tra l’altro specifiche tecniche in relazione ai seguenti obiettivi:
• I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l’emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l’ambiente, soprattutto in caso di incendio.
• Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.
• L’esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di Rumore .
• L’esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l’ambiente attraversato nelle vicinanze dell’infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

La Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana ha firmato una Convenzione con la Regione per valutare, attraverso apposite campagne svolte con adeguate strumentazioni, la rugosità delle rotarie per la identificazione di possibili interventi antirumore sulle stesse.



LA RECENTE EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUL RUMORE
Decreto Legislativo  19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale  - GUE n. 222 del 23-9-2005)

Ambito di applicazione (articolo 2)
Gli obblighi del presente DLgs in particolare sui descrittori acustici, ,le mappe acustiche e i piani di azione si riferiscono, tra gli altri anche all’ asse  ferroviario principale, inteso come una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;

Mappa acustica strategica
Secondo la lettera p comma 1 articolo 2 del dlgs per mappa acustica strategica si intende una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona ,
 
Devono essere elaborate dalle autorità indicate dalle Regioni e inviate a queste ultime ( insieme con le informazioni dell’allegato 6) entro 30/6/2007.   Tale scadenza vale anche  degli  assi ferroviari  principali  su  cui  transitano  più  di 60.000 convogli all'anno.
Entro il 30/6/2012 per gli altri agglomerati quali infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni.


Piani di azione
Hanno la finalità di gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi, effetti compresa, se necessario, la sua riduzione.
Elaborati:
entro 18/7/2008 assi ferroviari  principali  su  cui  transitano  più  di 60.000 convogli all'anno 
entro il 18/7/2013 infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni.


Requisiti minimi dei piani d'azione Allegato 5  (art. 4, comma 5)
1.  I  piani  d'azione  devono  comprendere  almeno  i   seguenti elementi
a) una descrizione  dell'agglomerato,  degli  assi  stradali  e ferroviari principali o degli  aeroporti  principali  e  delle  altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
b) l'autorita' competente;
c) il contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una valutazione del numero stimato  di  persone  esposte  al rumore,  l'individuazione  dei  problemi  e   delle   situazioni   da migliorare;
g) un resoconto delle consultazioni  pubbliche  organizzate  ai sensi dell'art. 8;
h)  le  misure  antirumore  già  in  atto  e  i  progetti   in preparazione;
i) gli interventi pianificati dalle autorità competenti per  i successivi cinque anni, comprese le misure volte  alla  conservazione delle aree silenziose;
l) la strategia di lungo termine;
 m) le informazioni di carattere finanziario,  ove  disponibili: fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
n)  disposizioni  per  la  valutazione  dell'attuazione  e  dei risultati del piano d'azione.

2. Gli interventi pianificati dalle autorità  nell'ambito  delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti più silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.

3. I piani  d'azione  devono  comprendere  stime  in  termini  di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).

4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.

I suddetti piani di azione recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto ed i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di  intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico



LE MISURE DI RISANAMENTO ACUSTICO: DOVE COLLOCARE I PANNELLI FONOASSORBENTI SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
Secondo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato 9 gennaio 2014, n. 35:
Scegliere di applicare una barriera acustica sul ricettore del rumore anziché sulla sorgente dello stesso solo per ragioni di tipo economico, è irragionevole e sproporzionato.”
Secondo la sentenza in esame per limitare il rumore ferroviario la barriera fonoassorbente non può essere collocata sulla abitazione (anche se adibita ad albergo). Secondo i principi della vigente normativa, sopra esaminata (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e Dpr 459/1998), nell’adottare misure di mitigazione da rumore occorre seguire una scala gerarchica intervenendo preliminarmente, laddove possibile, sulla sorgente del rumore. Scegliere dove applicare la misura di mitigazione del rumore non deve tenere conto solo del costo economico dell'intervento ma, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli interessi potenzialmente lesi da quell'inquinamento. Poiché la priorità è stata disattesa senza alcuna plausibile motivazione, la scelta progettuale adottata risulta illegittima.



IL DISTURBO DA RUMORE
A prescindere da quanto sopra riportato qualsiasi emissione rumorosa se superano la normale tollerabilità, definita dalla giurisprudenza della Cassazione, costituisce disturbo[3] contro il quale sono attivabili alcune norme generali del codice penale e civile che però negli ultimi anni, in palese contrasto con la suddetta giurisprudenza, sono stati fortemente depotenziati dal legislatore.  

La legge 67 del 28 aprile 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 maggio vedi  QUIin particolare lettera b) comma 2 articolo 1) , delega il Governo a riformare il sistema sanzionatorio penale soprattutto con riferimento alle contravvenzioni cioè ai cosiddetti reati minori che poi, ad esempio nel campo ambientale, minori non sono per niente, basti pensare ad esempio ai reati di getto di cose pericolose (inquinamento atmosferico) ex articolo 674 del Codice Penale o  di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (inquinamento acustico) ex articolo 659 del Codice Penale.

In generale la legge 67/2014 esclude dalla depenalizzazione i reati relativi alla materia ambientale, tranne proprio quello sopra citato ex articolo 659 del Codice: disturbo delle persone da emissioni rumorose.
Il reato che si vuole trasformare in un semplice illecito amministrativo recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità
.

Questa depenalizzazione si inserisce in una strategia normativa in atto da tempo volta a depotenziare gli strumenti di repressione penali e civili nella lotta contro l’inquinamento da rumore, un esempio in questo senso è stato il depotenziamento del concetto di “normale tollerabilità” di un emissione sonora ed aereiforme ex articolo 844 Codice Civile.


Il depotenziamento del concetto di normale tollerabilità delle emissioni rumorose
La legge 13/2009 all’articolo 6ter, afferma che  nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.   E’ indiscutibile come obiettivo di questa legge era, ed è,  quello di aggirare un certo indirizzo della giurisprudenza ordinaria  secondo il quale  è intollerabile , ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile, quel rumore che supera di 3 decibel il rumore di fondo. Infatti al posto di questo limite restrittivo per le attività industriali (ad esempio) si applicheranno i limiti più permissivi della normativa quadro sul rumore[1].  L’’impostazione espressa dalla norma introdotta con la legge di conversione ora esaminata era già stata avanzata in un disegno di legge del 2005 si leggeva nella relazione di presentazione che introducendo la concezione più permissiva suddetta si sarebbe garantito che “Le nostre imprese, già provate dal continuo duro confronto con concorrenza e mercato, potranno così  avere una tranquillità e una certezza nel loro operare quotidiano”. La tranquillità del cittadino/residente non è pervenuta!
Questa impostazione formalistica (si ha inquinamento da rumore solo se si superano i limiti di legge) e permissiva ( i valori di riferimento sono ben maggiore dei 3 decibel indicati dalla giurisprudenza, vedi sopra) è in palese contrasto con un indirizzo prevalente della stessa Cassazione in sede civile che,  intervenendo sui poteri di regolamentazione comunali in materia di inquinamento acustico, afferma che, pur nel rispetto dei limiti di emissione sonora della legislazione statale , ciò : “non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge 447/95, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata” (Cassazione Sezione prima civile – 12 giugno-1 settembre 2006, n. 18953 , vedi anche Cassazione  15081/03).


Il contrasto della nuova legge delega con gli indirizzi della Cassazione Penale
La nuova legge che stiamo qui esaminando prosegue in questa azione di demolizione degli strumenti legali di tutela dei cittadini contro l’inquinamento da rumore.
Si depenalizza un reato, quello ex articolo 659 del codice penale (senza distinguere tra le due ipotesi di reato distinte tra il primo ed il secondo comma vedi il testo all’inizio del presente post),  che la giurisprudenza della Cassazione penale ha sempre considerato, nella versione primo comma dell’articolo 659,  norma di chiusura nella tutela contro il rumore.  Chiusura nel senso che tale reato  integrava la fattispecie di disturbo della quiete dei cittadini quando non erano sufficienti i limiti di legge che come è noto sono superiori ai limiti fissati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità soprattutto nella  notte[2]. In particolare l’OMS raccomanda che la popolazione non dovrebbe essere esposta a livelli superiori ai 30 decibel durante la notte, considerata la soglia massima per proteggere i cittadini, compresi i gruppi più vulnerabili, invece laattuale normativa che comunque anche nelle aree particolarmente protette , nel periodo notturno, prevede valori sempre superiori ai 35 decibel .
Non a caso la più recente normativa di derivazione comunitaria (lettera  h) comma 1 articolo 2 del Decreto Legislativo 194/2005 attuazione direttiva quadro sul rumore ambiente, non pienamente attuata nel nostro Paese al di la della lettera della legge) ha introdotto il concetto di fastidio per il quale si intende:  “la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e  di  simulazioni,  il  rumore risulta sgradevole a una comunità di persone”.
Un esempio di fastidio così inteso, cioè a prescindere dai limiti di legge delle emissioni sonore recepite dall’orecchio umano, sono sicuramente le attività portuali che impattano sui quartieri est della città di Spezia.

Ebbene secondo al giurisprudenza della Cassazione penale l’introduzione della legislazione specialistica sulla tutela dal rumore non ha mai abrogato la norma del codice penale qui esaminata e che ora si vuole depenalizzare con la legge delega del Parlamento. Questo perché secondo la Cassazione l’articolo 659 del codice penale e la legge sul rumore hanno: ” …..obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l’una (quella del Cp) mira a colpire gli affétti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, postulando che l’uno di strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di tutto le circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo della persone; l’altra (quella della legge 447/95), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità della sorgenti sonore, oltre i quali deva ritenersi sussistente l’inquinamento acustico, prende in considerazione solo il superamento di un certo valore soglia, a prescindere dall’accertamento delle concrete potenzialità lesive del medesimo” (Cassazione penale, 443/01; 2316/98 - ). A conferma di questa interpretazione anche recente autorevole dottrina secondo cui relativamente ai due commi dell’articolo 659 occorre distinguerne le finalità: “in particolare, mentre la fattispecie di cui al primo comma ipone che vengano accertati sempre gli effetti negativi prodotti dalla rumorosità proprio perché tale previsione è volta a tutelare principalmente la quiete e la tranquillità pubblica, quella di cui al secondo comma si manifesta ogni qualvolta si superino semplicemente i limiti di tollerabilità consentiti, indipendentemente dall’esame degli effetti negativi prodotti”  (Ferrara, Sandulli - Trattato di diritto dell’ambiente  tomo II pag. 761 ed. Giuffrè 2014).  

Peraltro sulla possibile depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all’articolo 659 la Cassazione più recentemente aveva chiarito che solo con riferimento alla fattispecie del secondo comma dell’articolo 659 si poteva parlare di parziale depenalizzazione,  in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 (legge sulla depenalizzazione), laddove si accerti  la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma della legge quadro sul rumore: legge n. 447/1955. (Cass. Penale Sez. I n. 33072 del 5 settembre 2011)
Infatti precisa la Cassazione: “  Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma -disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone- richiede l'accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma -esercizio di professione o mestiere rumoroso- prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dal limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità” (vedi tra le molte, Sez. 1, n. 532 del 28/09/1994;  Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998).


Conclusioni sul disturbo da rumore
Ancora una volta con un tecnicismo giuridico si depotenziano gli strumenti legali di tutela della salute dei cittadini, in particolare con riferimento al concetto di raggiungimento della quiete notturna l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto modo di affermare in un suo importante report (vedi nota 2 presente post) del 2009:
La revisione delle evidenze scientifiche disponibili ha portato il gruppo di lavoro a queste conclusioni:
1. il sonno è una necessità biologica e il sonno disturbato è associato a numerosi effetti avversi;
2. ci sono sufficienti evidenze degli effetti biologici del rumore durante il sonno, fra cui: aumento del battito cardiaco, eccitazione, cambiamenti di fase del sonno, alterazioni ormonali e risvegli improvvisi;
3. ci sono sufficienti evidenze che l’esposizione al rumore notturno induce a riportare disturbi del sonno, aumento dell’uso di medicinali, aumento dei movimenti del corpo e insonnia;
4. i disturbi del sonno hanno un impatto sulla salute futura e sul benessere generale della persona;
5. ci sono limitate evidenze che il cattivo sonno provochi stanchezza cronica, incidenti e ridotte performance lavorative e intellettive;
6. ci sono limitate evidenze che i rumori notturni provochino condizioni cliniche come malattie cardiovascolari, depressione e altri disturbi mentali. Questi effetti, ancora poco indagati, sembrano tuttavia plausibili;
7. i bambini, gli anziani, le donne incinte e i lavoratori a turno sono le categorie più vulnerabili al rumore notturno e quindi più a rischio.”




[1] scuole, ospedali, case di cura e case di riposo
[2] comma 5 articolo 10 legge 447/1005 così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017
[3] Il rumore ambientale e’ costituito dall’insieme del rumore residuo  (livello di continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti

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